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Sentenza

Sentenza del 20/11/2018 n. 1806 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Avviso accertamento Irpef- Raddoppio dei termini - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: il raddoppio dei termini è stato ritenuto illegittimo perché fondato sull’applicazione retroattiva dell’art. 12 del D.L. 78/2009. La conseguenza è l’annullamento, o comunque l’invalidità, dell’accertamento notificato oltre il termine ordinario, non essendo sufficiente applicare retroattivamente una disciplina sostanziale per prolungare i tempi dell’Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento e, in particolare, il raddoppio dei termini ordinari per l’accertamento. Ha sostenuto che l’art. 12 del D.L. 78/2009 non potesse essere applicato retroattivamente, trattandosi di una disposizione avente natura sostanziale e non meramente procedurale. È stata inoltre dedotta la violazione del divieto di doppia presunzione previsto dall’art. 6 del D.L. 167/1990, nonché dei principi di uguaglianza e di diritto di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Norme richiamate

  • Art. 12 del D.L. 78/2009

    La disposizione non può essere utilizzata retroattivamente per giustificare il raddoppio dei termini di accertamento quando ciò incide sostanzialmente sulla posizione del contribuente e sul suo diritto di difesa.

  • Art. 6 del D.L. 167/1990

    È stato richiamato il divieto di fondare l’accertamento su una doppia presunzione, ossia su una presunzione utilizzata per costruirne un’altra senza adeguati elementi probatori.

  • Art. 3 della Costituzione

    L’applicazione retroattiva del raddoppio dei termini è stata ritenuta potenzialmente lesiva del principio di uguaglianza, ponendo il contribuente in una situazione deteriore rispetto a quella prevedibile al momento dei fatti.

  • Art. 24 della Costituzione

    Il prolungamento retroattivo dei termini può compromettere il diritto di difesa del contribuente, che potrebbe non essere più in grado di reperire e conservare la documentazione necessaria.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente né retroattivamente quando la norma che lo prevede ha natura sostanziale e incide negativamente sulla posizione del contribuente.
  • Per valutare la tempestività di un avviso occorre individuare la disciplina vigente al momento dei fatti e verificare se il termine ordinario fosse già scaduto prima della notifica.
  • L’Amministrazione finanziaria non può fondare una presunzione su un’altra presunzione priva di ulteriori elementi concreti: servono indizi specifici, coerenti e adeguatamente provati.
  • La proroga dei termini deve rispettare i principi di certezza del diritto, irretroattività e tutela effettiva del diritto di difesa.
  • In casi analoghi il contribuente deve contestare sia la validità temporale della norma utilizzata per il raddoppio sia l’eventuale carenza di prova autonoma alla base dell’accertamento.

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