Sentenza del 20/11/2018 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Soggetto residente all'estero: la notifica è valida se effettuata con raccomandata all'indirizzo risultante dal registro dell'a.i.r.e.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato le iscrizioni ipotecarie fondate su cartelle di pagamento che, durante i periodi di sua residenza all'estero, erano state notificate secondo la procedura ordinaria prevista dall'art. 142 c.p.c., sebbene l'Amministrazione conoscesse i suoi indirizzi esteri risultanti dall'A.I.R.E. Ha sostenuto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007, tale modalità notificatoria fosse invalida e che, di conseguenza, non fossero valide neppure le cartelle presupposte. Equitalia ha contestato l'efficacia retroattiva della pronuncia costituzionale, ha sostenuto la decadenza del contribuente per non avere impugnato una precedente diffida di pagamento e ha chiesto, in subordine, una pronuncia sulla legittimazione passiva del contribuente. È stato inoltre rilevato che l'ipoteca era stata iscritta per un importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha rigettato l'appello di Equitalia e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, correggendone il dispositivo per escludere una specifica cartella. Ha ritenuto nulle le notifiche delle cartelle effettuate secondo l'art. 142 c.p.c. senza invio all'indirizzo estero noto dell'Amministrazione, riconoscendo l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007. Il contribuente non era decaduto dall'impugnazione, poiché la diffida ricevuta indicava espressamente di non costituire atto autonomamente impugnabile; pertanto, egli poteva contestare i vizi delle cartelle presupposte impugnando per la prima volta l'iscrizione ipotecaria. La Commissione ha inoltre escluso la possibilità di rendere una pronuncia meramente dichiarativa autonoma sulla legittimazione passiva. Equitalia è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per le spese processuali.
Norme richiamate
Art. 60, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
Per il contribuente residente all'estero, la notifica può essere effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera.
È considerata norma speciale rispetto all'art. 142 c.p.c.; consente di notificare validamente gli atti impositivi direttamente all'indirizzo estero risultante dai registri A.I.R.E., sia in Paesi UE sia extra UE.
Art. 142 c.p.c.
La procedura di notificazione prevista per i destinatari residenti all'estero non può essere applicata in modo da ignorare l'indirizzo estero conosciuto dall'Amministrazione quando trova applicazione la disciplina speciale tributaria.
Artt. 58, commi 1 e 2, e 60, comma 1, lettere c), e) ed f), D.P.R. n. 600/1973
Le disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 366/2007 nella parte in cui escludevano l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. alle notifiche di atti impositivi destinati a soggetti residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Il contribuente può impugnare l'atto consequenziale, come la cartella o l'iscrizione ipotecaria, facendo valere anche i vizi di notificazione dell'atto presupposto non precedentemente conosciuto o validamente notificato.
Art. 77, D.P.R. n. 602/1973
L'iscrizione ipotecaria è soggetta alla soglia minima prevista dalla legge; nel caso esaminato il giudice ha rilevato che l'importo garantito era inferiore alla soglia allora applicabile di 8.000 euro.
Art. 2, D.Lgs. n. 546/1992
Il processo tributario ha natura impugnatoria: il giudice decide controversie collegate all'impugnazione di atti e non emette, di regola, pronunce meramente dichiarative autonome, salvo che siano funzionali alla decisione.
Sentenza Corte costituzionale n. 366/2007
La pronuncia ha efficacia retroattiva sulle notifiche invalide eseguite in precedenza; il rapporto non può considerarsi esaurito solo perché sono decorsi i termini di impugnazione, se l'atto può ancora essere contestato insieme a un atto successivo.
Cass. n. 20256/2017 e Cass. n. 618/2018
Confermano, rispettivamente, la validità della raccomandata A/R all'indirizzo estero A.I.R.E. e l'efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale sulle notifiche effettuate con modalità non conformi.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione conosce la residenza estera del contribuente, in particolare perché risultante dall'A.I.R.E., deve utilizzare una modalità notificatoria idonea a raggiungere effettivamente tale indirizzo; la notifica non può limitarsi a una procedura che prescinda dall'indirizzo estero conosciuto.
- La notifica di una cartella o di un atto impositivo secondo una modalità dichiarata invalida dalla giurisprudenza può essere contestata anche dopo il decorso del termine ordinario, se il contribuente impugna tempestivamente il primo atto successivo autonomamente impugnabile, come un'iscrizione ipotecaria.
- Una diffida o comunicazione che dichiari espressamente di non essere autonomamente impugnabile, di regola, non fa decorrere il termine per contestare le cartelle né determina acquiescenza alla pretesa tributaria.
- La notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero risultante dall'A.I.R.E. può essere valida anche se il contribuente risiede in un Paese extra UE, purché l'indirizzo sia corretto e siano rispettate le formalità richieste.
- In caso di impugnazione di un atto della riscossione, il contribuente può far valere i vizi degli atti presupposti non validamente notificati; tuttavia, la contestazione deve essere proposta entro il termine decorrente dalla conoscenza legale del primo atto effettivamente impugnabile.
- Il giudice tributario non può normalmente emettere una pronuncia astratta sulla debenza o sulla legittimazione passiva, se tale accertamento non è funzionale alla decisione su un atto concretamente impugnato.
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