Regolamento (UE) 2016/907
Regolamento (UE) 2016/907 del Consiglio, del 9 giugno 2016, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio, e del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento abroga due precedenti regolamenti del Consiglio che imponevano restrizioni nei confronti della Costa d'Avorio. L'intervento è motivato dalla fine delle sanzioni ONU e dall'abrogazione degli atti PESC che costituivano il presupposto del regime restrittivo europeo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Abrogazione delle misure restrittive UE relative alla Costa d'Avorio previste dai regolamenti (CE) n. 174/2005 e n. 560/2005.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ordinamento dell'Unione europea a tutti gli Stati membri, con effetto diretto, e incide unicamente sull'assetto delle misure restrittive precedentemente vigenti nei confronti della Costa d'Avorio. L'abrogazione è conseguente alla cessazione delle sanzioni ONU disposta dalla risoluzione 2283 (2016) del Consiglio di sicurezza e alla parallela abrogazione degli atti PESC collegati. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per operatori economici o persone fisiche, ma elimina il quadro restrittivo esistente.
Abrogazione delle misure restrittive UE nei confronti della Costa d'Avorio
Il regolamento (UE) 2016/907 del Consiglio interviene per eliminare il quadro sanzionatorio europeo relativo alla Costa d'Avorio, abrogando due regolamenti precedenti che disciplinavano, rispettivamente, restrizioni all'assistenza per attività militari e misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità. L'abrogazione è adottata sulla base dell'articolo 215 TFUE ed è collegata alla cessazione delle sanzioni ONU e alla parallela rimozione delle corrispondenti misure nell'ambito della PESC.
Contesto e presupposti dell'intervento
Nei considerando, il Consiglio precisa che il 28 aprile 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2283 (2016), che ha posto termine, con effetto immediato, a tutte le sanzioni ONU contro la Costa d'Avorio. Viene inoltre richiamato che il 29 ottobre 2010 era stata abrogata la posizione comune 2004/852/PESC e che il 9 giugno 2016 è stata abrogata la decisione 2010/656/PESC, che prorogava le misure restrittive nei confronti del Paese. In tale contesto, il Consiglio ritiene opportuno abrogare anche i regolamenti di attuazione a livello UE.
Ambito oggettivo dell'abrogazione
L'articolo 1 dispone l'abrogazione di:
- regolamento (CE) n. 174/2005, che imponeva restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio;
- regolamento (CE) n. 560/2005, che istituiva misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità in relazione alla situazione in Costa d'Avorio.
L'effetto pratico è la cessazione del regime restrittivo UE precedentemente applicabile; il testo non introduce nuove misure sostitutive, né disciplina in dettaglio eventuali obblighi di chiusura o gestione di posizioni pregresse.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È altresì ribadito il suo carattere di obbligatorietà integrale e di diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetto uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Abrogazione dei regolamenti restrittivi
L'articolo 1 dispone l'abrogazione del regolamento (CE) n. 174/2005, relativo alle restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio, e del regolamento (CE) n. 560/2005, recante misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità in relazione alla situazione nel Paese.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto normativo e motivazione dell'abrogazione
Nei considerando si richiama la risoluzione 2283 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha posto termine con effetto immediato a tutte le sanzioni ONU nei confronti della Costa d'Avorio, nonché l'abrogazione della posizione comune 2004/852/PESC e della decisione 2010/656/PESC. Tali atti costituiscono il presupposto per la soppressione del regime restrittivo UE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 giu 2016Regolamento (UE) 2016/910
- Regolamento · 9 giu 2016Regolamento (UE) 2016/911
- Regolamento · 9 giu 2016Regolamento (UE) 2016/912
- Regolamento · 9 giu 2016Regolamento (UE) 2016/913
- Regolamento · 9 giu 2016Regolamento (UE) 2016/914
- Regolamento · 9 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1387
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →