Circolare 21925 del 16/07/2026
Terza integrazione alla circolare n. 19466 del 24/06/2026. Autorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli fine serie, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Regolamento UE 2018/858 e successive modifiche ed integrazioni, per le categorie internazionali M, N ed O, aventi un’omologazione europea scaduta, non conformi ai requisiti di cui al Regolamento delegato UE 2022/2236, per quanto riguarda gli aggiornamenti del Software di cui al Regolamento ONU 156.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra la precedente disciplina ministeriale sui veicoli "fine serie", autorizzando in deroga l’immatricolazione di ulteriori veicoli con omologazione europea scaduta o non più valida ai fini immatricolativi. L’integrazione riguarda i veicoli delle categorie internazionali M, N e O e richiama il Regolamento UE 2018/858, il Regolamento delegato UE 2022/2236, il Regolamento ONU 156 e il D.M. 277/2001. Vengono confermati i presupposti procedurali, i limiti quantitativi e la documentazione da presentare in sede di immatricolazione.
Terza integrazione all’autorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli fine serie
Terza integrazione alla disciplina dei veicoli "fine serie"
La circolare costituisce una terza integrazione alla precedente circolare n. 19466 del 24/06/2026 in materia di autorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli "fine serie". L’intervento riguarda veicoli delle categorie internazionali M, N e O con omologazione europea scaduta, non conformi alle nuove prescrizioni sui software previste dal Regolamento delegato UE 2022/2236 e dal Regolamento ONU 156, e si colloca nel quadro dell’art. 49, comma 1, del Regolamento UE 2018/858 e del Decreto Dirigenziale della DG Motorizzazione prot. n. 288 del 06/08/2025.
Presupposti della deroga e ambito operativo
L’Ufficio motorizzazione prende atto di ulteriori istanze dei costruttori, fondate su motivi tecnici o economici che impediscono l’adeguamento tempestivo ai nuovi requisiti di conformità. Ritiene pertanto sussistenti le condizioni per applicare la procedura di "fine serie" prevista dal Regolamento UE 2018/858, secondo le modalità operative già definite dal citato Decreto Dirigenziale n. 288.
La deroga è utilizzabile per l’immatricolazione in Italia dei veicoli dei costruttori accreditati che abbiano presentato richiesta, con riferimento alle modalità previste dall’allegato V, lettera B, punto 1 o punto 2, a seconda del caso concreto.
Durata della deroga
La circolare precisa che la deroga ha durata massima pari a:
- 12 mesi per i veicoli completi;
- 18 mesi per i veicoli completati.
Il termine decorre dal 7 luglio 2026.
Limiti quantitativi di immatricolazione
Per le autorizzazioni riconducibili al punto 1 dell’allegato V, lettera B:
- per la categoria M1, il numero massimo di veicoli non può superare il 10% dei veicoli di tutti i tipi immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente;
- per tutte le altre categorie, il limite è pari al 30% dei veicoli immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente;
- se il 10% o il 30% risultano inferiori a 100 veicoli, l’autorizzazione consente comunque l’immissione in circolazione di un massimo di 100 veicoli.
Per le autorizzazioni riconducibili al punto 2:
- il numero di veicoli è limitato a quelli muniti di certificato di conformità rimasto valido almeno per tre mesi;
- in pratica, il certificato deve essere stato rilasciato entro il 06/04/2026.
Documentazione da presentare
All’atto dell’immatricolazione dei veicoli oggetto di deroga deve essere presentato:
- il certificato di conformità;
- la dichiarazione integrativa prevista dal Decreto Dirigenziale n. 288.
La stessa procedura viene estesa anche ai veicoli con omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, per i quali devono essere presentati:
- la dichiarazione di conformità;
- la dichiarazione integrativa del Decreto Dirigenziale n. 288.
Elenco dei costruttori autorizzati
La circolare aggiorna l’elenco dei costruttori autorizzati all’immatricolazione in fine serie come segue:
- per il punto 1: nessuno;
- per il punto 2: DR. ING. H. C. F. PORSCHE AG.
Controlli e pubblicazione
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla corretta applicazione della deroga e specifica che il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero. Inoltre, esso potrà essere integrato con successive note secondo quanto previsto dal Decreto Dirigenziale richiamato.
Punti principali
Oggetto e finalità della terza integrazione
La Direzione generale per la motorizzazione, a seguito di ulteriori richieste dei costruttori, amplia l’elenco dei soggetti autorizzati all’immatricolazione in deroga di veicoli "fine serie". La deroga è giustificata da motivi tecnici o economici che impediscono la conformità alle nuove prescrizioni per l’immatricolazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Regolamento UE 2018/858, secondo le modalità del Decreto Dirigenziale prot. n. 288 del 06/08/2025.
Ambito di applicazione e durata della deroga
La procedura riguarda i veicoli delle categorie internazionali M, N e O aventi omologazione europea scaduta e non conformi ai requisiti del Regolamento delegato UE 2022/2236, con specifico riferimento agli aggiornamenti software previsti dal Regolamento ONU 156. La deroga opera per un massimo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati, decorrenti dal 7 luglio 2026.
Limiti numerici per l’immatricolazione in fine serie
Per l’ipotesi di cui all’allegato V, lettera B, punto 1, del Regolamento UE 2018/858, il numero massimo di veicoli immatricolabili in deroga è pari al 10% dei veicoli di tipo M1 immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente e al 30% per le altre categorie. Se il 10% o il 30% risultano inferiori a 100 veicoli, può essere autorizzata comunque l’immissione in circolazione di un massimo di 100 veicoli. Per l’ipotesi di cui al punto 2, il numero è limitato ai veicoli muniti di certificato di conformità rimasto valido almeno tre mesi, cioè rilasciato entro il 06/04/2026.
Documentazione richiesta all’immatricolazione
Per i veicoli oggetto di deroga, all’atto dell’immatricolazione devono essere presentati il certificato di conformità e la dichiarazione integrativa prevista dal citato Decreto Dirigenziale n. 288. La medesima procedura si applica anche ai veicoli muniti di omologazione non più valida ai fini immatricolativi, rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, per i quali occorre presentare la dichiarazione di conformità e la dichiarazione integrativa.
Costruttori autorizzati e controlli
Per l’applicazione del punto 1 non risulta autorizzato alcun costruttore. Per l’applicazione del punto 2 è autorizzata la DR. ING. H. C. F. PORSCHE AG. L’Amministrazione si riserva comunque di effettuare controlli in merito e precisa che il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero e potrà essere integrato con successive note.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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