Circolare 21930 del 16/07/2026
Terza integrazione alla circolare n. 19473 del 24/06/2026. Autorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli fine serie, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Regolamento UE 2018/858 e successive modifiche ed integrazioni, per le categorie internazionali M ed N, aventi un’omologazione europea scaduta, non conformi al Regolamento UN 51, emendamento 03, e Regolamento UE 540/2014, per quanto riguarda le emissioni sonore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra per la terza volta la precedente n. 19473 del 24/06/2026 e amplia l’elenco dei costruttori ammessi alla procedura di immatricolazione in deroga di veicoli "fine serie". L’intervento riguarda veicoli delle categorie internazionali M e N con omologazione europea scaduta e non conformi alle prescrizioni sulle emissioni sonore del Regolamento UN 51, emendamento 03, e del Regolamento (UE) n. 540/2014. La deroga opera secondo l’art. 49, comma 1, del Regolamento (UE) 2018/858, con le modalità del DD MIT n. 288 del 06/08/2025, e prevede limiti quantitativi, temporali e documentali specifici. Per l’immatricolazione è richiesto il certificato di conformità e la dichiarazione integrativa; è inoltre richiamata, in via analogica, l’applicazione della procedura ai veicoli con omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001.
Terza integrazione alla circolare n. 19473 del 24/06/2026: deroga fine serie per l’immatricolazione di veicoli con omologazione europea scaduta
Terza integrazione alla circolare n. 19473 del 24/06/2026: fine serie per veicoli con omologazione scaduta
La circolare integra ulteriormente la disciplina già dettata per l’immatricolazione in deroga di veicoli "fine serie", ampliando l’elenco dei costruttori autorizzati e precisando condizioni, limiti e documentazione necessaria. Il riferimento principale è l’art. 49, comma 1, del Regolamento (UE) 2018/858, coordinato con il Decreto Dirigenziale MIT prot. n. 288 del 06/08/2025.
Quadro normativo di riferimento
L’amministrazione rileva la presenza di ulteriori richieste da parte dei costruttori, motivate da ragioni tecniche o economiche che impediscono l’adeguamento dei veicoli alle nuove prescrizioni per l’immatricolazione. Sulla base di tali richieste, la Direzione ritiene sussistenti le condizioni per il ricorso alla procedura di "fine serie".
La disciplina viene richiamata nei seguenti termini:
- art. 49, comma 1, del Regolamento (UE) 2018/858;
- allegato V, lettera B, punto 1 oppure punto 2, secondo il caso;
- Decreto Dirigenziale MIT prot. n. 288 del 06/08/2025, quale fonte delle modalità operative.
Ambito di applicazione
La deroga riguarda i veicoli delle categorie internazionali M e N aventi omologazione europea scaduta e non conformi:
- al Regolamento UN 51, emendamento 03;
- al Regolamento (UE) 540/2014, per quanto attiene alle emissioni sonore.
La circolare precisa inoltre che la stessa procedura è utilizzabile, in via analogica, anche per i veicoli muniti di omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001.
Durata della deroga
La deroga è operante a decorrere dal 1 luglio 2026 e ha una durata massima differenziata:
- 12 mesi per i veicoli completi;
- 18 mesi per i veicoli completati.
Limiti quantitativi e condizioni di applicazione
La circolare distingue tra i due casi previsti dal Regolamento (UE) 2018/858.
Nel caso di applicazione del punto 1:
- per la categoria M1, il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può superare il 10% dei veicoli di tutti i tipi in questione immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente;
- per le altre categorie, il limite è il 30% dei veicoli di tutti i tipi in questione immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente;
- se il 10% o il 30% risultano inferiori a 100 veicoli, l’entrata in circolazione è autorizzata fino a un massimo di 100 veicoli.
Nel caso di applicazione del punto 2:
- il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità rimasto valido almeno per tre mesi;
- in concreto, il certificato deve essere stato rilasciato entro il 30/03/2026.
Documentazione da presentare all’immatricolazione
Per i veicoli oggetto di deroga, al momento dell’immatricolazione devono essere presentati:
- il certificato di conformità;
- la dichiarazione integrativa prevista dal citato DD n. 288/2025.
Per i veicoli richiamati in via analogica, cioè quelli con omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, devono essere presentate:
- la dichiarazione di conformità;
- la dichiarazione integrativa prevista dal DD n. 288/2025.
Elenco dei costruttori autorizzati
La circolare aggiorna l’elenco dei costruttori autorizzati all’immatricolazione in fine serie come segue:
- applicando il punto 1: nessuno;
- applicando il punto 2: ZHAOQING XIAOPENG INVESTMENT OF NEW ENERGY CO.
Potere di controllo e successive integrazioni
L’ufficio si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla corretta applicazione della procedura. È inoltre precisato che il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero e potrà essere integrato con successive note secondo quanto previsto dal Decreto Dirigenziale richiamato.
Punti principali
Oggetto e finalità dell’integrazione
La circolare costituisce una terza integrazione alla circolare n. 19473 del 24/06/2026 e aggiorna l’elenco dei costruttori autorizzati alla procedura di fine serie. La ratio è consentire l’immatricolazione in deroga di veicoli che, per motivi tecnici o economici rappresentati dai costruttori, non risultano conformi alle nuove prescrizioni ai fini dell’immatricolazione.
Base normativa e regime derogatorio
La deroga è ricondotta all’art. 49, comma 1, del Regolamento (UE) 2018/858, con richiamo alle modalità operative del Decreto Dirigenziale MIT prot. n. 288 del 06/08/2025. La circolare richiama anche l’allegato V, lettera B, punto 1 oppure punto 2 del regolamento, a seconda del caso applicabile.
Ambito di applicazione e durata
La procedura riguarda veicoli delle categorie internazionali M e N con omologazione europea scaduta e non conformi al Regolamento UN 51, emendamento 03, e al Regolamento (UE) 540/2014 per il profilo delle emissioni sonore. La deroga opera per un massimo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati, a decorrere dal 1 luglio 2026.
Limiti quantitativi per l’immatricolazione in deroga
Per l’ipotesi di cui al punto 1, il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può superare il 10% per la categoria M1 e il 30% per tutte le altre categorie, calcolato sui veicoli di tutti i tipi in questione immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente. Se tali percentuali danno un risultato inferiore a 100 veicoli, l’autorizzazione si estende fino a un massimo di 100 veicoli. Per l’ipotesi di cui al punto 2, il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità rimasto valido almeno per tre mesi, cioè rilasciato entro il 30/03/2026.
Documentazione richiesta e elenco costruttori
Per i veicoli oggetto di deroga, all’atto dell’immatricolazione devono essere presentati il certificato di conformità e la dichiarazione integrativa prevista dal DD n. 288/2025. La circolare precisa che, applicando il punto 1, non vi sono costruttori autorizzati; applicando il punto 2, il costruttore autorizzato è ZHAOQING XIAOPENG INVESTMENT OF NEW ENERGY CO. È inoltre previsto che la medesima procedura si applichi, in via analogica, anche ai veicoli muniti di omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, con presentazione della dichiarazione di conformità e della dichiarazione integrativa.
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