Cassazione Penale, Sentenza n. 11301/2026 del 26/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili del reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione/attività di sostegno al traffico di stupefacenti). Kalaj ha dedotto carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e mancata "motivazione rafforzata" per il superamento dell'assoluzione di primo grado, sostenendo che i suoi contatti con il gruppo erano brevi e non sufficienti a configurare adesione associativa. Binaj ha censurato la valutazione delle intercettazioni e la ritenuta qualità di "stabile fornitore" senza che fosse contestata o provata una fornitura concreta, deducendo violazioni di norme processuali (artt. 125, 192, 533, 546 c.p.p.) e vizio di motivazione, nonché il rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i ricorsi di entrambi. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione adeguata e non illogica: per Binaj ha valorizzato plurime intercettazioni e altre emergenze istruttorie che delineano un rapporto consolidato con il gruppo Di Pietro (ruolo di tramite/fornitore, detenzione di ingente quantitativo di droga, contatti per riscossione e successive consegne); per Kalaj ha spiegato in modo circostanziato perché la decisione del Tribunale risultasse contraddittoria e perché le prove e i rapporti diretti con fornitori, accompagnamenti e direttive attribuissero al ricorrente consapevolezza e volontà di partecipare al sodalizio. Entrambi i provvedimenti di condanna in appello restano solidi; i ricorrenti sono tenuti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è stata interpretata come fattispecie autonoma di pericolo: può essere riconosciuta anche in assenza di reati 'fine' comprovati quando emergono elementi che dimostrano l'adesione stabile e organizzata al sodalizio (valutazione basata su intercettazioni, rapporti continuativi, ruolo di intermediario, detenzione di ingenti quantità).
artt. 125, 192, 533, 546 c.p.p.
Citate dai ricorrenti come presunte violazioni procedurali e di motivazione; la Corte ha ritenuto invece che non sussistessero vizi tali da inficiare la decisione di merito, ritenendo congrua la valutazione delle prove e la motivazione rispetto ai profili dedotti.
art. 616 c.p.p.
Applicato per disporre a carico dei ricorrenti l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità non comporta automaticamente la condanna alle spese se non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa, applicando comunque l'onere previsto dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La valutazione probatoria e l'interpretazione delle intercettazioni sono in gran parte devolute al giudice di merito; la Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non riforma le valutazioni di fatto che risultino logiche e coerenti.
- Per ribaltare un'assoluzione in appello è richiesto che la corte d'appello fornisca una motivazione rafforzata: deve indicare chiaramente perché la prova assume valore diverso rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice e illustrare i passaggi logici che giustificano la diversa valutazione.
- La qualificazione soggettiva (es. 'stabile fornitore' o aderente al sodalizio) può essere desunta da elementi indiziari concatenati (intercettazioni ripetute, rapporti continuativi con capi o fornitori, partecipazione a fasi della fornitura e riscossione, detenzione di ingenti quantitativi), anche in assenza di prova diretta di ogni singola fornitura.
- Contestazioni generiche o astratte circa vizi di motivazione o violazioni procedurali sono spesso inammissibili: il ricorso deve indicare punti specifici e dimostrare incongruenze manifeste o violazioni di legge rilevanti.
- Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è giustificabile quando vi sono precedenti specifici e l'assenza di elementi positivi di cui il ricorrente chiede la valutazione; il giudice deve motivare negativamente l'apprezzamento, il che è lecito se circostanziato.
- La Corte richiede che l'appello contenga una ricostruzione argomentata per superare un'accezione probatoria del primo grado: non è sufficiente affermare sommariamente l'errore del giudice di merito senza indicare in che modo gli elementi di fatto siano stati male valutati.
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