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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/922

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/922 della Commissione, del 10 giugno 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la lista dei territori terzi da cui è consentita l’introduzione nell’Unione di carni fresche di determinati ungulati, rivedendo la regionalizzazione di Argentina e Brasile. Le modifiche recepiscono l’evoluzione dello status sanitario riconosciuto a specifiche zone di alta sorveglianza, autorizzandone l’export verso l’UE con le medesime garanzie supplementari già previste per le altre aree indenni da afta epizootica con vaccinazione. È inoltre prevista una breve disciplina transitoria per evitare discontinuità nei flussi commerciali relativi ai certificati AR-4.

Modifica l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio autorizzati a introdurre nell’Unione carni fresche di determinati ungulati, aggiornando in particolare le regionalizzazioni di Argentina e Brasile.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nell’Unione europea di partite di carni fresche di determinati ungulati provenienti da paesi terzi, territori o loro parti elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Incide in particolare sulle autorizzazioni relative ad Argentina e Brasile, sulle condizioni specifiche e sulle garanzie supplementari richieste per alcune aree regionalizzate, nonché sulla validità transitoria dei certificati veterinari emessi per l’Argentina con codice territoriale AR-4. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con una disciplina transitoria fino al 1° settembre 2016 per taluni certificati rilasciati entro il 1° agosto 2016.

Modifica dell’elenco dei territori autorizzati all’importazione di carni fresche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/922 modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiornare l’elenco dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di carni fresche di determinati ungulati. L’intervento si colloca nel quadro della normativa UE di polizia sanitaria per i prodotti di origine animale e tiene conto delle regionalizzazioni riconosciute per Argentina e Brasile, nonché delle garanzie sanitarie fornite da tali paesi.

Contesto e finalità della modifica

Dai considerando emerge che l’Argentina e il Brasile sono già soggetti a regionalizzazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. La Commissione rileva che alcune zone di alta sorveglianza di entrambi i paesi sono state riconosciute dall’OIE come zone indenni da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione e che i paesi interessati hanno fornito sufficienti garanzie di sanità animale. In tale contesto, l’obiettivo del regolamento è rendere più chiara la classificazione territoriale e consentire l’accesso al mercato UE per ulteriori aree, con le medesime garanzie supplementari applicabili alle altre zone già autorizzate.

Ambito materiale: carni fresche di determinati ungulati

Il regolamento riguarda l’introduzione nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati provenienti da paesi terzi. La disciplina opera attraverso la revisione dell’elenco territoriale contenuto nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, che indica quali aree possono esportare verso l’UE e a quali condizioni. Il testo richiama in particolare le categorie di carne e le relative sigle/specie riportate nella tabella allegata, senza introdurre un nuovo regime generale ma aggiornando quello esistente.

Modifiche relative all’Argentina

La voce relativa all’Argentina viene sostituita con una nuova articolazione territoriale. Vengono elencate le aree AR-0, AR-1, AR-2 e AR-3, con la relativa indicazione delle province o porzioni di province interessate, delle categorie animali interessate e della data di inizio autorizzazione. Il regolamento precisa che:

  • alcune parti del territorio argentino erano già incluse con differenti termini iniziali;
  • in caso di accorpamento di parti territoriali con date diverse, si applica l’ultimo termine iniziale tra quelli delle parti accorpate;
  • non tutte le parti dell’Argentina sono autorizzate a introdurre carni fresche di ungulati non domestici in libertà oggetto del certificato "RUW", circostanza che deve risultare da una nota a piè di pagina.

Inoltre, la zona di alta sorveglianza lungo il confine con Bolivia e Paraguay, ora parte di un territorio riconosciuto dall’OIE come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione, viene autorizzata all’introduzione nell’Unione di carni fresche di determinati ungulati domestici e selvatici, con le stesse garanzie supplementari previste per le altre aree argentine indenni da afta epizootica con vaccinazione.

Modifiche relative al Brasile

Anche la voce relativa al Brasile viene sostituita e articolata nelle zone BR-0, BR-1, BR-2, BR-3 e BR-4. Il regolamento conferma l’autorizzazione per varie aree già elencate e aggiorna la parte dello Stato del Mato Grosso do Sul identificata come BR-4. La zona di alta sorveglianza situata lungo le frontiere esterne in specifici comuni e nelle aree di Corumbá e Ladário è autorizzata a esportare nell’Unione carni fresche di bovini domestici, con le stesse garanzie supplementari applicabili alle altre parti del Brasile riconosciute come indenni da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione.

Disposizione transitoria sui certificati veterinari

Per evitare perturbazioni nell’introduzione nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati, il regolamento mantiene in via transitoria l’utilizzo dei certificati veterinari argentini recanti il codice territoriale AR-4. Tale autorizzazione temporanea vale fino al 1° settembre 2016, ma solo per i certificati rilasciati entro il 1° agosto 2016. La previsione evita interruzioni immediate dei flussi commerciali conseguenti alla modifica della regionalizzazione.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010

L’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato per aggiornare l’elenco dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati all’introduzione nell’Unione di carni fresche di determinati ungulati.

Regionalizzazione dell’Argentina

La voce relativa all’Argentina è sostituita con una nuova articolazione territoriale (AR-0, AR-1, AR-2, AR-3). Viene mantenuta la distinzione tra diverse province e porzioni di province, con indicazione delle specie/categorie ammesse e delle date di inizio autorizzazione. La zona di alta sorveglianza lungo il confine con Bolivia e Paraguay è autorizzata per carni fresche di determinati ungulati domestici e selvatici; per alcune aree si applicano garanzie supplementari e condizioni specifiche.

Regionalizzazione del Brasile

La voce relativa al Brasile è sostituita con una nuova articolazione territoriale (BR-0, BR-1, BR-2, BR-3, BR-4). La zona di alta sorveglianza nel Mato Grosso do Sul è autorizzata all’esportazione di carni fresche di bovini domestici nell’Unione con le garanzie supplementari previste per le altre aree brasiliane indenni da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione.

Disposizione transitoria per i certificati AR-4

Fino al 1° settembre 2016 continua ad essere autorizzata l’introduzione nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati dall’Argentina accompagnate da un certificato veterinario recante il codice territoriale AR-4, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 1° agosto 2016.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazione di prodotti di origine animalecommercio agroalimentarecertificazione veterinariacontrolli veterinari alle frontiere

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