Sentenza del 20/11/2018 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di rettifica e liquidazione registro e ipotecaria atto compravendita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il valore dei terreni oggetto di compravendita ai fini delle imposte di registro e ipotecaria. La contestazione riguardava in particolare l'utilizzo del Valore Agricolo Medio (VAM) come criterio estimativo del valore venale dei terreni.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata: l'utilizzo del VAM è stato considerato legittimo e pertinente quale parametro di stima, purché utilizzato in concreto e raffrontato con situazioni analoghe, anche relative a terreni adiacenti. Il valore così determinato è stato quindi ritenuto idoneo a integrare il valore venale previsto dalla disciplina dell'imposta di registro, con conseguente conferma dell'avviso di rettifica e liquidazione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Il valore venale in comune commercio dei beni oggetto dell'atto costituisce il parametro per la determinazione della base imponibile, nei casi previsti dalla disciplina dell'imposta di registro.
La norma consente all'Amministrazione di rettificare il valore dichiarato nell'atto quando non corrisponde al valore venale effettivo del bene. Il VAM può essere utilizzato come elemento estimativo, soprattutto se corroborato dal confronto con terreni simili e da ulteriori dati concreti.
Massime di principio
- Il VAM non è automaticamente il valore definitivo del terreno, ma può costituire un parametro legittimo per stimare il valore venale ai fini fiscali.
- L'utilizzo del VAM è più persuasivo quando l'Amministrazione dimostra la comparabilità dei terreni considerati, la loro collocazione e le caratteristiche concrete, anche mediante il confronto con aree adiacenti o situazioni analoghe.
- La rettifica del valore dichiarato in un atto di compravendita deve essere sostenuta da una motivazione concreta e verificabile; un riferimento meramente astratto o automatico al VAM potrebbe non essere sufficiente.
- Il contribuente può contestare la stima dimostrando, con elementi oggettivi, che il terreno presenta caratteristiche tali da giustificare un valore inferiore rispetto al parametro utilizzato dall'Amministrazione.
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