Provvedimento del 12/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento aggiorna il modello 730/2009 e le relative istruzioni, introducendo correzioni formali e una nuova disciplina del Quadro R dedicato alla richiesta del Bonus straordinario. Le modifiche recepiscono chiarimenti della circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009 e correggono alcuni errori materiali; sono inoltre aggiornate le indicazioni sulla scheda del cinque per mille e su vari punti delle istruzioni.
Modifiche al modello 730/2009 e alle istruzioni, con aggiornamenti sul Quadro R per il Bonus straordinario
Modifiche al modello 730/2009 e alle istruzioni
Il provvedimento modifica il modello di dichiarazione 730/2009 già approvato con il provvedimento del 15 gennaio 2009. L’intervento riguarda sia il modello sia le relative istruzioni, con aggiornamenti puntuali e con la sostituzione integrale del Quadro R dedicato alla richiesta del Bonus straordinario.
Interventi sul modello e sulle istruzioni
Nel dettaglio, vengono disposte le seguenti modifiche:
- nel quadro G, rigo G4, le colonne 6 e 7 assumono rispettivamente le titolazioni “Imposta lorda” e “Imposta netta”;
- il Quadro R - Richiesta Bonus Straordinario è sostituito dal nuovo quadro allegato come Allegato A;
- nella scheda per la scelta del cinque per mille dell’IRPEF, la dicitura relativa al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni viene integrata con le parole “e fondazioni” dopo la parola “associazioni”;
- alle istruzioni sono apportate correzioni di mero aggiornamento testuale in più punti:
- a pagina 14, nella parte relativa alla colonna 8 del prospetto dei familiari a carico, è aggiunta una precisazione sulla mancata compilazione della colonna quando il familiare non deve essere computato nel nucleo familiare;
- a pagina 24, nel primo rigo, l’anno 1973 è sostituito con 1974;
- a pagina 27, nel quarto rigo, l’anno 2002 è sostituito con 2003 e, al numeratore della formula, 2002 è sostituito con 2007;
- a pagina 39, nel primo rigo, l’anno 2008 è sostituito con 2007;
- alle pagine 52 e 53, il paragrafo 5.10 - Richiesta Bonus Straordinario è sostituito dal nuovo testo allegato come Allegato B.
Motivazioni dell’intervento
Le modifiche sono motivate da due esigenze principali:
- recepire le precisazioni contenute nella circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009 sul Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti;
- correggere alcuni errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione del modello sul sito internet.
L’Agenzia comunica che procederà alla ripubblicazione integrale del modello 730/2009 e delle istruzioni aggiornate.
Quadro R - Richiesta Bonus Straordinario: contenuto generale
L’Allegato A introduce un nuovo Quadro R dedicato alla richiesta del bonus straordinario previsto dall’art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185. Il quadro contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il contribuente, con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi, chiede di fruire del bonus e dichiara:
- la composizione del nucleo familiare;
- la tipologia dei redditi prodotti dal nucleo;
- l’eventuale presenza di un familiare fiscalmente a carico portatore di handicap;
- gli importi dei redditi prodotti dai familiari, compresi quelli di terreni e fabbricati;
- le retribuzioni eventualmente percepite da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede ed enti collegati.
Presupposti per il Bonus straordinario
Le istruzioni spiegano che il bonus spetta ai soggetti appartenenti a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi determinati limiti e nel quale concorrano solo alcune tipologie di reddito previste dalla norma.
Ai fini dell’individuazione del nucleo familiare si considerano:
- il soggetto richiedente;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico;
- i figli e gli altri familiari a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.
Il beneficio:
- spetta a un solo componente del nucleo familiare;
- non può quindi essere richiesto da più componenti dello stesso nucleo;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti.
Importi del bonus e soglie di reddito
L’ammontare del bonus varia in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo. Sono previste le seguenti misure:
- euro 200,00 per i titolari di reddito di pensione unici componenti del nucleo, se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;
- euro 300,00 per un nucleo di 2 componenti, con reddito complessivo non superiore a euro 17.000,00;
- euro 450,00 per un nucleo di 3 componenti, con reddito complessivo non superiore a euro 17.000,00;
- euro 500,00 per un nucleo di 4 componenti, con reddito complessivo non superiore a euro 20.000,00;
- euro 600,00 per un nucleo di 5 componenti, con reddito complessivo non superiore a euro 20.000,00;
- euro 1.000,00 per un nucleo di oltre 5 componenti, con reddito complessivo non superiore a euro 22.000,00;
- euro 1.000,00 se nel nucleo vi sono componenti a carico portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, con reddito complessivo familiare non superiore a euro 35.000,00.
Inoltre, se nel reddito complessivo del nucleo concorrono anche redditi di terreni e/o fabbricati, il bonus non spetta quando tali redditi superano euro 2.500,00.
Condizioni per la richiesta in dichiarazione
Il contribuente può chiedere il bonus in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi solo se, per ottenere il beneficio, lui e/o gli altri componenti del nucleo non abbiano già validamente presentato istanza:
- né al datore di lavoro o ente pensionistico;
- né all’Agenzia delle Entrate.
Per richiedere l’agevolazione occorre compilare il quadro R. In caso di dichiarazione congiunta, il quadro deve essere compilato solo dal dichiarante.
Compilazione del Quadro R e dichiarazione sostitutiva
Le istruzioni precisano le modalità di compilazione delle caselle del rigo R1:
- casella 1: va barrata dal contribuente che intende fruire del bonus per il proprio nucleo familiare;
- casella 2: va sempre compilata e indica il numero complessivo dei componenti del nucleo familiare;
- casella 3: va barrata se nel nucleo è presente un componente fiscalmente a carico portatore di handicap;
- casella 4: va indicato l’ammontare complessivo dei redditi di terreni e/o fabbricati dei familiari indicati nel prospetto “Coniuge e familiari a carico”, compresi quelli del coniuge non a carico;
- casella 5: va indicato l’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede ed enti ecclesiastici centrali.
La dichiarazione sostitutiva riguarda anche i familiari a carico e i redditi da essi percepiti. In caso di dichiarazione congiunta, la dichiarazione relativa ai punti d) ed e) non si intende resa per il coniuge dichiarante.
Indicazioni sul nucleo familiare e sui familiari a carico
Le istruzioni specificano che:
- il codice fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico, deve sempre essere riportato nel prospetto dei familiari a carico unitamente al suo reddito;
- se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, il reddito del coniuge non va indicato nella colonna 8 del prospetto dei familiari a carico, ma confluisce nella casella 5 del quadro R;
- ogni soggetto può far parte di un solo nucleo familiare ai fini del bonus;
- se figli o altri familiari sono già stati considerati in altro nucleo, non devono essere conteggiati in quello del dichiarante;
- nei casi di genitori separati, divorziati o non coniugati, i figli possono essere inclusi nel nucleo dell’uno o dell’altro genitore, ma non in entrambi.
Tipologie di reddito rilevanti
Con riferimento al punto b) della dichiarazione sostitutiva, le istruzioni indicano che i redditi rilevanti sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di pensione;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nell’art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) del TUIR, limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge;
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente o da lavoro autonomo non esercitato abitualmente, solo se percepiti dai soggetti a carico del richiedente o dal coniuge non a carico;
- redditi di terreni e/o fabbricati per un ammontare non superiore a euro 2.500,00.
Precisazioni operative sulla compilazione
Le istruzioni chiariscono inoltre che:
- se la casella 4 non viene compilata e nelle colonne 8 del prospetto “Coniuge e familiari a carico” non vi sono dati, ciò attesta che i familiari indicati non hanno percepito alcun reddito nell’anno 2008;
- i redditi di terreni e fabbricati devono essere considerati nella misura in cui concorrono al reddito complessivo, quindi le rendite vanno assunte al lordo della rivalutazione;
- i redditi dei familiari devono essere stati comunque indicati nella colonna 8 del rigo relativo a ciascun familiare;
- le retribuzioni da organismi internazionali e soggetti analoghi, se percepite dai familiari a carico, devono essere ricomprese nei redditi del relativo familiare; se percepite dal coniuge, vanno riportate nel rigo del coniuge, salvo dichiarazione congiunta, in cui confluiscono nella casella 5.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra le altre, le seguenti fonti normative:
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- D.M. 28 dicembre 2000;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213;
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2;
- Provvedimento 15 gennaio 2009 di approvazione del modello 730/2009;
- art. 1, comma 361, L. 24 dicembre 2007, n. 244, per la pubblicazione sul sito internet in luogo della Gazzetta Ufficiale.
Pubblicazione e data del provvedimento
Il provvedimento è datato Roma, 12 febbraio 2009 e reca la sottoscrizione del Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera. È precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi della normativa richiamata.
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