Sentenza del 23/04/2020 n. 8085 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Decreto ingiuntivo per restituzione delle somme pagate a favore del garante - Prestazione IVA - Esclusione - Imposta di registro - Ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro (Euro 6.673) applicata in misura proporzionale (3%) sul decreto ingiuntivo n.1415/2011, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto a S. srl il pagamento di Euro 218.408,22 alla compagnia. La compagnia sosteneva l'applicabilità del principio di alternatività IVA/registro (DPR 131/1986) e quindi l'imposta fissa perché l'operazione rientrerebbe nell'ambito IVA (assunzione di garanzie), mentre l'Amministrazione sosteneva che il decreto riguarda la restituzione delle somme già versate dal garante mediante azione di rivalsa e non il pagamento di corrispettivi soggetti a IVA, perciò è dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale sul valore della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR Lombardia e, decidendo nel merito, ha rigettato l'impugnazione originariamente proposta dalla società assicurativa. Ha affermato che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante per la restituzione di quanto versato non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi soggetti a IVA ma la mera ripetizione di somme già erogate; ne consegue che non opera il principio di alternatività IVA/registro e il decreto sconta l'imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico registro)
Applicato il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: la Corte chiarisce che tale principio opera solo se la condanna riguarda il corrispettivo di operazioni soggette a IVA; non opera quando il decreto riguarda la restituzione di somme già versate dal garante.
D.P.R. n. 633 del 1972 (IVA), art. 10, comma 1, n. 1
Richiamata la disciplina sulle operazioni esenti (assunzione di fideiussioni e garanzie). La Corte distingue però tra la garanzia come operazione soggetta/esente e la fattispecie del decreto di ripetizione: il decreto di rivalsa non costituisce pagamento del corrispettivo dell'operazione esente/soggetta a IVA.
Codice Civile, artt. 1201-1203 e 1936
Richiamate le norme sulla surrogazione e sulla natura della garanzia; la Corte esclude che nell'ipotesi di azione di rivalsa del garante si realizzi una surrogazione che faccia persistere l'identità oggettiva dell'obbligazione principale ai fini tributari.
Legge n. 212 del 2000, art. 8
Richiamato in relazione alla distinzione tra costo della garanzia e rimborso delle somme versate: la richiesta del garante è qualificata come azione di rivalsa e non come domanda del corrispettivo per una prestazione soggetta a IVA.
Massime di principio
- Quando il garante ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere la restituzione di somme che ha già versato al creditore a titolo di garanzia, il titolo ha ad oggetto la ripetizione di somme e non il pagamento di un corrispettivo soggetto a IVA: si applica quindi l'imposta di registro in misura proporzionale sul valore della condanna.
- Il principio di alternatività IVA/registro opererà solo se la condanna del decreto riguarda il corrispettivo di un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA; non si estende automaticamente a titoli emessi per azioni di rivalsa o restituzione di somme già pagate dal garante.
- Occorre distinguere tra garanzia autonoma e operazione principale: la polizza fideiussoria/autonoma ha natura e funzione indennitaria diversa dall'obbligazione principale, per cui non sempre si può ricondurre il titolo di tutela del garante all'operazione imponibile o esente IVA della principale.
- La mera azione di rivalsa esercitata dal garante non equivale alla surrogazione che modifichi la natura dell'obbligazione ai fini fiscali; va valutata la natura del credito fatto valere nel provvedimento giudiziale (ripetizione di somme vs corrispettivo).
- Nella pratica, per valutare la tassazione di un decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, bisogna verificare quale sia l'oggetto concreto della domanda giurisdizionale (restituzione di somme già pagate o corrispettivo di una prestazione) e la qualificazione contrattuale della garanzia (autonoma vs accessoria).
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