Regolamento (UE) 2016/921
Regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione, del 10 giugno 2016, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce, per un periodo limitato, un pacchetto di misure di sostegno eccezionali a favore dei produttori di determinati ortofrutticoli colpiti dalle turbative di mercato connesse al divieto russo di importazione. Le misure finanziano ritiri dal mercato, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, con regole differenziate per organizzazioni di produttori e produttori non aderenti. Sono fissati quantitativi massimi per Stato membro, importi massimi di sostegno, obblighi di notifica e un sistema di controlli per prevenire abusi e doppio finanziamento. La disciplina mira a stabilizzare i prezzi e ad assicurare continuità rispetto alle precedenti misure temporanee.
Misure eccezionali e temporanee di sostegno finanziario dell’Unione per i produttori di taluni ortofrutticoli, in relazione alle turbative di mercato conseguenti al divieto russo di importazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo ai sensi dell’articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni. Riguarda esclusivamente alcuni prodotti ortofrutticoli destinati al consumo fresco elencati all’articolo 1, paragrafo 2, e le operazioni di ritiro dal mercato, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. L’ambito temporale copre le operazioni effettuate dal 1o luglio 2016 o, se posteriore, dalla data di entrata in vigore, fino all’esaurimento dei quantitativi assegnati a ciascuno Stato membro o, al più tardi, fino al 30 giugno 2017; le spese sono ammissibili solo se sostenute entro il 30 settembre 2017. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste esclusioni operative per talune fattispecie: ad esempio, per i produttori non aderenti non è ammessa la raccolta prima della maturazione se la raccolta normale è già iniziata, né la mancata raccolta se la produzione commerciale è già stata prelevata dalla zona di produzione durante il normale ciclo di produzione.
Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per alcuni ortofrutticoli
Il regolamento istituisce un intervento straordinario dell’Unione per attenuare le turbative di mercato generate dal divieto russo di importazione di taluni prodotti agricoli, in particolare ortofrutticoli. Il considerando di fondo è che la perdita del mercato russo e il rischio di riallocazione verso l’Unione o altri mercati abbiano prodotto e continuino a produrre pressioni al ribasso sui prezzi, con effetti particolarmente gravi per prodotti deperibili e per Stati membri con minore organizzazione di mercato.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il regime riguarda due categorie di soggetti: le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i produttori che non appartengono a tali organizzazioni. Le misure finanziano tre tipologie di intervento di gestione della crisi: ritiro dal mercato, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.
Sotto il profilo oggettivo, il sostegno si applica solo a una lista tassativa di prodotti destinati al consumo fresco, tra cui pomodori, carote, cavoli, peperoni, cavolfiori e broccoli, cetrioli e cetriolini, funghi Agaricus, mele, pere, prugne, frutti rossi, uve da tavola fresche, kiwi, agrumi vari, pesche e pesche noci, ciliegie dolci e cachi. Il periodo operativo va dal 1o luglio 2016, o dalla successiva data di entrata in vigore, fino al 30 giugno 2017 al più tardi; tuttavia, per ciascuno Stato membro, il sostegno si interrompe anche quando i quantitativi assegnati risultano esauriti.
Razionale delle misure e coordinamento con la disciplina precedente
Le misure si collocano nel solco dei precedenti regolamenti delegati della Commissione adottati a partire dal 2014 per fronteggiare l’impatto del divieto russo. Il nuovo regolamento proroga per un ulteriore anno il sostegno temporaneo e ne amplia la portata, includendo anche ciliegie dolci e cachi. Inoltre, adatta i quantitativi finanziabili alla persistenza della crisi, riducendoli rispetto al passato per tenere conto del tempo già trascorso e della capacità dei produttori di trovare nuovi sbocchi di mercato.
Quantitativi massimi e ripartizione tra Stati membri
L’articolo 2 e l’allegato I attribuiscono a ciascuno Stato membro quantitativi massimi di prodotto finanziabili. Oltre a tali quantitativi, ogni Stato membro può beneficiare di un quantitativo supplementare fino a 3 000 tonnellate per prodotto o gruppo di prodotti, se decide di avvalersene. Gli Stati membri possono suddividere i quantitativi tra ritiro per distribuzione gratuita, ritiro con altre destinazioni e superfici equivalenti di mancata raccolta o raccolta prima della maturazione.
Il regolamento introduce anche una significativa flessibilità in uscita: se in uno Stato membro l’utilizzo delle misure è stato inferiore al 5 % del quantitativo assegnato in una precedente fase di crisi, quello Stato può rinunciare al quantitativo residuo notificandolo entro il 31 ottobre 2016; la stessa data vale per la rinuncia, totale o parziale, al contingente aggiuntivo di 3 000 tonnellate. Dal momento della notifica, le operazioni della categoria interessata non sono più ammissibili al sostegno.
Criteri di attribuzione ai produttori
La ripartizione tra beneficiari avviene, in linea generale, secondo il criterio del "primo arrivato, primo servito". Gli Stati membri possono però optare per un sistema diverso, purché fondato su criteri oggettivi e non discriminatori. Il regolamento consente espressamente di tenere conto dell’impatto del divieto russo sui produttori interessati.
Disciplina delle organizzazioni di produttori
Per le organizzazioni di produttori, il regolamento introduce deroghe rilevanti alla disciplina ordinaria dell’OCM ortofrutta. Il sostegno è concesso anche se le operazioni non erano previste nei programmi operativi o nelle strategie nazionali, e non si applicano alcune limitazioni ordinarie relative ai massimali del fondo di esercizio e alla struttura dei finanziamenti. Le spese per le misure rientrano nel fondo di esercizio.
È inoltre previsto che, se il riconoscimento di un’organizzazione è sospeso, i suoi aderenti vengano trattati come produttori non aderenti ai fini delle misure temporanee. Questo evita interruzioni di tutela e consente di applicare la disciplina più adatta alla situazione concreta.
Ritiri dal mercato: importi, percentuali e trattamento dei non aderenti
Per i ritiri dal mercato, gli importi massimi sono quelli indicati nell’allegato II. Il regolamento disapplica temporaneamente il limite del 5 % del volume della produzione commercializzata normalmente previsto dalla disciplina ordinaria, sia per le organizzazioni di produttori sia per le misure di gestione della crisi.
Per le organizzazioni di produttori, il sostegno per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita è pari al 75 % dell’importo massimo corrispondente. Per i produttori non aderenti, il sostegno è più contenuto: 100 % degli importi dell’allegato II per la distribuzione gratuita e 50 % per le altre destinazioni.
Il sistema ordinario prevede che il produttore non aderente stipuli un contratto con un’organizzazione di produttori per l’intero quantitativo da consegnare; l’organizzazione riceve il sostegno e lo gira al produttore, trattenendo i costi effettivi del ritiro debitamente documentati. In alternativa, per motivi giustificati, lo Stato membro può autorizzare una notifica diretta all’autorità competente e il pagamento diretto al produttore.
Mancata raccolta e raccolta prima della maturazione
Per queste misure, gli Stati membri fissano importi per ettaro comprensivi di contribuzione dell’Unione e dell’organizzazione di produttori, nel limite del 90 % degli importi previsti per i ritiri con altre destinazioni. L’aiuto dell’Unione è pari al 75 % degli importi così determinati per le organizzazioni di produttori.
La raccolta prima della maturazione è consentita solo per prodotti ancora presenti fisicamente in campo e non ancora sottoposti a raccolta normale. La mancata raccolta può essere ammessa anche se una parte della produzione commerciale è stata già prelevata dalla zona nel normale ciclo di produzione; in tal caso, però, il sostegno deve essere ridotto proporzionalmente. Per i produttori non aderenti, l’aiuto è pari al 50 % degli importi fissati per le organizzazioni di produttori, con restrizioni più stringenti: non è ammessa la raccolta prima della maturazione se la raccolta normale è già iniziata, non è ammessa la mancata raccolta se la produzione è già stata prelevata e le due misure non possono essere cumulate sullo stesso prodotto e sulla stessa superficie.
Controlli, verifiche e prevenzione degli abusi
Il regolamento impone un sistema di controlli articolato. Per i ritiri, sono previsti controlli di primo livello e controlli di secondo livello, con soglie minime di copertura sia sui quantitativi sia sul numero di organizzazioni o imprese coinvolte. Per i produttori non aderenti che agiscono tramite l’articolo 6, paragrafo 3, il controllo di primo livello riguarda il 100 % dei quantitativi ritirati.
Per mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, i controlli devono interessare almeno il 25 % delle zone di produzione interessate; per i produttori non aderenti l’estensione dei controlli arriva al 100 %. I controlli devono inoltre assicurare che, per i pomodori, le operazioni riguardino esclusivamente varietà destinate al consumo fresco. Le misure prevedono anche una clausola anti-doppio finanziamento: le domande devono contenere una dichiarazione che escluda il cumulo con altri aiuti dell’Unione, aiuti nazionali o indennizzi assicurativi per le stesse operazioni.
Domande, notifiche e scadenze amministrative
Le organizzazioni di produttori devono presentare la domanda di pagamento entro il 31 luglio 2017; i produttori non aderenti che non hanno stipulato un contratto con un’organizzazione devono presentare la domanda direttamente all’autorità competente entro la stessa data. Gli Stati membri devono poi notificare mensilmente alla Commissione, fino al 1o ottobre 2017, i quantitativi, le superfici e la spesa totale per ciascun prodotto, utilizzando i modelli degli allegati III e IV. Alla prima notifica devono anche comunicare gli importi di sostegno fissati a livello nazionale.
Ammissibilità della spesa e decorrenza
Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti sono ammissibili all’aiuto finanziario dell’Unione solo se effettuate entro il 30 settembre 2017. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2016 o, se successiva, dalla data di pubblicazione. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, beneficiari e prodotti ammissibili
L’articolo 1 prevede un aiuto finanziario dell’Unione per misure temporanee di sostegno rivolte sia alle organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo sia ai produttori non aderenti. Le misure coprono ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione e si applicano ai prodotti destinati al consumo fresco elencati nel medesimo articolo: pomodori, carote, cavoli, peperoni, cavolfiori e cavoli broccoli, cetrioli e cetriolini, funghi Agaricus, mele, pere, prugne, frutti rossi, uve da tavola fresche, kiwi, arance dolci, clementine, mandarini, limoni, pesche e pesche noci, ciliegie dolci e cachi.
Periodo di applicazione e clausola di revisione
Le operazioni ammissibili sono quelle svolte dal 1o luglio 2016 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore, fino all’esaurimento dei quantitativi assegnati a ciascuno Stato membro oppure, se anteriore, fino al 30 giugno 2017. Se la situazione delle importazioni verso la Russia muta prima di tale data, la Commissione può modificare o abrogare il regolamento.
Quantitativi massimi per Stato membro e opzione di rinuncia
L’articolo 2 attribuisce ai singoli Stati membri quantitativi massimi di prodotto finanziabili, indicati nell’allegato I, e consente un quantitativo supplementare fino a 3 000 tonnellate per Stato membro per uno o più prodotti. Gli Stati membri possono ripartire tali quantitativi tra ritiro per distribuzione gratuita, ritiro con altre destinazioni e superfici equivalenti per mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. Sono previste due ipotesi di rinuncia: se le quantità effettivamente ritirate tra l’8 agosto 2015 e il 30 giugno 2016 sono inferiori al 5 % del quantitativo assegnato, lo Stato membro può non avvalersi del quantitativo assegnato per quella categoria notificandolo entro il 31 ottobre 2016; analogamente può rinunciare, in tutto o in parte, al quantitativo aggiuntivo di 3 000 tonnellate entro il 31 ottobre 2016.
Attribuzione ai produttori e criterio di ripartizione
L’articolo 3 stabilisce che i quantitativi sono ripartiti tra organizzazioni di produttori e produttori non aderenti secondo il criterio del "primo arrivato, primo servito". Gli Stati membri possono tuttavia usare un criterio diverso, purché oggettivo e non discriminatorio, tenendo conto anche dell’intensità degli effetti del divieto russo sui produttori interessati.
Regole comuni per le organizzazioni di produttori
L’articolo 4 chiarisce che il sostegno è concesso anche se le operazioni non erano previste nei programmi operativi o nelle strategie nazionali, e che tali spese non incidono sui massimali ordinari dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non si applicano inoltre l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Le spese rientrano nel fondo di esercizio e, se il riconoscimento dell’organizzazione è sospeso, i suoi aderenti sono trattati come produttori non aderenti ai fini degli articoli 6 e 8.
Aiuto per i ritiri alle organizzazioni di produttori
L’articolo 5 disapplica temporaneamente il limite massimo del 5 % previsto dall’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Gli importi massimi del sostegno per i ritiri sono quelli dell’allegato II. Per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, l’aiuto dell’Unione corrisponde al 75 % dell’importo massimo di sostegno previsto per tali destinazioni.
Aiuto per i ritiri ai produttori non aderenti e modalità di pagamento
L’articolo 6 estende il sostegno ai produttori che non appartengono a un’organizzazione riconosciuta. Per la distribuzione gratuita si applicano gli importi massimi dell’allegato II; per le altre destinazioni l’aiuto è pari al 50 % di tali importi. Di regola il produttore non aderente stipula un contratto con un’organizzazione di produttori per l’intero quantitativo da consegnare; l’organizzazione paga il produttore e trattiene i costi effettivi documentati da fatture. In alternativa, per motivi giustificati e in modo non discriminatorio, lo Stato membro può autorizzare una semplice notifica all’autorità competente, che in tal caso paga direttamente il produttore. Si applicano mutatis mutandis il regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e le regole comuni dell’articolo 4.
Mancata raccolta e raccolta prima della maturazione per le organizzazioni di produttori
L’articolo 7 prevede che gli Stati membri fissino gli importi per ettaro, comprensivi dell’aiuto dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, a un livello massimo pari al 90 % degli importi previsti per i ritiri con altre destinazioni di cui all’allegato II. L’aiuto dell’Unione è pari al 75 % degli importi così fissati. La raccolta prima della maturazione riguarda solo prodotti fisicamente presenti in campo e effettivamente raccolti prima della maturazione. In deroga alla disciplina ordinaria, la mancata raccolta può essere ammessa anche se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione durante il normale ciclo di produzione; in tal caso il sostegno è ridotto proporzionalmente in base alla produzione già raccolta.
Mancata raccolta e raccolta prima della maturazione per i produttori non aderenti
L’articolo 8 limita la raccolta prima della maturazione ai prodotti fisicamente in campo, effettivamente raccolti prima della maturazione e per i quali la raccolta normale non sia iniziata; la mancata raccolta non è ammessa se la produzione commerciale è già stata prelevata durante il normale ciclo di produzione; le due misure non possono essere cumulate sullo stesso prodotto e sulla stessa superficie. L’aiuto è pari al 50 % degli importi fissati dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1. Il produttore non aderente presenta la notifica all’autorità competente secondo le modalità nazionali e il pagamento è effettuato direttamente dall’autorità competente.
Controlli e garanzie antiabuso
L’articolo 9 introduce controlli di primo e secondo livello per i ritiri: almeno il 10 % dei quantitativi ritirati e almeno il 10 % delle organizzazioni di produttori beneficiarie, con controlli di secondo livello in loco su almeno il 40 % delle imprese sottoposte a controlli di primo livello e su almeno il 5 % dei quantitativi ritirati. Per i ritiri dei produttori non aderenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, il controllo di primo livello riguarda il 100 % dei quantitativi. Per mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, i controlli coprono almeno il 25 % delle zone interessate; per i produttori non aderenti di cui all’articolo 8, i controlli coprono il 100 % delle zone. I controlli devono inoltre garantire che, per i pomodori, le operazioni riguardino solo varietà destinate al consumo fresco.
Domande di pagamento, dichiarazioni e scadenze
L’articolo 10 impone alle organizzazioni di produttori di presentare la domanda di pagamento entro il 31 luglio 2017; i produttori non aderenti che non hanno stipulato un contratto con un’organizzazione devono presentare direttamente la domanda alla competente autorità nazionale entro la stessa data. Le domande devono essere corredate dalla documentazione giustificativa e da una dichiarazione scritta che escluda qualsiasi doppio finanziamento dell’Unione o nazionale e qualsiasi indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse.
Obblighi di notifica alla Commissione
L’articolo 11 impone notifiche mensili, il primo giorno di ogni mese fino al 1o ottobre 2017, sui quantitativi ritirati per distribuzione gratuita, sui quantitativi ritirati per altre destinazioni, sulle superfici equivalenti di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione e sulla spesa totale sostenuta. Alla prima notifica gli Stati membri comunicano anche gli importi di sostegno fissati ai sensi delle pertinenti norme del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e del presente regolamento, utilizzando i modelli degli allegati III e IV.
Ammissibilità della spesa e decorrenza dell’obbligo di pagamento
L’articolo 12 stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti sono ammissibili all’aiuto finanziario dell’Unione solo se effettuate entro il 30 settembre 2017.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 13 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2016 o, se successiva, dalla data di pubblicazione. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 giu 2016Regolamento (UE) 2016/922
- Regolamento · 10 giu 2016Regolamento (UE) 2016/923
- Regolamento · 10 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1178
- Regolamento · 9 giu 2016Regolamento (UE) 2016/907
- Regolamento · 9 giu 2016Regolamento (UE) 2016/910
- Regolamento · 9 giu 2016Regolamento (UE) 2016/911
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →