Sentenza del 20/11/2018 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Ires - Irap - Iva - Avviso di accertamento - Verifica della Guardia di Finanza - Movimentazioni bancarie - Onere della prova al contribuente - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, emesso sulla base di una verifica della Guardia di Finanza relativa alle movimentazioni dei conti correnti bancari. Il punto centrale è stabilire su chi ricada l'onere di provare che i versamenti bancari non rappresentino ricavi o operazioni imponibili. In base all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, i dati risultanti dai conti bancari possono fondare l'accertamento e, una volta acquisiti dall'Amministrazione, determinano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
La decisione
È stata riconosciuta la legittimità dell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie. L'Amministrazione finanziaria ha assolto il proprio onere probatorio producendo i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti. Spettava quindi al contribuente dimostrare, con una prova specifica e analitica riferita a ciascun versamento, che le somme non costituivano ricavi o altre operazioni imponibili. Una contestazione generica delle movimentazioni non è sufficiente.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per fondare l'accertamento. Acquisiti tali dati, il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita a ogni singola movimentazione, per dimostrare che i versamenti non sono fiscalmente imponibili.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento basato su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione deve indicare i dati e gli elementi desunti dai conti, ma non deve necessariamente dimostrare separatamente l'imponibilità di ogni somma prima che si attivi l'onere di giustificazione del contribuente.
- Il contribuente deve spiegare ogni singolo versamento o prelievo contestato, indicando origine, natura, soggetto coinvolto e ragione per cui la somma non costituisce ricavo o reddito imponibile.
- Le giustificazioni generiche, cumulative o fondate su mere dichiarazioni non sono normalmente sufficienti: occorrono documenti e una riconciliazione puntuale delle movimentazioni bancarie.
- La presunzione derivante dai dati bancari può essere superata, ma solo attraverso una prova concreta, analitica e coerente con la contabilità e con la documentazione disponibile.
- In situazioni analoghe, è essenziale conservare estratti conto, fatture, contratti, ricevute, evidenze dei trasferimenti tra conti e ogni documento idoneo a dimostrare la natura non imponibile delle somme.
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