Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1178

Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento individua le prime categorie di derivati OTC su tassi di interesse da assoggettare all’obbligo di compensazione centrale, stabilendo al contempo esclusioni mirate per i contratti collegati alle obbligazioni garantite. Definisce inoltre la classificazione delle controparti in quattro categorie, con date diverse di avvio dell’obbligo e regole specifiche per le operazioni infragruppo transfrontaliere. Infine, fissa soglie di durata residua minima per i contratti non compensati conclusi prima della decorrenza dell’obbligo, distinguendo tra categorie di controparti e tra le due tipologie di strumenti elencate nell’allegato.

Norme tecniche sul perimetro, le tempistiche e le condizioni dell’obbligo di compensazione centrale per alcune categorie di derivati OTC su tassi di interesse.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti soggette all’obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), con riguardo a specifiche categorie di derivati OTC su tassi di interesse elencate nell’allegato I. Disciplina sia controparti finanziarie sia controparti non finanziarie, inclusi taluni fondi di investimento alternativi e, per alcune regole, le operazioni infragruppo con controparti stabilite in paesi terzi. Restano escluse le operazioni su contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite che soddisfino tutte le condizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, e non sono soggetti all’obbligo, per specifiche eccezioni temporali e soggettive, i contratti conclusi prima o dopo determinate date di decorrenza secondo le previsioni degli articoli 3 e 4.

Norme tecniche sull’obbligo di compensazione per determinati derivati OTC su tassi di interesse

Il regolamento delegato (UE) 2016/1178 integra il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e definisce, per specifiche categorie di derivati OTC su tassi di interesse, quando scatta l’obbligo di compensazione centrale, per quali soggetti e con quali eccezioni. La disciplina recepisce le valutazioni di ESMA sulla standardizzazione, liquidità, volume e disponibilità dei dati di prezzo, con l’obiettivo di ridurre il rischio sistemico e garantire un’applicazione ordinata dell’obbligo.

Ambito di applicazione e strumenti interessati

L’obbligo riguarda le categorie di derivati OTC su tassi di interesse elencate nell’allegato I, ossia:

  • fixed-to-float interest rate swaps in NOK, PLN e SEK, con le scadenze e le caratteristiche tecniche indicate nella tabella 1;
  • forward rate agreements (FRA) in NOK, PLN e SEK, con le caratteristiche della tabella 2.

L’articolo 1, paragrafo 2, esclude dalla portata dell’obbligo i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite, purché siano soddisfatte cumulativamente le condizioni previste, tra cui:

  • utilizzo esclusivo per coprire disallineamenti di tasso di interesse o di valuta del gruppo di copertura;
  • registrazione nel gruppo di copertura secondo la normativa nazionale;
  • assenza di termination in caso di risoluzione o insolvenza dell’emittente o del gruppo di copertura;
  • trattamento pari passu della controparte rispetto ai portatori delle obbligazioni garantite, salvo insolvenza o rinuncia;
  • conformità delle obbligazioni garantite all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 e collateralizzazione regolamentare almeno del 102 %.

Categorie di controparti

L’articolo 2 introduce una classificazione funzionale delle controparti in quattro gruppi, utile per scaglionare temporalmente l’ingresso nell’obbligo:

  • categoria 1: controparti che, alla data di entrata in vigore, sono partecipanti diretti di almeno una CCP autorizzata o riconosciuta a compensare almeno una delle categorie rilevanti;
  • categoria 2: controparti non appartenenti alla categoria 1 che fanno parte di un gruppo con media aggregata mensile dei derivati non compensati superiore a 8 miliardi di EUR nei primi tre mesi del 2016, se controparti finanziarie o FIA non finanziari;
  • categoria 3: controparti finanziarie e FIA non finanziari non ricompresi nelle categorie 1 e 2;
  • categoria 4: tutte le altre controparti non finanziarie.

Per il calcolo della soglia di 8 miliardi di EUR si considerano tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, inclusi forwards su tassi di cambio, swaps e swaps su valute. Per FIA e OICVM la soglia si applica individualmente a livello di fondo, non sul gruppo complessivo.

Decorrenza dell’obbligo di compensazione

L’articolo 3 fissa date diverse di avvio dell’obbligo per le diverse categorie:

  • 9 febbraio 2017 per la categoria 1;
  • 9 luglio 2017 per la categoria 2;
  • 9 febbraio 2018 per la categoria 3;
  • 9 luglio 2019 per la categoria 4.

Se il contratto è concluso tra controparti appartenenti a categorie diverse, vale la data più lontana. Il regolamento disciplina anche l’ipotesi di operazioni infragruppo transfrontaliere tra una controparte nell’Unione e una in un paese terzo, purché non si tratti di controparti della categoria 4. In tale caso, l’obbligo decorre:

  • dal 9 luglio 2019, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, EMIR;
  • oppure dalla data più lontana tra 60 giorni dopo l’entrata in vigore della decisione di equivalenza e la data ordinaria di decorrenza.

Per usufruire della deroga occorre che:

  • le controparti appartengano allo stesso gruppo e siano incluse integralmente nel medesimo consolidamento;
  • siano soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
  • la controparte stabilita nell’Unione notifichi per iscritto all’autorità competente il rispetto delle condizioni e riceva conferma entro 30 giorni di calendario.

Durata residua minima dei contratti non compensati

L’articolo 4 disciplina quali contratti conclusi o novati prima della decorrenza dell’obbligo debbano comunque essere compensati, in funzione della durata residua minima alla data di decorrenza. La regola riguarda in particolare le controparti finanziarie delle categorie 1, 2 e 3.

Per le categorie 1 e 2:

  • 15 anni per i contratti della tabella 1, se stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016;
  • 3 anni per i contratti della tabella 2, se stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016;
  • 6 mesi per i contratti della tabella 1 o 2 stipulati o novati dal 9 ottobre 2016 in poi.

Per la categoria 3, e per le operazioni infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, concluse tra controparti finanziarie:

  • 15 anni per i contratti della tabella 1;
  • 3 anni per i contratti della tabella 2.

Se un contratto coinvolge controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse, oppure rientra nelle operazioni infragruppo considerate, si applica la durata residua minima più lunga.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Categorie di derivati soggette a compensazione

L’articolo 1, paragrafo 1, assoggetta all’obbligo di compensazione le categorie di derivati OTC su tassi di interesse indicate nell’allegato I. Il paragrafo 2 esclude i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite quando siano destinati esclusivamente a coprire disallineamenti di tasso o di valuta, registrati nel gruppo di copertura secondo la legge nazionale, non risolubili per insolvenza, con trattamento pari passu per la controparte, e relativi a obbligazioni garantite conformi all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 e soggette a collateralizzazione regolamentare almeno del 102 %.

Classificazione delle controparti

L’articolo 2 suddivide le controparti in quattro categorie. La categoria 1 comprende i partecipanti diretti, alla data di entrata in vigore del regolamento, ad almeno una CCP autorizzata o riconosciuta a compensare almeno una delle categorie di cui all’allegato I del presente regolamento o dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/2205. La categoria 2 include le controparti non appartenenti alla categoria 1 che fanno parte di un gruppo con media aggregata a fine mese dell’importo nozionale lordo in circolazione dei derivati non compensati superiore a 8 miliardi di EUR nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, se finanziarie o FIA non finanziari. La categoria 3 comprende le controparti finanziarie e i FIA non finanziari non rientranti nelle categorie precedenti. La categoria 4 riguarda tutte le altre controparti non finanziarie.

Calcolo della soglia di 8 miliardi di EUR

Ai fini della soglia di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), si computano tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, inclusi forwards su tassi di cambio, swaps e swaps su valute. Per FIA e OICVM, la soglia si applica individualmente a livello di fondo.

Date di decorrenza dell’obbligo di compensazione

L’articolo 3 fissa le date di inizio dell’obbligo: 9 febbraio 2017 per la categoria 1, 9 luglio 2017 per la categoria 2, 9 febbraio 2018 per la categoria 3 e 9 luglio 2019 per la categoria 4. Se un contratto è concluso tra controparti di categorie diverse, si applica la data più lontana. Per i contratti infragruppo tra una controparte nell’Unione e una in un paese terzo, appartenenti alle categorie diverse dalla 4, l’obbligo decorre dal 9 luglio 2019 se non esiste decisione di equivalenza ex articolo 13, paragrafo 2, EMIR; se esiste una decisione di equivalenza, decorre dalla data più lontana tra 60 giorni dall’entrata in vigore della decisione e la data ordinaria di decorrenza. La deroga richiede appartenenza allo stesso gruppo, consolidamento integrale, adeguate procedure centralizzate di risk management e notifica/riscontro favorevole dell’autorità competente entro 30 giorni.

Durata residua minima per i contratti preesistenti

L’articolo 4 stabilisce, per le controparti finanziarie delle categorie 1, 2 e 3, quali contratti conclusi o novati prima del 9 ottobre 2016 debbano essere compensati alla data di decorrenza dell’obbligo sulla base della durata residua minima. Per le categorie 1 e 2, la soglia è di 15 anni per i contratti della tabella 1 e di 3 anni per quelli della tabella 2; per i contratti conclusi o novati dal 9 ottobre 2016 in poi, la soglia è di 6 mesi per entrambe le tabelle. Per la categoria 3, e per le operazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, concluse tra controparti finanziarie, la durata minima è di 15 anni per la tabella 1 e 3 anni per la tabella 2. Se il contratto coinvolge controparti in categorie diverse o rientra nelle operazioni infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si applica la durata residua più lunga.

Entrata in vigore

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziariderivaticompensazione centralestabilità finanziariaobblighi prudenziali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.