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Sentenza

Sentenza del 20/11/2018 n. 703 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Requisiti per agevolazione piccola proprietà contadina

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 604/1954 per l'acquisto di un terreno destinato alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina. Sosteneva di aver presentato il certificato provvisorio e, seppur tardivamente, quello definitivo, nonché che l'Amministrazione avrebbe dovuto acquisire autonomamente le informazioni già disponibili presso gli enti pubblici. Contestava inoltre il mancato riconoscimento giudiziale della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha rigettato l'appello del contribuente e confermato la sentenza di primo grado e l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto decisivo che, alla data dell'acquisto, il 15 dicembre 2006, il contribuente non possedesse la qualifica richiesta: l'iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti decorreva soltanto dal 1 ottobre 2007 e aveva efficacia costitutiva ex nunc. La dichiarazione generica resa nel contratto non era sufficiente a dimostrare il possesso dello status. È stato inoltre accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, con condanna del contribuente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604

    Le agevolazioni spettano a chi, al momento dell'acquisto del terreno, sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra.

    La qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale deve esistere al momento della stipula dell'atto di acquisto. Non è sufficiente acquisirla successivamente, né è sufficiente una dichiarazione generica inserita nel contratto.

  • Art. 3 della legge n. 604/1954

    L'iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti costituisce requisito essenziale per fruire dell'agevolazione e, secondo la sentenza, ha efficacia costitutiva e non retroattiva.

  • Art. 9 della legge n. 604/1954

    Il possesso dei requisiti deve essere comprovato mediante certificazioni o attestazioni idonee.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549

    Richiamata con riferimento alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, che seguono una logica diversa: in quel caso può rilevare anche la destinazione futura dell'immobile, mentre per la piccola proprietà contadina occorre possedere lo status agricolo già al momento dell'acquisto.

  • Art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Il contribuente aveva invocato il principio secondo cui l'Amministrazione non dovrebbe richiedere documenti relativi a informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. La questione è rimasta assorbita, poiché l'assenza del requisito sostanziale alla data dell'atto era di per sé decisiva.

  • Art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992

    L'Agenzia aveva eccepito l'inammissibilità di alcune deduzioni perché prospettate per la prima volta in appello. Anche tale questione non è stata decisiva, essendo stata ritenuta determinante la mancanza del requisito sostanziale.

Massime di principio

  • Per ottenere le agevolazioni relative alla piccola proprietà contadina, la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale deve essere già posseduta alla data della stipula dell'atto di acquisto.
  • L'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, quando richiesta dalla normativa, può avere valore costitutivo e produrre effetti solo dalla data di iscrizione, senza retroagire alla data dell'acquisto.
  • La successiva iscrizione o il successivo rilascio del certificato definitivo non sana, di regola, la mancanza del requisito sostanziale esistente al momento dell'acquisto.
  • Una dichiarazione generica resa nell'atto notarile non sostituisce la documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti agricoli richiesti.
  • Prima di richiedere l'agevolazione è necessario verificare sia il possesso sostanziale della qualifica sia la tempestiva disponibilità e presentazione delle certificazioni previste dalla legge.
  • Le regole applicabili alla prima casa non possono essere automaticamente estese alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, perché queste ultime presuppongono l'esercizio attuale dell'attività agricola e non una semplice intenzione futura.

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