Circolare 22074 del 17/07/2026
Modalità di immatricolazione per i veicoli provenienti da uno Stato estero Extra UE attraverso canali ufficiali di importazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la disciplina operativa per il rilascio del codice antifalsificazione (CAF) ai fini dell’immatricolazione semplificata di veicoli M e N provenienti da Stati esteri UE ed Extra UE. Viene confermata la possibilità di usare canali ufficiali di importazione già previsti, ma si amplia il novero dei soggetti ammessi includendo anche il costruttore nominato mandatario unico ed esclusivo per singola marca, purché la marca sia presente nel fascicolo di omologazione del delegante. La Direzione chiarisce inoltre che il CAF non ha valenza doganale o fiscale e che resta in capo ai richiedenti l’onere di dimostrare l’assolvimento delle imposte dovute.
immatricolazione di veicoli provenienti da paesi extra ue tramite canali ufficiali di importazione e rilascio del codice antifalsificazione (caf)
Modalità di immatricolazione per veicoli provenienti da uno Stato estero Extra UE attraverso canali ufficiali di importazione
La circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione interviene sulla procedura semplificata di immatricolazione dei veicoli provenienti da Stati UE ed Extra UE, con particolare riferimento al rilascio del codice antifalsificazione (CAF) per le categorie di veicoli M e N. Il documento chiarisce e amplia i casi in cui il CAF può essere rilasciato, confermando il presidio della disciplina fiscale e doganale esterna alla procedura di motorizzazione.
Quadro normativo di riferimento
La Direzione richiama la normativa e le istruzioni già vigenti in materia, tra cui:
- art. 1, comma 10, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262;
- circolare DTT Agenzia delle Entrate n. 3 del 2 febbraio 2009;
- circolare prot. n. 54409 del 1° luglio 2008 della Direzione Generale per la Motorizzazione;
- circolare prot. n. 93994 del 29 ottobre 2009 della Direzione Generale per la Motorizzazione, emanata sentito il parere dell’Agenzia delle Entrate;
- nota n. 11094 del 9 aprile 2025;
- nota n. 30482 del 24 ottobre 2025.
La disciplina richiamata è finalizzata a consentire una procedura semplificata di immatricolazione quando il costruttore sia in grado di operare tramite canali ufficiali di importazione individuati sul territorio nazionale.
Soggetti e canali ufficiali già previsti
La circolare ribadisce che, per ottenere il rilascio del CAF, i costruttori UE ed Extra UE possono fare riferimento a specifiche condizioni alternative già individuate dalla prassi amministrativa.
Sono considerati canali ufficiali in Italia:
- le sedi secondarie stabilite in Italia e iscritte nel registro delle imprese, per le case costruttrici costituite in altro Stato UE, ai sensi dell’art. 2508 cod. civ.;
- le unità locali stabilite in Italia e iscritte nel REA, per le case costruttrici costituite in altro Stato UE, purché nell’unità locale si svolga attività di commercializzazione di veicoli;
- le società costituite in Italia, iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato UE tramite partecipazione maggioritaria al capitale.
In alternativa, per i costruttori che non dispongono di filiali in Italia, è già prevista la possibilità di nominare ai fini commerciali un mandatario, costituito da imprese o società italiane, con mandato unico ed esclusivo su tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie di veicoli.
Estensione della procedura semplificata ai mandati per singola marca
La novità introdotta dalla circolare riguarda l’estensione dell’ammissibilità del CAF anche al caso in cui il costruttore UE o Extra UE, privo di un proprio canale ufficiale in Italia, nomini ai fini commerciali un altro costruttore come mandatario unico ed esclusivo per la sola singola marca.
Tale soluzione è ritenuta ammissibile a condizione che:
- il mandatario sia un costruttore;
- il mandato sia unico ed esclusivo per marca;
- la marca risulti presente nel fascicolo di omologazione del costruttore delegante.
La Direzione evidenzia che questa apertura supera il precedente perimetro, che non consentiva in modo espresso una rappresentanza limitata alla singola marca, e consente di ampliare le possibilità di commercializzazione dei prodotti nel rispetto della disciplina fiscale.
Interlocuzione con le amministrazioni fiscali e doganali
Prima di adottare l’orientamento definitivo, la Direzione aveva nuovamente interpellato Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate con nota n. 15939 del 22 maggio 2026. L’unico riscontro pervenuto è stato quello dell’ADM, che ha richiamato quanto già espresso nella nota ADM_0205162.02-04-2025-U.
La posizione dell’ADM è che il codice antifalsificazione non assume alcuna rilevanza doganale o fiscale ai fini dell’immatricolazione. Resta pertanto fermo l’onere, in capo ai soggetti interessati, di dimostrare l’avvenuto assolvimento delle imposte dovute in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Decorrenza e effetto operativo
La nuova impostazione si applica a decorrere dalla pubblicazione della circolare. Da tale momento è quindi possibile rilasciare il CAF non solo nei casi già previsti dalle lettere A e B della disciplina richiamata, ma anche nel nuovo caso C, relativo al costruttore mandatario unico ed esclusivo per singola marca.
Sintesi operativa per gli uffici
Gli uffici della motorizzazione e le articolazioni territoriali devono considerare ammissibile la richiesta di CAF quando il costruttore:
- disponga di un canale ufficiale in Italia secondo le ipotesi già codificate;
- oppure nomini un mandatario unico ed esclusivo per tutte le categorie di veicoli;
- oppure nomini un costruttore mandatario unico ed esclusivo per singola marca, purché la marca sia presente nel fascicolo di omologazione del delegante.
Resta invariato il principio per cui la procedura semplificata di immatricolazione non sostituisce gli adempimenti fiscali e doganali, che continuano a gravare sui soggetti obbligati secondo la normativa applicabile.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare interviene su richieste di implementazione della procedura di immatricolazione dei veicoli provenienti da Stati esteri UE ed Extra UE attraverso canali ufficiali di importazione. L’obiettivo è ampliare, in sede motorizzazione, le ipotesi in cui può essere rilasciato il codice antifalsificazione (CAF) per semplificare l’immatricolazione dei veicoli delle categorie M e N.
Quadro normativo e precedenti istruzioni
La Direzione richiama la disciplina già emanata, in particolare l’art. 1, comma 10, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, la circolare DTT Agenzia delle Entrate n. 3 del 2 febbraio 2009, la circolare prot. n. 54409 del 1° luglio 2008, la circolare prot. n. 93994 del 29 ottobre 2009, nonché le note del 9 aprile 2025 e del 24 ottobre 2025.
Canali ufficiali di importazione già ammessi
In base alla disciplina precedente, il CAF può essere richiesto quando il costruttore individui in Italia un proprio canale ufficiale oppure un mandatario con mandato unico ed esclusivo. Sono considerati canali ufficiali: sedi secondarie in Italia iscritte nel registro delle imprese; unità locali in Italia iscritte nel REA, purché vi si svolga attività di commercializzazione di veicoli; società costituite in Italia e controllate dalla casa costruttrice estera mediante partecipazione maggioritaria.
Estensione ai costruttori extra ue e ai mandati per singola marca
La novità principale consiste nell’ammissibilità del rilascio del CAF anche quando il costruttore UE o Extra UE non disponga di un canale ufficiale in Italia e nomini, ai fini commerciali, un costruttore mandatario unico ed esclusivo per la sola singola marca, a condizione che tale marca sia presente nel fascicolo di omologazione del costruttore delegante. In tal modo la procedura non resta limitata al solo mandato esclusivo per tutte le categorie di veicoli.
Chiarimento sul valore fiscale e doganale del caf
La circolare richiama il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo cui il codice antifalsificazione non ha alcuna valenza doganale o fiscale. Resta quindi in capo ai soggetti che richiedono il CAF l’onere di dimostrare, in caso di controlli dell’Amministrazione finanziaria, l’avvenuto assolvimento delle imposte dovute.
Decorrenza
La nuova possibilità di rilascio del CAF ai mandatari unici ed esclusivi per marca è ammessa a decorrere dalla pubblicazione della circolare.
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