Sentenza del 11/01/2018 n. 451 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva dichiarato non dovuta la Tarsu richiesta per gli anni 2002-2006 su un'area scoperta di circa 2.100 metri quadrati destinata a verde. In precedenza, la contribuente aveva contestato gli avvisi sostenendo sia la tempestività dei ricorsi, grazie alla sospensione prevista per l'istanza di accertamento con adesione, sia l'esenzione dell'area verde prevista dal regolamento Tarsu del Comune di Milano. La società ha inoltre presentato ricorso incidentale condizionato.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione, il Comune e la società hanno depositato congiuntamente un atto di rinuncia al ricorso principale, al controricorso e al ricorso incidentale, chiedendo la compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo per rinuncia, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso e le questioni relative alla debenza della Tarsu, alla sospensione dei termini e all'esenzione delle aree verdi. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6
effetto sospensivo di 90 giorni previsto dall'art. 6
Secondo la CTR, la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produceva l'effetto sospensivo dei termini per impugnare gli avvisi, senza che il Comune potesse subordinare tale effetto a ulteriori condizioni introdotte dal proprio regolamento.
Art. 34 del regolamento comunale n. 165/2002
mancasse la proposta di definizione del tributo e non fosse stata versata la parte di tributo incontestata
La CTR ha ritenuto che le condizioni regolamentari comunali non potessero limitare l'efficacia sospensiva prevista dalla disciplina statale sull'accertamento con adesione.
Art. 1, comma 2, del regolamento Tarsu del Comune di Milano
esentava incondizionatamente da tassazione tutte le aree a verde
La CTR ha interpretato la disposizione nel senso che le aree a verde fossero escluse dalla Tarsu indipendentemente dalla produzione di rifiuti e dal loro utilizzo, anche commerciale.
Regolamento d'uso del verde del Comune di Milano del 1995
autorizzava l'utilizzo delle aree a verde per la somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento e attività di spettacolo
La CTR ha ritenuto compatibile la destinazione a verde con un uso commerciale dell'area, poiché il regolamento consentiva specifiche attività economiche e ricreative.
Massime di principio
- Quando tutte le parti rinunciano al ricorso e agli atti collegati, il giudizio viene dichiarato estinto e la Corte non decide nel merito delle questioni controverse.
- La compensazione delle spese indica che ciascuna parte sopporta i propri costi, senza che la sentenza attribuisca una vittoria sostanziale definitiva a una delle parti.
- In materia di accertamento con adesione, la tempestività dell'impugnazione e l'effetto sospensivo dei termini devono essere valutati alla luce della disciplina statale applicabile; eventuali condizioni regolamentari comunali non possono, in linea generale, comprimere gli effetti previsti dalla legge.
- L'esenzione dalla Tarsu per aree verdi dipende dal contenuto della normativa applicabile e del regolamento comunale vigente nel periodo interessato; un uso commerciale non esclude automaticamente l'esenzione se il regolamento considera comunque l'area come area a verde.
- La decisione della Corte di cassazione qui riportata non costituisce un precedente sul merito delle questioni tributarie, perché l'estinzione ha impedito l'esame dei motivi di ricorso.
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