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Circolare

Circolare 21932 del 16/07/2026

Integrazione alla circolare n. 20450 del 03/07/2026. Autorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli fine serie, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Regolamento UE 2018/858 e successive modifiche ed integrazioni, per le categorie internazionali M, N ed O, aventi un’omologazione europea scaduta, non conformi ai requisiti di cui all’allegato II al regolamento (UE) 2019/2144 e s.m.i. alla data del 7 luglio 2026

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti21932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra la precedente n. 20450 del 3 luglio 2026 e amplia l’elenco dei costruttori autorizzati all’immatricolazione in deroga di veicoli "fine serie" ai sensi dell’art. 49, par. 1, del regolamento (UE) 2018/858. La deroga riguarda veicoli delle categorie internazionali M, N e O con omologazione europea scaduta e non conformi ai requisiti dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 alla data del 7 luglio 2026. Vengono richiamate le modalità operative del DD n. 288 del 6 agosto 2025, precisati i limiti quantitativi e documentali e indicato il solo costruttore ammesso nella fattispecie del punto 2.

Integrazione alla circolare n. 20450/2026 sulla deroga fine serie per l’immatricolazione di veicoli M, N e O

Integrazione alla circolare n. 20450/2026 sulla deroga fine serie

La Direzione generale per la motorizzazione integra la circolare n. 20450 del 3 luglio 2026, confermando la possibilità di ricorrere alla procedura di "fine serie" per l’immatricolazione in deroga di veicoli delle categorie internazionali M, N e O. L’intervento si fonda sull’art. 49, comma 1, del regolamento (UE) 2018/858, tiene conto dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2144 e applica le modalità operative del Decreto dirigenziale n. 288 del 6 agosto 2025.

Ambito oggettivo della deroga

La circolare riguarda i veicoli con omologazione europea scaduta che, alla data del 7 luglio 2026, non risultano conformi ai requisiti dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144. La deroga viene riconosciuta in presenza delle condizioni tecniche ed economiche rappresentate dai costruttori istanti, che impediscono l’adeguamento ai nuovi requisiti di immatricolazione.

Durata della misura

La deroga è operativa per un periodo massimo di:

  • 12 mesi per i veicoli completi;
  • 18 mesi per i veicoli completati.

Il termine decorre dal 7 luglio 2026.

Limiti quantitativi e presupposti applicativi

La circolare richiama le due modalità previste dall’allegato V, lettera B, del regolamento (UE) 2018/858:

  • punto 1: il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può superare il 10% per la categoria M1 e il 30% per tutte le altre categorie, calcolato sui veicoli di tutti i tipi in questione immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente; se il 10% o il 30% risultano inferiori a 100 veicoli, è comunque autorizzata l’entrata in circolazione di massimo 100 veicoli;
  • punto 2: il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità rimasto valido per almeno tre mesi, cioè rilasciato entro il 6 aprile 2026.

Documentazione richiesta in sede di immatricolazione

Per i veicoli ammessi alla deroga, all’atto dell’immatricolazione devono essere presentati:

  • il certificato di conformità;
  • la dichiarazione integrativa prevista dal DD n. 288/2025.

La circolare estende la medesima logica anche ai veicoli con omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, per i quali occorre produrre:

  • la dichiarazione di conformità;
  • la dichiarazione integrativa del DD n. 288/2025.

Elenco dei costruttori autorizzati

L’integrazione precisa l’elenco dei costruttori ammessi alla fine serie:

  • applicando il punto 1: nessuno;
  • applicando il punto 2: ZHAOQING XIAOPENG INVESTMENT OF NEW ENERGY CO.

Controlli e pubblicazione

L’amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla corretta applicazione della procedura. Il provvedimento è destinato alla pubblicazione sul sito ministeriale e potrà essere integrato con successive note, secondo quanto previsto dal DD n. 288/2025.

Punti principali

Oggetto e base normativa

La circolare interviene come integrazione alla n. 20450 del 3 luglio 2026 e disciplina l’autorizzazione alla deroga per l’immatricolazione di veicoli "fine serie". Il fondamento è l’art. 49, comma 1, del regolamento (UE) 2018/858, in coordinamento con il regolamento (UE) 2019/2144 e con il Decreto dirigenziale della Direzione generale n. 288 del 6 agosto 2025.

Ambito di applicazione della deroga

La deroga riguarda veicoli delle categorie internazionali M, N e O con omologazione europea scaduta e non conformi ai requisiti dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 alla data del 7 luglio 2026. La procedura è attivabile solo per i costruttori accreditati che abbiano presentato richiesta e nei limiti delle modalità previste dal Regolamento UE 2018/858 e dal DD n. 288/2025.

Durata e limiti quantitativi

La deroga ha durata massima di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati, decorrenti dal 7 luglio 2026. Nei casi di cui al punto 1 dell’allegato V, lettera B, del regolamento (UE) 2018/858, il numero massimo di veicoli è pari al 10% per la categoria M1 e al 30% per le altre categorie, rispetto ai veicoli immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente; se tali percentuali sono inferiori a 100, è comunque consentita l’immatricolazione fino a 100 veicoli. Nei casi di cui al punto 2, il numero è limitato ai veicoli muniti di certificato di conformità rimasto valido almeno tre mesi, quindi rilasciato entro il 6 aprile 2026.

Documentazione per l’immatricolazione

Per i veicoli oggetto di deroga, all’atto dell’immatricolazione devono essere presentati il certificato di conformità e la dichiarazione integrativa prevista dal DD n. 288/2025. La procedura si applica, in analogia, anche ai veicoli muniti di omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, per i quali devono essere presentati la dichiarazione di conformità e la dichiarazione integrativa del medesimo decreto dirigenziale.

Costruttori autorizzati e controlli

Per il punto 1 non risultano costruttori autorizzati. Per il punto 2 è autorizzato il costruttore ZHAOQING XIAOPENG INVESTMENT OF NEW ENERGY CO. La Direzione generale si riserva di effettuare controlli in merito e precisa che il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero e potrà essere integrato con successive note secondo quanto previsto dal DD n. 288/2025.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionisicurezza stradale

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