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Ordinanza

Ordinanza n. 9233/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - della determinazione del 29 dicembre 2025, n. G17793, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 30/12/2025, contenente l’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale e la nomina dei vincitori della procedura valutativa per la progressione verticale tra aree, indetta con determinazione del direttore n. G10017 del 31 luglio 2025, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigente della Giunta, per la copertura di n. 134 posti a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1; - della determinazione del 23 febbraio 2026, n. G02288, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.16 del 24/02/2026, inerente la rettifica in autotutela della graduatoria finale, approvata con determina n. G17793 del 29 dicembre 2025; - della determinazione del 31 luglio 2025, n. G10017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64, supplemento n. 1 del 05/08/2025, con la quale è stato approvato l’avviso relativo alla procedura valutativa per la progressione verticale tra aree riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1; - in parte qua e ove occorrer possa del piano triennale di fabbisogno del personale della Giunta Regionale del Lazio 2025-2027 approvato con deliberazione del 30 gennaio 2025 n. 47;

Giustizia amministrativa202603640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni regionali di approvazione e rettifica della graduatoria finale e nomina dei vincitori della procedura valutativa per la progressione verticale tra aree, nonché l’avviso della procedura e, in parte qua, il piano triennale del fabbisogno del personale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi alla procedura valutativa riservata al personale non dirigente della Giunta regionale del Lazio per la copertura di 134 posti nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di ricorso, limitandosi a dare atto che l’eventuale accoglimento potrebbe pregiudicare la posizione dei 134 vincitori della procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza dei ricorrenti di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, ritenendo necessario evocare in giudizio tutti i 134 vincitori, quali controinteressati. Ai sensi dell’art. 49 c.p.a., ha autorizzato la notificazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito web della Regione Lazio. L’avviso deve indicare l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo generale, una sintesi dei motivi di diritto, gli estremi degli atti impugnati e la formula prevista dall’ordinanza. I ricorrenti devono provvedere alla pubblicazione entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova dell’adempimento entro i successivi 7 giorni, termine qualificato come perentorio. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026; nessuna decisione di merito sull’annullamento è stata adottata.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Quando l’eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicare una pluralità considerevole di controinteressati, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio e autorizzare la notificazione per pubblici proclami, stabilendone modalità e termini.

Massime di principio

  • Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso amministrativo può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti di una pluralità considerevole di controinteressati, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati ai sensi dell’art. 49 c.p.a.
  • In presenza di un numero considerevole di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere eseguita, previa autorizzazione giudiziale, mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web dell’amministrazione intimata.
  • L’avviso per pubblici proclami deve consentire la conoscenza legale del ricorso e contenere almeno l’autorità giudiziaria adita, il numero di ruolo generale, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati; il giudice può prescrivere una formula conclusiva attestante l’esecuzione dell’ordinanza.
  • Il termine assegnato per la pubblicazione dell’avviso e il successivo termine per il deposito della prova dell’adempimento devono essere rispettati secondo le modalità stabilite dal giudice; il termine per il deposito può essere espressamente qualificato come perentorio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela del terzo

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