Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/03/2019 n. 7388 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso della maggiorazione di conguaglio prevista dalla Legge n. 649/1983 e versata dalla società insieme all'IRPEG relativa all'esercizio 1984. Dopo l'accoglimento del ricorso della contribuente e la declaratoria di tardività dell'appello dell'Ufficio, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che il termine lungo annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. non fosse applicabile al processo tributario disciplinato dal D.P.R. n. 636/1972. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale, sostenendo invece l'applicabilità del termine lungo e la tardività dell'appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo principale relativo all'inapplicabilità dell'art. 327 c.p.c. e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi dell'Agenzia delle Entrate e il ricorso incidentale della contribuente. Ha stabilito che, nel processo tributario anteriore all'insediamento delle nuove commissioni tributarie, il termine lungo annuale per impugnare decorreva dalla pubblicazione della sentenza ed era applicabile anche se la disciplina speciale prevedeva la comunicazione o notificazione della decisione. Poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 14 gennaio 1987, mentre l'appello dell'Ufficio era stato proposto il 10 giugno 1991, l'impugnazione era tardiva e inammissibile. Il dispositivo favorevole alla contribuente è stato quindi confermato, correggendone soltanto la motivazione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    La decadenza dall'impugnazione per decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

    La norma esprime un principio generale di certezza dei rapporti giuridici e si applica anche alle impugnazioni tributarie disciplinate dal D.P.R. n. 636/1972, quando la disciplina speciale non prevede un rimedio per il caso di mancata comunicazione o notificazione della decisione. Il termine decorre dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo.

  • D.P.R. n. 636/1972, artt. 22, 38 e 39

    L'appello può essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione previste dall'art. 38, comma 3.

    La disciplina speciale regolava il termine breve decorrente dalla comunicazione o notificazione, ma non escludeva l'applicazione del termine lungo dell'art. 327 c.p.c. per garantire la stabilità delle decisioni.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 72, comma 2

    Inapplicabilità dell'art. 327 c.p.c., comma 1, per i termini di impugnazione delle decisioni di primo e secondo grado e, in ogni caso, per le controversie pendenti.

    La disposizione aveva natura transitoria ed era collegata all'insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali; non poteva essere interpretata come una generale esclusione retroattiva dell'art. 327 c.p.c. per le controversie anteriori.

  • Legge n. 649/1983, art. 2

    Quando la somma distribuita sull'utile di esercizio è superiore al 64 per cento del reddito imponibile, l'imposta deve essere aumentata a titolo di conguaglio.

    La norma istituiva la maggiorazione di conguaglio IRPEG e disciplinava il calcolo dell'eccedenza degli utili distribuiti rispetto alla soglia del 64 per cento del reddito imponibile.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulta conforme a diritto, senza necessità di cassare la decisione.

Massime di principio

  • Nel regime processuale tributario anteriore all'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, il termine lungo per impugnare decorreva dalla pubblicazione della sentenza e non restava indefinitamente sospeso per la mancata comunicazione del dispositivo.
  • La previsione di un termine breve decorrente da notificazione o comunicazione non esclude automaticamente l'esistenza di un termine lungo decorrente da un evento oggettivo quale la pubblicazione della sentenza.
  • Le norme transitorie devono essere interpretate nel loro specifico contesto temporale e non possono essere utilizzate per attribuire una portata generale estranea alla loro funzione.
  • Un'impugnazione proposta oltre il termine lungo è inammissibile, anche se la comunicazione o notificazione della sentenza è avvenuta successivamente e il termine breve risulta formalmente rispettato.
  • Quando il dispositivo è giuridicamente corretto ma la motivazione è errata, la Corte può limitarsi a correggere la motivazione e confermare l'esito della decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.