Sentenza del 20/11/2018 n. 1568 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Catasto - Imposta catastale - Accertamento imposte - Rettifica valore dichiarato - Comparazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato in una compravendita della proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico di circa 996 kWp, elevandolo da 2.138.314 euro a 2.982.000 euro e poi rideterminandolo in 2.492.000 euro, sulla base soprattutto del prezzo risultante da una vendita comparabile di un impianto analogo, avvenuta sette mesi prima. Le società contestavano la rettifica sostenendo che, nel periodo considerato, il costo dei pannelli fotovoltaici si era fortemente ridotto e che erano diminuite anche le tariffe incentivanti, con conseguente riduzione della redditività e del valore degli impianti. L'Agenzia sosteneva invece che la comparazione fosse sufficiente e che le società non avessero dimostrato l'effettivo pagamento di un prezzo inferiore.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo attendibile il prezzo dichiarato. Ha affermato che una sola comparazione, pur relativa a una vendita avvenuta sette mesi prima, non è di per sé decisiva, soprattutto quando nel frattempo si siano verificati fatti notori rilevanti, come il dimezzamento del costo dei pannelli e la riduzione delle tariffe incentivanti. L'Ufficio non aveva inoltre considerato adeguatamente tali fattori né le ulteriori transazioni similari indicate dalle società. È stata esclusa anche l'ipotesi di simulazione del prezzo, tenuto conto della qualità e dell'esperienza degli operatori coinvolti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Articoli 51 e 52 del Testo unico dell'imposta di registro (TUR)
L'Amministrazione finanziaria può procedere induttivamente alla rettifica del valore venale degli immobili e delle aziende considerando trasferimenti anteriori di non oltre tre anni aventi a oggetto gli stessi beni o beni di analoghe caratteristiche e condizioni, nonché ogni altro elemento di valutazione.
La facoltà dell'Amministrazione di utilizzare vendite comparative non esonera dall'obbligo di effettuare una valutazione complessiva, concreta e attendibile. La comparazione deve tenere conto delle caratteristiche del bene, della distanza temporale e degli altri fattori economici che possono incidere sul valore di mercato.
Massime di principio
- Una rettifica del valore dichiarato non può fondarsi automaticamente su un'unica compravendita comparabile: il dato comparativo deve essere verificato alla luce delle differenze oggettive tra i beni e delle condizioni del mercato.
- Anche una differenza temporale breve può essere significativa se, nel periodo intermedio, si sono verificati cambiamenti rilevanti nei costi, nella redditività, nelle tariffe o nella tecnologia del settore.
- L'Amministrazione deve considerare tutti gli elementi di mercato pertinenti, inclusi quelli che possono ridurre il valore del bene, e non soltanto quelli idonei a giustificare una maggiore imposizione.
- Il contribuente può contrastare la rettifica producendo transazioni comparabili, dati sull'andamento dei prezzi, elementi sulla redditività dell'investimento e prove delle caratteristiche specifiche dell'operazione.
- La qualità, l'esperienza e l'indipendenza delle parti coinvolte nella compravendita possono costituire indizi utili per escludere una simulazione del prezzo dichiarato.
- In situazioni analoghe, il valore dichiarato può essere ritenuto attendibile quando l'Ufficio non dimostri, con una valutazione comparativa completa e coerente, che il prezzo di mercato fosse effettivamente superiore.
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