Sentenza del 20/11/2018 n. 1806 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso accertamento Irpef- Raddoppio dei termini - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: il raddoppio dei termini è stato ritenuto illegittimo perché fondato sull’applicazione retroattiva dell’art. 12 del D.L. 78/2009. La conseguenza è l’annullamento, o comunque l’invalidità, dell’accertamento notificato oltre il termine ordinario, non essendo sufficiente applicare retroattivamente una disciplina sostanziale per prolungare i tempi dell’Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento e, in particolare, il raddoppio dei termini ordinari per l’accertamento. Ha sostenuto che l’art. 12 del D.L. 78/2009 non potesse essere applicato retroattivamente, trattandosi di una disposizione avente natura sostanziale e non meramente procedurale. È stata inoltre dedotta la violazione del divieto di doppia presunzione previsto dall’art. 6 del D.L. 167/1990, nonché dei principi di uguaglianza e di diritto di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Norme richiamate
Art. 12 del D.L. 78/2009
La disposizione non può essere utilizzata retroattivamente per giustificare il raddoppio dei termini di accertamento quando ciò incide sostanzialmente sulla posizione del contribuente e sul suo diritto di difesa.
Art. 6 del D.L. 167/1990
È stato richiamato il divieto di fondare l’accertamento su una doppia presunzione, ossia su una presunzione utilizzata per costruirne un’altra senza adeguati elementi probatori.
Art. 3 della Costituzione
L’applicazione retroattiva del raddoppio dei termini è stata ritenuta potenzialmente lesiva del principio di uguaglianza, ponendo il contribuente in una situazione deteriore rispetto a quella prevedibile al momento dei fatti.
Art. 24 della Costituzione
Il prolungamento retroattivo dei termini può compromettere il diritto di difesa del contribuente, che potrebbe non essere più in grado di reperire e conservare la documentazione necessaria.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente né retroattivamente quando la norma che lo prevede ha natura sostanziale e incide negativamente sulla posizione del contribuente.
- Per valutare la tempestività di un avviso occorre individuare la disciplina vigente al momento dei fatti e verificare se il termine ordinario fosse già scaduto prima della notifica.
- L’Amministrazione finanziaria non può fondare una presunzione su un’altra presunzione priva di ulteriori elementi concreti: servono indizi specifici, coerenti e adeguatamente provati.
- La proroga dei termini deve rispettare i principi di certezza del diritto, irretroattività e tutela effettiva del diritto di difesa.
- In casi analoghi il contribuente deve contestare sia la validità temporale della norma utilizzata per il raddoppio sia l’eventuale carenza di prova autonoma alla base dell’accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 nov 2018Sentenza del 20/11/2018 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 20 nov 2018Sentenza del 20/11/2018 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 20 nov 2018Sentenza del 20/11/2018 n. 703 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 20 nov 2018Sentenza del 20/11/2018 n. 1568 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 20 nov 2018Sentenza del 20/11/2018 n. 1804 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 20 nov 2018Sentenza del 20/11/2018 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →