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Circolare

Circolare numero 132 del 23-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il pensionamento anticipato previsto dall’art. 8 della legge n. 30/1998 per 500 dipendenti delle autorità portuali di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, richiamando criteri, requisiti, domande, decorrenza, misura del trattamento e regole di incumulabilità/incompatibilità. Fornisce inoltre istruzioni operative per la liquidazione e per la segnalazione dei dati in procedura POP, con aggiornamento delle tabelle anche per il settore siderurgico ex legge n. 193/1984. Indica infine i criteri per la determinazione degli oneri a carico della gestione commissariale del Fondo portuali in liquidazione.

Pensionamento anticipato per 500 dipendenti delle autorità portuali e aggiornamento procedura POP

Pensionamento anticipato per i dipendenti delle autorità portuali e aggiornamento della procedura POP

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 8 della legge 27 febbraio 1998, n. 30, in materia di pensionamento anticipato di 500 dipendenti delle autorità portuali di Genova, Trieste, Venezia e Napoli. Il documento disciplina destinatari, requisiti, domanda, decorrenza, misura del trattamento, regime di incompatibilità, gestione dei dati in procedura POP e criteri di riparto degli oneri.

Quadro normativo di riferimento

La misura nasce dall’art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Il comma 1 prevedeva l’individuazione di iniziative di reinserimento dei dipendenti in esubero delle autorità portuali e, solo in caso di impossibilità di pieno ricollocamento, la possibilità del pensionamento anticipato per complessive 500 unità.

Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1998, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 16 marzo 1998, ha stabilito criteri, termini e modalità attuative del beneficio. La circolare scioglie la riserva già formulata con il messaggio n. 13056 del 25 marzo 1998 e aggiorna anche la procedura POP con i relativi dati.

Destinatari del beneficio

Hanno titolo al pensionamento anticipato i dipendenti delle autorità portuali di Genova, Trieste, Venezia e Napoli inclusi negli elenchi allegati ai decreti ministeriali adottati in base ai criteri fissati dal decreto del 28 febbraio 1998.

Requisiti contributivi e anagrafici

La circolare richiama i requisiti previsti dall’art. 8, commi 3 e 4, della legge n. 30/1998, con rinvio alle disposizioni del d.l. n. 873/1986 e del d.l. n. 6/1990.

Sono ammessi i lavoratori che, al 31 dicembre 1996, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • età superiore a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione;
  • età inferiore a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne, con almeno 27 anni di contribuzione.

Ai fini del diritto sono considerati utili i contributi figurativi accreditati per servizio militare e per periodi di cassa integrazione guadagni. La circolare precisa inoltre che i contributi figurativi, a qualunque titolo accreditati, concorrono anche alla determinazione della misura del trattamento.

Presentazione della domanda e individuazione dei lavoratori

In base al decreto attuativo del 28 febbraio 1998, i lavoratori in possesso dei requisiti entro il 31 dicembre 1996 dovevano presentare domanda di pensionamento anticipato all’autorità portuale entro il 26 marzo 1998.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione procede al collocamento in pensionamento anticipato sulla base delle graduatorie predisposte dalle autorità portuali in relazione alle domande ricevute.

Decorrenza del trattamento

Il pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto che individua i lavoratori da porre in prepensionamento.

La decorrenza può essere rinviata fino a un massimo di quattro mesi quando sussistano accertate esigenze tecnico-organizzative e operative delle autorità portuali.

Misura della pensione anticipata

Il trattamento è calcolato secondo le norme comuni, incrementando l’anzianità contributiva posseduta di un periodo massimo di otto anni.

Tale maggiorazione non può comunque superare il numero di settimane comprese tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e:

  • il compimento dei 60 anni di età;
  • oppure il raggiungimento di 40 anni di contribuzione.

Regimi di incumulabilità e incompatibilità

Per i trattamenti pensionistici in questione si applicano i regimi vigenti di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità.

Titolari di pensione o assegno di invalidità

La circolare chiarisce che il beneficio spetta anche ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità.

Ai fini della determinazione del supplemento, l’anzianità contributiva successiva alla decorrenza della pensione o dell’assegno di invalidità, o dell’eventuale supplemento già liquidato, è aumentata di un periodo massimo di otto anni, sempre entro il limite della differenza tra cessazione del rapporto di lavoro e compimento dei 60 anni di età, oppure del periodo necessario al raggiungimento di 40 anni di contribuzione.

Adempimenti informatici: segnalazione dei dati in POP

Per consentire l’individuazione dei pensionamenti liquidati ai sensi della legge n. 30/1998, nella procedura POP devono essere segnalati, oltre ai dati ordinari, i seguenti elementi nel pannello MNLAN30:

  • campo codice natura: valore 1 nel primo sottocampo;
  • valore x nel terzo sottocampo;
  • campo attività economica: valore "98";
  • campo professionale individuale: valore "030".

La circolare richiama inoltre l’aggiornamento della tabella dei provvedimenti normativi di cui alla circolare n. 49 del 5 marzo 1997 e del prospetto di cui all’allegato n. 6 della stessa circolare.

Oneri e criteri di rimborso

L’art. 8, comma 8, della legge n. 30/1998 pone gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, con rimborso all’INPS sulla base di apposita rendicontazione annuale.

La circolare distingue due profili:

  • gli oneri relativi all’aumento convenzionale dell’anzianità contributiva;
  • gli oneri relativi alle rate di pensione anticipate.

Oneri per l’aumento convenzionale dell’anzianità contributiva

L’importo è determinato con la formula:

S = R x C x N

ove:

  • R è l’ultima retribuzione settimanale del lavoratore, pari alla 52ª parte della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto, comprensiva di mensilità aggiuntive e altri emolumenti soggetti a contribuzione;
  • C è l’aliquota contributiva IVS in vigore alla data di cessazione del rapporto, al netto della quota per asili nido;
  • N è il numero di settimane di anticipazione della pensione, intese come settimane di anzianità contributiva attribuite convenzionalmente oltre quelle effettive.

Per l’anno 1998 la circolare indica un’aliquota IVS pari al 32,70%.

Oneri per le rate di pensione anticipate

Per la determinazione degli oneri relativi alle rate anticipate, sia per le pensioni di vecchiaia sia per quelle di anzianità, si rinvia alle istruzioni della circolare n. 49 del 5 marzo 1997 sulla procedura POP e al messaggio n. 1572 del 21 marzo 1997 sull’uso della procedura CA.R.PE. per l’individuazione automatica della data di cessazione del beneficio.

La circolare aggiorna inoltre i dati identificativi dei pensionamenti anticipati in relazione ai provvedimenti normativi, prevedendo per i portuali il codice 33 00, con incremento massimo dell’anzianità contributiva pari a 416 settimane e con decorrenze ammesse tra il 1° maggio 1998 e il 1° settembre 1998.

Richiamo al settore siderurgico

In allegato è richiamata anche la disciplina dei pensionamenti anticipati per il settore siderurgico di cui alla legge 31 maggio 1984, n. 193. La circolare precisa che il codice legge 32 deve essere utilizzato esclusivamente per la liquidazione delle pensioni di tale settore e che la decorrenza non può essere successiva al 1° gennaio 1989.

Sintesi operativa

La circolare, in definitiva, completa la disciplina applicativa del prepensionamento per i lavoratori portuali coinvolti dalla riforma del settore, fissando requisiti, termini, criteri di calcolo e modalità di gestione amministrativa. Al contempo aggiorna gli strumenti informatici e contabili utilizzati dall’INPS per la rilevazione e la quantificazione degli oneri connessi alla misura.

Punti principali

Ambito e destinatari

Il beneficio riguarda complessivamente 500 unità di dipendenti delle autorità portuali di Genova, Trieste, Venezia e Napoli. I destinatari sono individuati negli elenchi allegati ai decreti ministeriali adottati sulla base dei criteri fissati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1998.

Requisiti per il pensionamento anticipato

Hanno diritto al trattamento i lavoratori che, al 31 dicembre 1996, risultino in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9, comma 1, del d.l. n. 873/1986, come richiamati dalla legge n. 30/1998. In particolare, al 31 dicembre 1996 devono risultare: età superiore a 52 anni per gli uomini e a 47 per le donne con almeno 15 anni di contribuzione, oppure età inferiore a 52 anni per gli uomini e a 47 per le donne con almeno 27 anni di contribuzione. Sono utili anche i contributi figurativi per servizio militare e cassa integrazione guadagni; tali contributi concorrono comunque anche alla misura della prestazione.

Domanda e individuazione dei lavoratori

I lavoratori in possesso dei requisiti dovevano presentare domanda di pensionamento anticipato all’autorità portuale entro il 26 marzo 1998. Il Ministero dei trasporti e della navigazione procede al collocamento in pensionamento anticipato sulla base delle graduatorie predisposte dalle autorità portuali in relazione alle domande presentate.

Decorrenza del trattamento

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di individuazione dei lavoratori da porre in prepensionamento. La decorrenza può essere rinviata fino a un massimo di quattro mesi in presenza di accertate esigenze tecnico-organizzative e operative delle autorità portuali.

Misura della prestazione

Il trattamento è determinato secondo le regole comuni, maggiorando l’anzianità contributiva posseduta di un periodo massimo di otto anni e comunque non oltre il numero di settimane intercorrenti tra la cessazione del rapporto di lavoro e il raggiungimento dei 60 anni di età, ovvero dei 40 anni di contribuzione.

Incumulabilità e incompatibilità

Ai trattamenti pensionistici in esame si applicano i regimi vigenti di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità.

Titolari di pensione o assegno di invalidità

La circolare precisa che hanno titolo al pensionamento anticipato anche i lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità. Ai fini del supplemento spettante, l’anzianità contributiva successiva alla decorrenza della pensione o dell’assegno di invalidità, o dell’eventuale supplemento già liquidato, è aumentata di un periodo massimo di otto anni, entro il limite della differenza tra la cessazione del rapporto di lavoro e il compimento dei 60 anni di età, o del tempo necessario a raggiungere i 40 anni di contribuzione.

Segnalazione dei dati in procedura POP

Per individuare i pensionamenti liquidati ai sensi della legge n. 30/1998, devono essere indicati nel pannello MNLAN30, oltre ai dati ordinari, anche: codice natura con valore 1 nel primo sottocampo e x nel terzo sottocampo; campo attività economica con valore "98"; campo professionale individuale con valore "030".

Oneri a carico della gestione commissariale

Gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e rimborsati all’INPS sulla base di apposita rendicontazione annuale. La circolare fornisce criteri per la determinazione sia degli oneri relativi alla maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva sia di quelli relativi alle rate di pensione anticipate.

Criterio per gli oneri della maggiorazione contributiva

L’importo degli oneri per l’aumento convenzionale dell’anzianità contributiva è calcolato con la formula S = R x C x N, dove R è l’ultima retribuzione settimanale del lavoratore, pari alla 52ª parte della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto, comprensiva di mensilità aggiuntive ed emolumenti assoggettati a contribuzione; C è l’aliquota contributiva IVS in vigore alla data di risoluzione del rapporto, al netto della quota asili nido; N è il numero di settimane di anticipazione della pensione. Per il 1998 l’aliquota IVS indicata è pari al 32,70%.

Oneri per rate di pensione anticipate e aggiornamenti tabellari

Per il calcolo degli oneri connessi alle rate anticipate di pensione si rinviano le istruzioni della circolare n. 49 del 5 marzo 1997 e del messaggio n. 1572 del 21 marzo 1997. La circolare aggiorna la tabella dei provvedimenti normativi per la procedura POP con i dati dei portuali, indicando il codice 33 00 per i dipendenti delle autorità portuali di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, con incremento massimo dell’anzianità contributiva pari a 416 settimane e range di decorrenza pensione ammesso dal 1° maggio 1998 al 1° settembre 1998. Viene inoltre richiamato e aggiornato il prospetto relativo al settore siderurgico ex legge n. 193/1984, con codice legge 32, utilizzabile esclusivamente per pensioni la cui decorrenza non possa essere successiva al 1° gennaio 1989.

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