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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/911

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/911 della Commissione, del 9 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la forma e il contenuto della descrizione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce come gli enti aderenti a un accordo di sostegno finanziario di gruppo devono rendere pubbliche le informazioni essenziali sull'accordo. La finalità è garantire trasparenza verso creditori e investitori, senza compromettere la riservatezza dei dettagli più specifici. Sono indicati i contenuti minimi da comunicare e viene chiarito che l'accordo resta soggetto alle condizioni e ai poteri di divieto o limitazione previsti dalla direttiva 2014/59/UE.

Norme tecniche di attuazione sulla forma e sul contenuto della descrizione pubblica degli accordi di sostegno finanziario di gruppo ai sensi della direttiva 2014/59/UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti che fanno parte di un accordo di sostegno finanziario di gruppo sottoscritto ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2014/59/UE. Riguarda la comunicazione al pubblico, sul sito Internet dell'ente, delle informazioni essenziali sull'accordo; la disciplina assume rilievo per gruppi bancari e finanziari soggetti al quadro di risanamento e risoluzione della direttiva BRRD. Le informazioni devono essere rese in modo accessibile al pubblico; se l'ente pubblica i bilanci del gruppo, la comunicazione va effettuata nella stessa forma prevista per le informazioni non quantitative incluse nei bilanci.

Descrizione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/911 della Commissione disciplina la forma e il contenuto della pubblicazione al pubblico degli accordi di sostegno finanziario di gruppo previsti dalla direttiva 2014/59/UE. La disciplina risponde all'esigenza, evidenziata nei considerando, di rendere trasparenti per creditori e investitori i rischi e gli obblighi potenziali connessi a tali accordi, pur preservando la riservatezza dei dettagli più specifici.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel capo III del titolo II della direttiva 2014/59/UE (BRRD), che consente il sostegno finanziario tra un'impresa madre nell'Unione o altre entità contemplate dalla direttiva e le proprie filiazioni in altri Stati membri o in paesi terzi, quando l'entità destinataria del sostegno si trovi nelle condizioni per l'intervento precoce. La Commissione specifica che le informazioni pubbliche devono permettere decisioni di investimento informate, ma senza imporre la divulgazione di dati troppo dettagliati o sensibili.

Forma della pubblicazione

L'articolo 1 impone a ciascun ente parte dell'accordo di pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet in modo tale da garantirne l'accesso al pubblico. Se il gruppo pubblica i bilanci, la comunicazione deve essere resa con la stessa impostazione prevista per le informazioni non quantitative incluse nei bilanci, così da assicurare coerenza e comparabilità della disclosure.

Contenuto minimo della disclosure

L'articolo 2 elenca le informazioni che devono essere comunicate almeno in forma sintetica:

  • le entità del gruppo che partecipano all'accordo;
  • la forma possibile del sostegno (ad esempio prestito o garanzia);
  • per i prestiti, le possibili destinazioni del capitale anticipato;
  • per le garanzie, le operazioni e i terzi coperti;
  • il grado di reciprocità degli obblighi di fornire e ricevere sostegno, con differenziazione tra le parti se l'accordo non è pienamente reciproco;
  • i limiti massimi del sostegno per ciascuna forma prevista;
  • i criteri per determinare il corrispettivo del sostegno e il loro collegamento alle condizioni di mercato al momento della prestazione;
  • una descrizione generale della seniority, del profilo delle scadenze e della durata massima di eventuali prestiti;
  • una descrizione generale di altri obblighi di rimborso;
  • le circostanze o gli indicatori che fanno scattare la prestazione del sostegno, sia dal lato dell'entità destinataria sia da quello dell'entità erogante;
  • gli obblighi relativi a garanzie reali e margini.

Gestione delle informazioni non applicabili

La comunicazione deve includere le informazioni pertinenti all'entità del gruppo interessata, comprese quelle relative alle altre entità del gruppo quando la divulgazione possa incidere sull'entità stessa. Se alcune informazioni non si applicano, il regolamento impone di indicarle espressamente come "non applicabili".

Dichiarazione sulle condizioni e sui poteri dell'autorità competente

Sempre ai sensi dell'articolo 2, la disclosure deve essere accompagnata da una dichiarazione che chiarisca due aspetti: il sostegno finanziario è subordinato alle condizioni previste dall'articolo 23 della direttiva 2014/59/UE; inoltre, l'autorità competente conserva il potere di vietare o limitare la fornitura del sostegno ai sensi dell'articolo 25 della stessa direttiva.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Forma della comunicazione pubblica

Ciascun ente parte di un accordo di sostegno finanziario di gruppo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2014/59/UE, deve pubblicare sul proprio sito Internet le informazioni richieste in una forma che garantisca l'accesso al pubblico. Se l'ente divulga i bilanci del gruppo, la comunicazione deve seguire la stessa forma prevista per le informazioni non quantitative incluse nei bilanci.

Contenuto minimo da comunicare

Devono essere pubblicati almeno: i nomi delle entità del gruppo aderenti all'accordo; la possibile forma del sostegno; per i prestiti, i possibili utilizzi del capitale anticipato; per le garanzie, le operazioni e i terzi potenzialmente coperti; il grado di reciprocità degli obblighi di prestare e ricevere sostegno; i limiti del sostegno per ciascuna forma prevista; i principi di calcolo del corrispettivo e il collegamento alle condizioni di mercato; una descrizione generale del rango, del profilo delle scadenze e della durata massima dei prestiti; una descrizione generale di altri obblighi di rimborso; le circostanze o gli indicatori che fanno scattare il sostegno; gli obblighi relativi a garanzie reali e margini.

Informazioni non applicabili e perimetro della comunicazione

La comunicazione deve riguardare le informazioni applicabili all'entità del gruppo interessata, incluse quelle relative alle altre entità del gruppo quando la loro divulgazione possa incidere sull'entità interessata. Le informazioni non applicabili devono essere indicate espressamente come "non applicabili".

Dichiarazione sulle condizioni legali del sostegno

La comunicazione deve essere accompagnata da una dichiarazione che precisi che la fornitura del sostegno finanziario è subordinata alle condizioni di cui all'articolo 23 della direttiva 2014/59/UE e al potere dell'autorità competente di vietare o limitare la fornitura ai sensi dell'articolo 25 della medesima direttiva.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierisanamento e risoluzione bancariavigilanza prudenzialetrasparenza societariagruppi bancarimercati finanziari

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