Regolamento (UE) 2016/910
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/910 della Commissione, del 9 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per prorogare di due anni, dal 30 giugno 2016 al 30 giugno 2018, il riconoscimento di sei organismi di controllo operanti in paesi terzi nel sistema di importazione dei prodotti biologici. La modifica riguarda l’allegato IV, che contiene l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo autorizzati a rilasciare certificati ai fini dell’equivalenza. Il provvedimento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Proroga fino al 30 giugno 2018 del riconoscimento di specifici organismi di controllo per l’importazione di prodotti biologici da paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica al regime di importazione nell’Unione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi, limitatamente agli organismi di controllo elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 e, in particolare, alle voci relative a AsureQuality Limited, Balkan Biocert Skopje, Bio.inspecta AG, IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști, Organic Control System e TÜV Nord Integra. L’effetto è territoriale nell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri, ed è rilevante per il regime di equivalenza dei controlli nei paesi terzi. Non sono previste esclusioni ulteriori oltre alla limitazione ai soggetti sopra indicati.
Proroga del riconoscimento di organismi di controllo per l’importazione di prodotti biologici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/910 della Commissione modifica il quadro applicabile all’importazione nell’Unione di prodotti biologici da paesi terzi. L’intervento è circoscritto all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 e riguarda la durata del riconoscimento di alcuni organismi di controllo operanti nel sistema di equivalenza.
Finalità e contesto normativo
La base giuridica richiamata è il regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare l’articolo 33, paragrafo 3, e l’articolo 38, lettera d), che consentono la disciplina del regime di importazione dei prodotti biologici e il riconoscimento degli organismi di controllo nei paesi terzi. Il considerando rilevante chiarisce che l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti a effettuare i controlli e a rilasciare i certificati ai fini dell’equivalenza.
Modifica dell’allegato IV
La misura sostanziale consiste nella proroga del riconoscimento, dal 30 giugno 2016 al 30 giugno 2018, per i seguenti organismi di controllo:
- AsureQuality Limited
- Balkan Biocert Skopje
- Bio.inspecta AG
- IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști
- Organic Control System
- TÜV Nord Integra
La Commissione giustifica la proroga richiamando i risultati della sorveglianza continua svolta sugli organismi interessati. In pratica, tali soggetti mantengono per il periodo indicato la possibilità di operare nel quadro dell’equivalenza previsto dal regime UE per i prodotti biologici importati da paesi terzi.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore biologico, importatori, certificatori e consulenti, la norma è rilevante perché estende la validità dell’autorizzazione di organismi di controllo già accreditati nel circuito UE. Ciò evita interruzioni nel flusso di importazione per le certificazioni rilasciate dagli organismi elencati e conferma la continuità del regime di equivalenza fino al 30 giugno 2018.
Disposizioni principali
Proroga del riconoscimento degli organismi di controllo
Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, per le voci relative a AsureQuality Limited, Balkan Biocert Skopje, Bio.inspecta AG, IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști, Organic Control System e TÜV Nord Integra, la data del "30 giugno 2016" indicata al punto 5 è sostituita con "30 giugno 2018". La proroga discende dai risultati della sorveglianza continua svolta dalla Commissione.
Contesto normativo dell’intervento
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1235/2008, adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007 sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, con riferimento al regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e al riconoscimento degli organismi di controllo ai fini dell’equivalenza.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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