Cassazione Penale, Ordinanza n. 36291/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 27 gennaio 2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri per furto aggravato in concorso. Gli era contestato di essersi avvalso consapevolmente di un allaccio abusivo alla rete elettrica, realizzato mediante manomissione del contatore, che alimentava il suo appartamento in assenza di un contratto di fornitura. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che vi fossero prove della sua consapevolezza della manomissione o di un contributo causalmente rilevante alla condotta. Con il secondo ha chiesto l’esclusione delle aggravanti della violenza sulle cose e della destinazione della cosa a pubblico servizio o pubblica utilità. Con il terzo ha censurato il diniego dell’attenuante della riparazione del danno, sostenendo di avere restituito una somma corrispondente all’energia sottratta. Con il quarto ha contestato il mancato riconoscimento dell’esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non si confrontava con la motivazione d’appello: risponde del furto di energia aggravato dalla violenza sulle cose anche chi consapevolmente utilizzi un allaccio abusivo realizzato da terzi, e nel caso concreto l’allaccio alimentava l’abitazione dell’imputato senza contratto di fornitura. È stato ritenuto inammissibile anche il motivo sulle aggravanti: la manomissione del contatore integrava la violenza sulle cose e l’aggravante relativa alla destinazione a pubblico servizio si fondava sulla destinazione oggettiva dell’energia, non esclusa dalla manomissione né dal mezzo di impossessamento. Il motivo sull’attenuante ex art. 62, n. 6, c.p. era infondato nelle censure: il pagamento di una somma corrispondente all’energia sottratta non dimostrava il ristoro totale ed effettivo del danno, non essendo sufficiente la sola restituzione della refurtiva. Anche la censura sulla recidiva era meramente riproduttiva: la Corte d’appello aveva valorizzato i numerosi precedenti e motivato che il nuovo episodio rivelava un’accresciuta capacità a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
risponde comunque del furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione finanche realizzato da terzi
Il concorso nel furto può essere riconosciuto a chi utilizza consapevolmente l’allaccio abusivo, anche se materialmente predisposto da altri.
Il ricorso è inammissibile.
La decisione conferma l’affermazione di responsabilità per furto, ma il testo non espone una specifica interpretazione dell’art. 624 c.p. distinta dai principi sulle aggravanti e sull’utilizzo consapevole dell’allaccio.
È stato rilevato che sottolineato che il furto contestato allo Zoccoli è stato posto in essere con condotta consistita nella manomissione del contatore, suscettibile di alterare la misurazione dei consumi in senso favorevole all'utente
La manomissione del contatore, idonea ad alterare a favore dell’utente la misurazione dei consumi, è ritenuta integrativa dell’aggravante della violenza sulle cose.
Il significato letterale della previsione di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee a influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, induce a una interpretazione circa la ricorrenza di tale circostanza in senso oggettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela.
L’aggravante è configurabile in base alla destinazione oggettiva del bene a un uso di pubblico vantaggio o a un servizio fruibile dal pubblico; è irrilevante il mezzo utilizzato per sottrarlo e la manomissione del contatore non elimina tale destinazione.
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante, infatti, è necessario che il responsabile, prima del giudizio, abbia provveduto alla riparazione totale ed effettiva del danno, non essendo sufficiente un ristoro parziale attuato mediante la sola restituzione della refurtiva.
L’attenuante richiede la riparazione totale ed effettiva del danno prima del giudizio; la sola restituzione della refurtiva o di una somma corrispondente al bene sottratto non basta se il ristoro è parziale.
quando la recidiva sia ritualmente contestata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito costituisca effettivo indice di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell'autore, escludendo motivatamente l'aumento di pena ove dal nuovo delitto non sia desumibile una più elevata capacità a delinquere
La recidiva deve essere valutata in concreto: l’aumento è giustificato quando la reiterazione esprima maggiore riprovevolezza e pericolosità, desumibili dalla nuova condotta; il giudice deve motivare tale valutazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei presupposti indicati, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Risponde del furto di energia elettrica chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo alla rete, anche quando l’allaccio sia stato materialmente realizzato da terzi.
- La manomissione del contatore, se idonea ad alterare la misurazione dei consumi a favore dell’utente, integra l’aggravante della violenza sulle cose.
- L’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio o pubblica utilità dipende dalla destinazione oggettiva del bene e non viene meno per il mezzo impiegato per l’impossessamento; l’energia destinata a un servizio fruibile dal pubblico conserva tale carattere anche quando sia sottratta mediante manomissione del contatore.
- L’attenuante della riparazione del danno richiede un ristoro totale ed effettivo prima del giudizio; non è sufficiente la sola restituzione della refurtiva o il pagamento del valore dell’energia sottratta se non risulta integralmente riparato il danno.
- La recidiva ritualmente contestata va valutata in concreto: il giudice può riconoscere l’aumento quando motivi che la nuova condotta, anche alla luce dei precedenti, rivela maggiore capacità a delinquere, riprovevolezza o pericolosità.
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