Cassazione Penale, Sentenza n. 44073/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di detenzione ai fini di spaccio di complessivi 767 grammi lordi di eroina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) e per cessioni contestate: la difesa denunciava (1) carenza probatoria, con responsabilità fondata solo sulle dichiarazioni di due coimputati (Pettinari e Azzouzi) non adeguatamente corroborate; (2) mancata riqualificazione nell'ipotesi lieve ex comma 5 dell'art. 73; (3) nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini e degli atti successivi per presunta inesauriente attività di ricerca prima del decreto di irreperibilità; (4) nullità per difetto di nomina e presenza del difensore, e irregolarità conseguenti alla rinuncia del difensore di fiducia e alla temporanea nomina di difensori ex art. 97, comma 4; (5) vizio motivazionale nella determinazione della pena e omissione nel riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano processuale: ha ritenuto inedducibile la censura sulla notifica dell'avviso di conclusione indagini (mancata tempestiva eccezione), ha escluso la nullità del decreto di irreperibilità avendo riscontrato ricerche esaustive nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., e ha considerato legittima la dichiarazione di "assenza" all'udienza preliminare nonostante la mancata presenza del difensore di fiducia (la rinuncia non era risultata nota al Giudice allora). La nomina provvisoria di difensori ex art. 97, comma 4, è stata ritenuta ammissibile in quella fase e la successiva nomina ex art. 97, comma 1 ha sanato eventuali profili, essendo mancata una tempestiva eccezione. Sul merito: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che ha dato credibilità alle dichiarazioni dei collaboranti in quanto corroborate da intercettazioni, localizzazione celle e dal sequestro operato sui dichiarante; ha confermato l'esclusione delle attenuanti generiche sulla base della personalità e dei precedenti specifici dell'imputato; ha però mantenuto la rideterminazione della pena operata in appello (riduzione per il riconosciuto concetto di continuazione tra capi b e c). Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della continuazione di reati: la Corte ha valutato e applicato i criteri per l'aumento di pena con rideterminazione operata in appello e confermata nella motivazione della Cassazione.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione alla quantità, alle indagini tecniche e al sequestro.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Ipotesi lieve: la Corte ha osservato che la questione non era stata sollevata in appello e pertanto risultava indeducibile in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che elencano i motivi di ricorso per la Cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha valutato la congruità delle censure formulate sotto questi profili.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Avviso di conclusione delle indagini preliminari: la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore di ufficio fosse regolare e che eventuali vizi non fossero stati tempestivamente eccepiti, rendendoli inedducibili.
art. 159 cod. proc. pen.
Elenco dei luoghi da controllare prima di dichiarare irreperibilità: la Corte ha accertato che le ricerche richieste erano state svolte in modo esaustivo (anagrafe, INPS, DAP, Questura, ecc.).
art. 160 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle notifiche e procedure connesse; la Corte non ha ritenuto che la presunta irregolarità producesse nullità insanabile.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Nullità degli atti processuali e nullità della dichiarazione di assenza: la Corte ha ritenuto che non ricorressero nullità assolute insanabili, anche per mancata tempestiva eccezione dell'imputato.
art. 97, comma 4 e comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina della nomina del difensore: il comma 4 consente sostituzioni temporanee per impedimento; il comma 1 impone la nomina d'ufficio quando manca difensore. La Corte ha ritenuto legittima la nomina temporanea e la successiva nomina d'ufficio che ha sanato le fasi successive.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine ai procedimenti in assenza: la Corte ha ritenuto corretta la procedura adottata dal GIP e dal Tribunale, dato lo stato di irreperibilità e l'elezione di domicilio presso il difensore nominato.
art. 108 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dei diritti della difesa e della nomina, come parametro di legittimità delle procedure difensive.
art. 28 disp. att. cod. proc. pen.
Norma di coordinamento applicativa citata dalla difesa; la Corte non ha accolto la censura basata su di essa.
art. 182 cod. proc. pen.
Regola della sanatoria degli atti non tempestivamente impugnati: la Corte ha applicato il principio per escludere effetti nullificanti di vizi non eccepiti tempestivamente.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato e applicato questi criteri nella rideterminazione della pena per la continuazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Previsione sulla condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile: applicata con condanna a euro 3.000.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di coimputati (collaboranti o concorrenti) possono fondare una condanna se risultano adeguatamente corroborate da elementi tecnici (intercettazioni, localizzazione celle, sequestri): la loro mera formulazione non è automaticamente insufficiente.
- I vizi di notifica e procedurali devono essere eccepiti con tempestività; omissioni o contestazioni tardive possono essere dichiarate inedducibili e perdono capacità di far valere la nullità assoluta.
- Il decreto di irreperibilità richiede ricerche effettive nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p.; se le autorità dimostrano indagini esaustive, il decreto e le notifiche conseguenti sono legittimi.
- La rinuncia del difensore di fiducia impone al giudice la nomina d'ufficio; tuttavia la sostituzione temporanea ex art. 97, comma 4, è ammissibile per impedimenti temporanei e la mancata contestazione immediata della procedura può determinare la sanatoria degli atti (art. 182 c.p.p.).
- Questioni di qualificazione giuridica del fatto (es. ricadere nell'ipotesi lieve) devono essere sollevate tempestivamente nelle sedi processuali adeguate (appello); se non discusse in appello, risultano spesso indeducibili in Cassazione.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti richiedono motivazione puntuale: il richiamo a precedenti e alla personalità dell'imputato può giustificare il diniego delle attenuanti generiche se adeguatamente motivato.
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