Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 11/02/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna per il biennio 2008-2009 gli importi della tabella del redditometro allegata al DM 10 settembre 1992, convertendoli in euro sulla base del tasso ufficiale di cambio. Riporta inoltre i riferimenti normativi e la nuova tabella con coefficienti e importi per beni e servizi indicativi di capacità contributiva.

Aggiornamento 2008-2009 del redditometro e conversione in euro della tabella allegata al DM 10 settembre 1992

Aggiornamento 2008-2009 della tabella redditometrica e conversione in euro

Il documento dispone l’aggiornamento, per i periodi d’imposta 2008 e 2009, della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come modificata dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, relativa alla determinazione ai fini IRPEF degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o maggior reddito in base agli elementi indicativi di capacità contributiva. La nuova tabella è espressa in euro e tiene conto del tasso ufficiale di cambio fissato dal regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998.

Presupposto normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nell’attuazione dell’art. 38, quarto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Viene ricordato che il DM 10 settembre 1992 ha introdotto il c.d. “redditometro”, individuando beni e servizi la cui disponibilità rileva ai fini della presunzione di reddito. L’art. 5, comma 1, del medesimo decreto prevede l’adeguamento biennale degli importi in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale.

Precedenti aggiornamenti richiamati

Sono richiamati i precedenti provvedimenti di adeguamento della tabella per i diversi bienni:

  • 1994-1995 e 1996-1997: decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate 29 aprile 1999;
  • 1998-1999: decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate 21 settembre 1999;
  • 2000-2001: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005;
  • 2002-2003: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 5 aprile 2005;
  • 2004-2005: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 maggio 2005;
  • 2006-2007: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 febbraio 2007.

Base di aggiornamento per il biennio 2008-2009

L’Istituto Nazionale di Statistica, con nota Prot. n. 19 B del 18 settembre 2008, ha certificato che la variazione percentuale nel periodo giugno 1992 - giugno 2008 è stata pari al 56,2% in aumento. In base a tale dato, gli importi della tabella sono aggiornati e convertiti in euro.

Ambito oggettivo della tabella allegata

La tabella allegata riguarda una serie di elementi di capacità contributiva, con importi e coefficienti presuntivi riferiti a specifiche categorie di beni e servizi. Le principali voci sono le seguenti.

1. Aeromobili

Per gli aeromobili sono indicati importi per ora di volo, distinti per categoria e potenza:

  • aerei da turismo fino a 100 HP: euro 226,68 per ora di volo;
  • da 101 a 150 HP: euro 244,43;
  • da 151 a 200 HP: euro 299,29;
  • da 201 a 250 HP: euro 329,94;
  • da 251 a 300 HP: euro 371,08;
  • da 301 a 450 HP: euro 443,69;
  • da 451 a 600 HP: euro 607,45.

Per gli elicotteri da turismo:

  • fino a 150 HP: euro 342,04 per ora di volo;
  • da 151 a 300 HP: euro 467,89 per ora di volo.

Per alianti e motoalianti: euro 88,74 per ora di volo.

Per ultraleggeri e deltaplani a motore:

  • fino a 50 HP: euro 40,34 per ora di volo;
  • da 51 a 100 HP: euro 56,47;
  • superiore a 100 HP: euro 80,67.

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub, il costo orario è ridotto del 30%.

2. Navi e imbarcazioni da diporto

Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela, gli importi variano in funzione della lunghezza:

  • oltre 600 e fino a 900 cm: euro 4,03 per cm;
  • oltre 900 e fino a 1.200 cm: euro 3.630,18 più euro 6,45 per ogni cm eccedente i 900;
  • oltre 1.200 e fino a 1.500 cm: euro 5.566,27 più euro 9,68 per ogni cm eccedente i 1.200;
  • oltre 1.500 e fino a 1.800 cm: euro 8.470,41 più euro 9,68 per ogni cm eccedente i 1.500;
  • oltre 1.800 cm: euro 11.374,55 più euro 11,29 per ogni cm eccedente i 1.800, oltre a euro 8.067,06 per ogni unità di personale stagionale.

Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

  • fino a 900 cm: euro 3.226,82 più euro 22,59 per ogni cm eccedente i 600, più euro 16,13 per ogni HP effettivo che superi una potenza pari a cinque volte il quadrato della lunghezza dell’imbarcazione;
  • oltre 900 e fino a 1.200 cm: euro 10.003,15 più euro 10,89 per ogni cm eccedente i 900, più euro 16,13 per ogni HP effettivo eccedente la potenza predetta;
  • oltre 1.200 e fino a 1.400 cm: euro 13.270,31 più euro 32,27 per ogni cm eccedente i 1.200, più euro 16,13 per ogni HP effettivo eccedente la potenza predetta;
  • oltre 1.400 cm: euro 19.723,95 più euro 32,27 per ogni cm eccedente i 1.400, più euro 16,13 per ogni HP effettivo eccedente la potenza predetta, oltre a euro 8.067,06 per ogni unità di personale stagionale.

Per le navi di stazza superiore a 50 t:

  • euro 72.603,51 più euro 968,05 per ogni tonnellata eccedente le 50, più euro 8.067,06 per ogni unità di personale stagionale.

Per le navi e imbarcazioni da diporto in locazione per periodi non superiori complessivamente a tre mesi all’anno, l’importo è pari al canone pattuito e si applicano i coefficienti previsti per le categorie corrispondenti.

Gli ammontari risultanti dall’applicazione dei coefficienti sono ridotti del 5% per anno, fino a un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l’equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. Autoveicoli

Per gli autoveicoli a benzina:

  • fino a 12 HP: euro 1.909,47;
  • da 13 a 15 HP: euro 1.909,47 più euro 188,77 per ogni HP eccedente i 12;
  • da 16 a 20 HP: euro 2.476,59 più euro 341,24 per ogni HP eccedente i 15;
  • da 21 a 24 HP: euro 4.182,77 più euro 244,43 per ogni HP eccedente i 20;
  • oltre 24 HP: euro 5.160,50 più euro 215,39 per ogni HP eccedente i 24.

Per gli autoveicoli a gasolio:

  • fino a 16 HP: euro 3.660,02;
  • da 17 a 20 HP: euro 3.660,02 più euro 309,77 per ogni HP eccedente i 16;
  • oltre 20 HP: euro 4.899,12 più euro 323,49 per ogni HP eccedente i 20.

Gli ammontari sono ridotti del 10% per anno, fino a un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. Altri mezzi di trasporto a motore

Per campers e autocaravans:

  • fino a 19 HP: euro 2.594,37;
  • da 20 a 22 HP: euro 2.594,37 più euro 125,04 per ogni HP eccedente i 19;
  • oltre 22 HP: euro 2.969,48 più euro 194,42 per ogni HP eccedente i 22.

Per motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:

  • da 251 a 350 cc: euro 584,01;
  • da 351 a 500 cc: euro 782,50;
  • oltre 500 cc: euro 1.029,60.

Anche per questa categoria gli importi sono ridotti del 10% per anno, fino a un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo alla prima immatricolazione.

5. Roulottes

Per le roulottes è previsto un importo pari a euro 887,38.

6. Residenze principali e secondarie

Per le residenze principali in proprietà, altro diritto reale o detenute a titolo gratuito, gli importi dipendono dalla regione e dalla superficie, con distinzione fino a 120 mq e oltre 120 mq.

Le residenze principali ubicate in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna sono valorizzate a euro 27,43/mq annui. Le residenze principali ubicate in Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo sono valorizzate a euro 22,59/mq annui. Le residenze principali ubicate in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sono valorizzate a euro 19,36/mq annui.

Per le residenze secondarie in Italia, in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito, valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%. Per le residenze secondarie all’estero: euro 16,13/mq.

Per le residenze principali e secondarie in locazione non stagionale, gli importi sono costituiti dagli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione. Per le residenze secondarie in locazione stagionale, l’importo è costituito dall’ammontare del canone di locazione. Per le residenze secondarie in multiproprietà: euro 4,03 per mq per settimana di disponibilità.

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate nei punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8, gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento di eventuali mutui relativi; in tal caso i coefficienti sono ridotti di una unità, ma l’importo risultante non può essere inferiore a quello ottenuto senza mutui. Per le residenze in nuda proprietà di cui ai medesimi punti, gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. Collaboratori familiari

Per i collaboratori familiari:

  • a tempo pieno conviventi: euro 16.295,45 per ciascun collaboratore;
  • a tempo parziale o non conviventi: euro 9,28 per ora lavorata.

Non sono considerati collaboratori familiari coloro che siano addetti esclusivamente all’assistenza di infermi o invalidi.

8. Cavalli da corsa o da equitazione

Per i cavalli mantenuti in proprio:

  • cavalli da corsa: euro 7.260,35;
  • cavalli da equitazione: euro 4.840,23.

Per i cavalli a pensione:

  • cavalli da corsa: euro 14.520,70;
  • cavalli da equitazione: euro 8.067,06.

9. Assicurazioni di ogni tipo

Per le assicurazioni di ogni tipo, escluse quelle relative all’utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e contro infortuni e malattie, il parametro considerato è l’ammontare del premio.

Riferimenti sulle attribuzioni e sulla pubblicazione

Il provvedimento richiama le norme attributive dei poteri del Direttore dell’Agenzia delle entrate, tra cui il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, il regolamento di amministrazione e lo Statuto dell’Agenzia delle entrate. Viene inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Dati finali del provvedimento

Il documento è datato Roma, 11 febbraio 2009 ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia Attilio Befera, con firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.