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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2222

Regolamento delegato (UE) 2023/2222 della Commissione, del 14 luglio 2023, che proroga il periodo transitorio stabilito per gli indici di riferimento di paesi terzi all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R2222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di due anni il periodo transitorio che consente alle entità vigilate dell’Unione di continuare a utilizzare indici di riferimento di paesi terzi. La misura risponde al rischio che, in assenza di proroga, molti benchmark esteri non sarebbero più utilizzabili nell’UE alla scadenza del 31 dicembre 2023, con possibili effetti su continuità operativa, concorrenza e stabilità finanziaria. Il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2025.

Proroga al 31 dicembre 2025 del periodo transitorio per l’utilizzo nell’Unione di indici di riferimento di paesi terzi ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle entità sottoposte a vigilanza nell’Unione europea che utilizzano, per strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance di fondi di investimento, indici di riferimento forniti da amministratori stabiliti in un paese terzo. Incide sul regime transitorio previsto dall’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011, prorogandone la durata fino al 31 dicembre 2025. Restano fermi i casi in cui l’uso sia consentito sulla base di una decisione di equivalenza della Commissione, del riconoscimento dell’amministratore o dell’avallo dell’indice ai sensi degli articoli 30, 32 e 33 del medesimo regolamento.

Proroga del periodo transitorio per gli indici di riferimento di paesi terzi

Il regolamento delegato (UE) 2023/2222 interviene sul regolamento (UE) 2016/1011 in materia di benchmark, con l’obiettivo di evitare un’interruzione dell’utilizzo nell’Unione degli indici di riferimento forniti da amministratori stabiliti in paesi terzi. La Commissione rileva, nei considerando, che la maggioranza degli amministratori non aveva ancora adottato le misure necessarie per garantire la continuità dell’accesso al mercato UE oltre la scadenza originaria del 31 dicembre 2023.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) 2016/1011 disciplina l’uso degli indici di riferimento da parte delle entità sottoposte a vigilanza nell’Unione, inclusi quelli utilizzati in strumenti finanziari, contratti finanziari e nella misurazione della performance dei fondi di investimento. Per gli indici di riferimento di paesi terzi, il regime prevede limitazioni e consente l’uso nell’Unione solo in presenza di determinate condizioni, tra cui una decisione di equivalenza, il riconoscimento dell’amministratore o l’avallo dell’indice.

Ambito soggettivo e oggettivo

La proroga riguarda le entità sottoposte a vigilanza nell’Unione che fanno uso di benchmark di paesi terzi. Il riferimento operativo è l’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011, che disciplina il periodo transitorio per tali indici. Restano rilevanti le eccezioni e i meccanismi di continuità già previsti dal regolamento base, in particolare gli articoli 30, 32 e 33.

Ragioni della proroga

Secondo la Commissione, senza estensione del periodo transitorio molte entità dell’Unione non avrebbero potuto continuare a utilizzare la maggioranza degli indici di riferimento mondiali forniti da amministratori di paesi terzi. Ciò avrebbe potuto generare criticità operative per le imprese dell’Unione, svantaggi concorrenziali nei mercati globali e, in alcuni casi, rischi per la stabilità finanziaria.

Dispositivo

L’articolo 1 proroga il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Proroga del periodo transitorio

L’articolo 1 modifica il regime di cui all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011, prorogando il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025. La proroga consente alle entità sottoposte a vigilanza nell’Unione di continuare a utilizzare indici di riferimento di paesi terzi forniti da amministratori stabiliti fuori dall’Unione.

Contesto normativo e finalità

I considerando chiariscono che il regime del regolamento (UE) 2016/1011 limita l’uso nell’Unione degli indici di riferimento di paesi terzi, salvo equivalenza, riconoscimento o avallo. La Commissione ha svolto una consultazione mirata tra il 20 maggio e il 12 agosto 2022 e ha presentato il 14 luglio 2023 una relazione sull’ambito di applicazione del regolamento, rilevando che la maggioranza degli amministratori di benchmark di paesi terzi non era pronta alla scadenza originaria del 31 dicembre 2023.

Ragioni della proroga

La proroga è giustificata dalla necessità di evitare che le entità vigilate nell’Unione perdano improvvisamente l’accesso alla maggioranza degli indici di riferimento mondiali. Il legislatore delegato richiama inoltre i possibili rischi per la stabilità finanziaria e per la competitività delle imprese dell’Unione qualora il regime transitorio cessasse senza adeguata preparazione del mercato.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è adottato con urgenza per assicurare che la proroga intervenga prima della scadenza del termine originario.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi finanziariindici di riferimentovigilanza finanziariastabilità finanziaria

Testo integrale

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