Sentenza n. 81/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - della delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2025, non notificata e successivamente pubblicata nell'Albo Pretorio, recante annullamento in autotutela ex art. 21-nonies del Piano di recupero di fabbricato ex agricolo, con demolizione di volume pericolante e spostamento dello stesso in altro sito - Corte Bisti e Via Dori - approvato a seguito di pubblicazione di avviso sul B.U.R.T. n. 28 del 13/07/2022 ai sensi dell'art. 111, comma 5, della L.R. n. 65/2014, della SCIA n. 91/2024 e del P.D.C. n. 92/2024; - della determinazione dirigenziale n. 180 del 27/03/2025 avente ad oggetto annullamento in autotutela ex art. 21-nonies del Piano di recupero di fabbricato ex agricolo, con demolizione di volume pericolante e spostamento dello stesso in altro sito - Corte Bisti e Via Dori - approvato a seguito di pubblicazione di avviso sul B.U.R.T. n. 28 del 13/07/2022 ai sensi dell'art. 111, comma 5, della L.R. n. 65/2014, della SCIA n. 91/2024 e del P.D.C. n. 92/2024, conclusione del procedimento”; - di ogni atto presupposto o successivo, comunque connesso, se lesivo, fra cui, ove occorrer possa, il parere istruttorio del responsabile del procedimento, di data incognita, favorevole all'annullamento del menzionato piano di recupero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare e determinazione dirigenziale di annullamento d'ufficio del piano di recupero, della SCIA e del silenzio-assenso formatosi sull'istanza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune ha esercitato l'autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, annullando un piano di recupero relativo alla demolizione di un volume pericolante e alla traslazione della relativa volumetria su un'altra area, nonché la SCIA per l'ampliamento dell'edificio esistente e il silenzio-assenso formatosi sull'istanza di permesso di costruire per un nuovo edificio residenziale. Con il primo motivo hanno dedotto la tardività dell'annullamento del piano di recupero, adottato oltre il termine annuale previsto dall'art. 21-nonies. Hanno inoltre contestato i presupposti sostanziali dell'autotutela, sostenendo che la volumetria fosse divenuta disponibile con l'approvazione del piano e che le modifiche all'area di atterraggio fossero irrilevanti. È stato altresì censurato l'annullamento del permesso di costruire, anche per l'assenza di un nuovo parere della commissione edilizia e per l'erronea valutazione dell'affidamento. Il Comune ha sostenuto che il piano di recupero fosse un atto di pianificazione urbanistica generale, non soggetto al termine annuale, e ha difeso la legittimità dell'annullamento in relazione alla mancata demolizione dell'edificio sull'area di decollo, alla modifica dell'area di atterraggio e all'assenza di un affidamento consolidato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto che il piano di recupero, pur essendo uno strumento urbanistico attuativo, non fosse un atto di pianificazione generale: era stato approvato su iniziativa di proprietari determinati, riguardava uno specifico intervento demoricostruttivo e aveva generato un concreto affidamento sulla possibilità di attuare la traslazione volumetrica mediante cessione di cubatura. Esso rientrava pertanto tra gli atti idonei a ingenerare un affidamento su diritti o facoltà di rilievo economico, soggetti al termine annuale di cui all'art. 21-nonies l. 241/1990. Essendo decorso tale termine, l'autotutela sul piano di recupero era preclusa, con assorbimento delle ulteriori censure riferite a tale parte. Il TAR ha invece ritenuto tempestivo e legittimo l'annullamento del silenzio-assenso relativo al permesso di costruire. Ha considerato fondati i rilievi comunali secondo cui la traslazione della volumetria era condizionata alla previa demolizione della costruzione sull'area di decollo e che la modifica dell'area di atterraggio incideva su un elemento essenziale del piano attuativo. Non era inoltre necessario un nuovo parere della commissione edilizia, poiché l'annullamento del permesso si fondava su valutazioni logico-giuridiche e non tecnico-edilizie. La comparazione degli interessi è stata ritenuta corretta quanto al permesso di costruire, poiché i lavori non erano iniziati e non sussisteva un affidamento consolidato. È stata invece ritenuta incongrua la valutazione relativa alla SCIA: il Comune sapeva, in seguito a sopralluogo, che i lavori di ampliamento erano stati completati, ma aveva apoditticamente escluso la rilevanza dello stato di esecuzione ai fini della rimessione in pristino. Sono stati quindi annullati gli atti nella parte relativa al piano di recupero e alla SCIA, mentre è stato respinto il ricorso nella parte relativa all'annullamento del silenzio-assenso sul permesso di costruire. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento in autotutela
Il termine annuale si applica non solo agli atti autorizzatori e alle sovvenzioni in senso stretto, ma anche agli atti idonei a ingenerare un legittimo affidamento sull'esercizio di diritti o facoltà di rilievo economico. Un piano di recupero esecutivo, adottato su iniziativa di proprietari determinati e relativo a uno specifico intervento, rientra in tale ambito.
art. 111, comma 5, l.r. Toscana n. 65/2014
pubblicazione di avviso sul B.U.R.T.
Norma richiamata quale base procedurale per l'approvazione del piano di recupero.
Massime di principio
- Il termine annuale previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio degli atti favorevoli opera anche per gli atti urbanistici attuativi che, pur non qualificandosi formalmente come autorizzazioni, siano rivolti a destinatari determinati, riguardino uno specifico intervento e siano idonei a generare un concreto affidamento sull'esercizio di diritti o facoltà di rilievo economico.
- La disciplina temporale dell'annullamento d'ufficio non si estende necessariamente agli atti di pianificazione generale privi di destinatari determinati e diretti alla cura di interessi generali, rispetto ai quali non sia configurabile un affidamento individuale sull'acquisizione o conservazione di diritti edificatori.
- Quando un piano attuativo prevede un'operazione demoricostruttiva con traslazione di volumetria, gli effetti traslativi della volumetria sono condizionati alla demolizione della costruzione esistente nell'area di decollo.
- La modifica dell'area di atterraggio delle volumetrie previste da un piano attuativo non è una variazione irrilevante, poiché l'allocazione delle sagome edilizie costituisce un elemento essenziale del piano.
- Nell'annullamento d'ufficio di un permesso di costruire, l'affidamento del titolare può essere ritenuto non consolidato quando i lavori non siano ancora iniziati; diversamente, nel controllo tardivo di una SCIA, l'amministrazione deve considerare effettivamente lo stato di esecuzione dei lavori già completati e motivare in modo concreto la scelta di non attribuirgli rilievo ai fini della rimessione in pristino.
- Il principio del contrarius actus non impone un nuovo parere della commissione edilizia quando l'annullamento del titolo edilizio sia fondato su argomentazioni esclusivamente logico-giuridiche e non su nuove valutazioni tecnico-edilizie.
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