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Sentenza

Sentenza n. 1630/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi adottato il 1° marzo 2023 ai sensi dell’art. 39 r.d. 773/1931, dopo il ritiro cautelativo di sette pistole, due fucili e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto deducendo quattro ordini di censure, esaminati congiuntamente come contestazione del cattivo esercizio della discrezionalità prefettizia. Ha lamentato: 1) difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa, sostenendo che le ragioni dell’atto gli sarebbero state sostanzialmente taciute e che non avrebbe avuto accesso integrale agli atti; ha inoltre prospettato che il provvedimento fosse frutto di sentimenti di rivalsa e potesse esporlo ad aggressioni di persone indagate nella sua attività di investigatore privato; 2) manifesta illogicità, sproporzione e sviamento, assumendo che il divieto avesse natura ritorsiva e punitiva in conseguenza della sua attività nel Movimento Libertario; 3) violazione della ragionevolezza per mancato bilanciamento con il suo interesse a detenere armi; 4) carenza di istruttoria per omessa considerazione dell’affidabilità dimostrata negli anni di possesso delle armi.

La decisione

Il ricorso è respinto. Il TAR rileva che, in materia di detenzione e porto d’armi, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità preventiva nella valutazione dell’affidabilità, non essendovi un diritto soggettivo alla detenzione e non occorrendo un abuso effettivo: è sufficiente un convincimento plausibile e motivato, anche prognostico e fondato su elementi di fumus, circa il rischio di uso improprio. Nel caso concreto, la nota della Questura riportava l’esposto dettagliato di un sanitario che riferiva che il ricorrente gli aveva mostrato un proiettile di grosso calibro, manifestato propositi suicidi e successivamente assunto toni aggressivi e minatori dopo una terapia inefficace. Tali circostanze potevano ragionevolmente fondare dubbi attuali sull’equilibrio psichico e sull’idoneità alla detenzione di armi; il provvedimento non è quindi irragionevole, sproporzionato né travisato, né risulta carente di istruttoria per la mancata valorizzazione del precedente periodo di detenzione. È stata inoltre considerata la comunicazione di avvio del procedimento, nella quale erano indicate le intenzioni anticonservative e gli atteggiamenti minacciosi verso terzi: non è dunque fondata la censura di mancata conoscenza delle ragioni essenziali dell’intervento. Il TAR esclude, in definitiva, i vizi dedotti. Spese compensate per le peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931

    Considerato che, in tema di detenzione e porto d’armi, l’autorità amministrativa gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle stesse a tutela della pubblica incolumità, stante l’assenza di un diritto soggettivo alla detenzione ed al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110.

    Il potere di vietare la detenzione di armi è discrezionale e preventivo; la detenzione non costituisce un diritto soggettivo e l’affidabilità va valutata in funzione della tutela della pubblica incolumità.

  • art. 699 cod. pen.

    Considerato che, in tema di detenzione e porto d’armi, l’autorità amministrativa gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle stesse a tutela della pubblica incolumità, stante l’assenza di un diritto soggettivo alla detenzione ed al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110.

    Il generale divieto richiamato dalla disposizione è coerente con la natura eccezionale della detenzione e del porto d’armi, subordinati a una valutazione amministrativa di affidabilità.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    Considerato che, in tema di detenzione e porto d’armi, l’autorità amministrativa gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle stesse a tutela della pubblica incolumità, stante l’assenza di un diritto soggettivo alla detenzione ed al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110.

    La detenzione e il porto d’armi sono trattati come eccezioni al divieto generale e dipendono dal positivo giudizio amministrativo di affidabilità.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi ha finalità preventiva e non sanzionatoria: non richiede la prova di un abuso già avvenuto, essendo sufficiente un convincimento plausibile e motivato dell’autorità circa la possibilità di un uso improprio, formulato anche in termini prognostici.
  • La valutazione di affidabilità nella detenzione di armi può fondarsi su circostanze di fatto assistite da elementi di fumus e su episodi non necessariamente rilevanti in sede penale, purché siano idonei a sostenere un giudizio attuale di possibile uso illecito o improprio.
  • Il giudizio di affidabilità per la detenzione di armi deve essere attualizzato: il precedente possesso delle armi o la pregressa collaborazione con le forze di polizia non impediscono l’adozione del divieto quando sopravvengano elementi idonei a fondare un rischio per la sicurezza.
  • Il divieto è legittimo quando le circostanze concrete, anche relative a propositi suicidi e atteggiamenti aggressivi o minacciosi, sostengano ragionevolmente dubbi sull’equilibrio psichico e sull’affidabilità del detentore, e le ragioni essenziali dell’intervento siano state comunicate nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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