Sentenza del 17/07/2015 n. 4253 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione controlli - Avviso di accertamento - Motivazione per relationem validità.Accertamento liquidazione controlli - Avviso di accertamento al socio - Società a ristretta base - Responsabilità del socio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento sotto due profili. In primo luogo, l’atto era motivato per relationem mediante il richiamo a un altro atto presupposto, che tuttavia non era stato allegato né adeguatamente portato a conoscenza del destinatario. In applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, il richiamo a un atto non conosciuto dal contribuente richiede, di regola, che tale atto sia allegato all’avviso o che ne siano riprodotti gli elementi essenziali, così da consentire una concreta difesa. In secondo luogo, è stata contestata la responsabilità del socio per debiti sociali sorti dopo la cessione della quota o il recesso, poiché nelle società di persone il socio non risponde delle obbligazioni successive alla cessazione della sua partecipazione, una volta che il mutamento sia stato iscritto nel registro delle imprese o reso conoscibile ai terzi con mezzi idonei.
La decisione
La contestazione è stata accolta. L’avviso di accertamento è stato ritenuto privo di adeguata motivazione e quindi nullo, poiché l’atto richiamato per relationem non era stato allegato né risultava altrimenti conoscibile in modo sufficiente. Inoltre, è stato affermato che il socio receduto o che abbia ceduto la propria quota non può essere chiamato a rispondere dei debiti contratti dalla società dopo la cessazione della partecipazione, quando tale cessazione sia stata pubblicizzata mediante iscrizione nel registro delle imprese o comunicata ai terzi con mezzi idonei.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati e, quando fanno riferimento a un altro atto non conosciuto o non previamente comunicato al contribuente, devono allegarlo oppure riprodurne il contenuto essenziale. L’omessa allegazione o l’insufficiente conoscibilità dell’atto presupposto può determinare la nullità dell’avviso per difetto di motivazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento motivato per relationem è valido solo se il contribuente può conoscere effettivamente il contenuto dell’atto richiamato: l’atto presupposto deve essere allegato, già conosciuto dal destinatario o riprodotto negli elementi essenziali necessari per difendersi.
- Il semplice richiamo a un altro documento, senza allegazione né adeguata esposizione del suo contenuto, può rendere l’avviso nullo per difetto di motivazione.
- Nelle società di persone, il socio che recede o cede la quota resta responsabile per le obbligazioni sorte prima della cessazione, ma non per quelle successive, purché il recesso o la cessione siano stati iscritti nel registro delle imprese o resi conoscibili ai terzi con mezzi idonei.
- Per tutelarsi, il socio uscente dovrebbe verificare sia la data effettiva di cessazione della partecipazione sia la tempestiva pubblicità del cambiamento, conservando la documentazione dell’iscrizione o delle comunicazioni effettuate.
- La responsabilità fiscale del socio non può essere affermata automaticamente sulla base della sola precedente partecipazione alla società: occorre verificare il periodo di insorgenza del debito e l’opponibilità ai terzi dell’uscita dalla società.
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