Sentenza del 01/03/2017 n. 134 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
QUOTE DI SRL - Costituzione in pegno - Natura ricognitiva o dichiarativa - Non sussiste - Quote di Srl - Titoli - Non sono tali - Base imponibile - Somma garantita - È tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che la costituzione in pegno delle quote di S.r.l. non ha natura dichiarativa o ricognitiva, ma costituisce un atto con effetti sostanziali di garanzia; pertanto, non è soggetta all’imposta di registro in misura fissa. Inoltre, poiché le quote di S.r.l. non sono qualificabili come titoli, la base imponibile dell’imposta di registro è rappresentata dalla somma garantita.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tassazione dell’atto con cui sono state costituite in pegno, a favore di una banca creditrice, quote di una società a responsabilità limitata. La questione era stabilire se l’atto avesse natura dichiarativa o ricognitiva, tale da consentire l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, e se le quote di S.r.l. potessero essere considerate "titoli" ai fini della determinazione della base imponibile.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro
Gli atti di costituzione di garanzie reali sono tassati considerando il valore economico dell’obbligazione garantita, salvo che ricorrano specifiche ipotesi di applicazione dell’imposta fissa.
Disciplina civilistica delle quote di S.r.l. e del pegno
La costituzione in pegno di quote di S.r.l. produce un vincolo reale di garanzia e non si limita a prendere atto di una situazione giuridica preesistente.
Massime di principio
- Un atto che costituisce per la prima volta una garanzia su quote societarie ha normalmente natura costitutiva e non meramente dichiarativa o ricognitiva.
- Per applicare l’imposta di registro in misura fissa non basta che l’atto descriva o confermi un rapporto preesistente: occorre che rientri effettivamente in una fattispecie normativa agevolata o dichiarativa.
- Le quote di una S.r.l. non devono essere automaticamente assimilate a titoli ai fini fiscali; la loro qualificazione giuridica può incidere direttamente sulla base imponibile.
- Quando una garanzia riguarda quote di S.r.l. non qualificabili come titoli, la base imponibile può essere individuata nell’importo complessivo dell’obbligazione garantita, anziché nel valore nominale o di mercato delle quote.
- La decisione evidenzia che, per determinare il trattamento fiscale, occorre esaminare la funzione concreta dell’atto e gli effetti giuridici prodotti, non soltanto la sua denominazione.
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