Sentenza del 12/01/2017 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Genova
ACCERTAMENTO - Fallimento - motivazione - PVC - notificato all'impresa in bonis - accertamento - notificato al curatore - rinvio al PVC - mancata allegazione - invalidità - sussiste - presunzione di conoscenza del PVC da parte del curatore - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento notificato al curatore fallimentare rinviava integralmente ai contenuti di un processo verbale di constatazione (PVC) notificato all'impresa quando era ancora in bonis, ma non allegato né autonomamente portato a conoscenza del curatore. Il ricorrente ha contestato la carenza di motivazione dell'atto, sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza del PVC richiamato e di non poter quindi comprendere adeguatamente i presupposti della pretesa tributaria.
La decisione
La contestazione è stata accolta: l'avviso di accertamento è stato ritenuto viziato per carenza di motivazione. Non è sufficiente presumere che il PVC notificato all'imprenditore prima del fallimento sia stato successivamente consegnato al curatore insieme alla documentazione aziendale. Tale eventuale trasmissione può costituire una presunzione semplice e superabile, ma non consente di considerare certa la conoscenza del documento da parte del curatore. Quando l'atto impositivo rinvia a un documento non conosciuto dal destinatario e non allegato, la motivazione non permette una piena difesa.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti tributari
L'atto impositivo deve esporre in modo comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Se la motivazione rinvia a un PVC o ad altro documento non conosciuto dal destinatario e non allegato, l'atto può risultare invalido per carenza motivazionale.
Obbligo del fallito di consegnare al curatore la documentazione amministrativa dell'impresa
Da tale obbligo può derivare la presunzione che il PVC ricevuto dall'imprenditore prima del fallimento sia stato trasmesso al curatore. Tuttavia, si tratta di una presunzione iuris tantum, non assoluta: l'Amministrazione non può considerare automaticamente provata la conoscenza effettiva del documento da parte del curatore.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo o tributario richiama documenti precedenti, il destinatario deve averli ricevuti o poterli conoscere con certezza; il semplice rinvio a documenti non disponibili può comportare un difetto di motivazione.
- La disponibilità teorica di una documentazione presso l'impresa non equivale necessariamente alla conoscenza effettiva del documento da parte del curatore fallimentare o di un nuovo destinatario dell'atto.
- Le presunzioni sulla trasmissione della documentazione aziendale sono ammissibili, ma restano superabili e non possono sostituire la prova della concreta conoscibilità del documento richiamato.
- Per garantire il diritto di difesa, l'Amministrazione dovrebbe allegare il documento richiamato oppure riprodurne nell'atto il contenuto essenziale, soprattutto quando il destinatario non coincide con quello dell'atto originario.
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