Circolare numero 133 del 23-6-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’IRAP, introdotta dal D.Lgs. 446/1997, agli enti pubblici non commerciali, tra cui l’INPS. Dopo aver richiamato l’abrogazione di precedenti tributi e contributi, definisce la base imponibile, le aliquote, le modalità di calcolo per fasce di retribuzione e le regole di versamento mensile e a saldo. Vengono inoltre fornite istruzioni operative interne per la raccolta dei dati e per la trasmissione mensile dei prospetti riepilogativi.
IRAP: istruzioni INPS per enti pubblici non commerciali
IRAP per gli enti pubblici non commerciali: applicazione, base imponibile e adempimenti INPS
La circolare disciplina l’applicazione dell’IRAP introdotta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza 1° gennaio 1998, agli enti pubblici non commerciali, tra cui l’INPS. Il documento chiarisce la base imponibile, le aliquote, le modalità di calcolo e i versamenti dovuti, oltre a fornire istruzioni operative interne per la raccolta e trasmissione dei dati.
Quadro normativo e ambito di applicazione
Il decreto ha istituito l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive in sostituzione di una serie di prelievi precedenti, realizzando un decentramento del gettito alle Regioni e agli enti locali. Con la stessa decorrenza sono stati aboliti:
- l’ILOR;
- l’ICIAP;
- l’imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- la tassa di concessione governativa per l’attribuzione della partita IVA;
- i contributi per il Servizio sanitario nazionale.
La circolare richiama inoltre il D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e i chiarimenti ministeriali contenuti nelle circolari 97/E del 9 aprile 1998, 99/E del 16 aprile 1998 e 141/E del 4 giugno 1998, precisando che le indicazioni rese riguardano anche gli enti pubblici non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR.
Determinazione della base imponibile
Per gli enti pubblici non commerciali la base imponibile IRAP è determinata con il criterio di cassa e comprende:
- le retribuzioni corrisposte al personale dipendente;
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 TUIR;
- i compensi per collaborazioni coordinate e continuative ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR;
- i compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l), TUIR.
La circolare rinvia, per la qualificazione dei redditi di lavoro dipendente, alla circolare INPS n. 12 del 19 gennaio 1998 e alla circolare della Direzione centrale contributi n. 263 del 24 dicembre 1997.
Retribuzioni del personale dipendente
Ai fini della base imponibile IRAP, le retribuzioni da considerare sono quelle rilevanti ai fini previdenziali, determinate ai sensi dell’art. 12 del DPR 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
La circolare precisa inoltre che non sono deducibili i contributi INAIL, poiché tale deduzione è ammessa soltanto per le eventuali attività commerciali svolte dagli enti pubblici.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Rientrano nella base imponibile i redditi assimilati elencati dall’art. 47 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 314/1997. La circolare precisa, in particolare, che sono inclusi:
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alle funzioni e alla qualifica rivestita presso l’ente di provenienza, come la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami e organi consultivi;
- le borse di studio corrisposte come assegni, premi o sussidi per fini di studio a soggetti non legati da rapporto di lavoro dipendente;
- i compensi per lavori socialmente utili e per l’attività libero-professionale intramuraria del personale medico, per i quali si rinvia alla circolare n. 12/1998 e al messaggio n. 9597 del 27 febbraio 1998;
- gli assegni periodici la cui formazione non concorrono né capitale né lavoro, come gli assegni corrisposti in conseguenza di separazione o scioglimento del matrimonio, ad esempio l’assegno divorzile.
Collaborazioni coordinate e continuative
Sono compresi tra i compensi imponibili quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, quindi:
- redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore;
- collaborazioni a giornali, riviste e simili;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La circolare spiega che tali rapporti si caratterizzano per lo svolgimento di attività non rientrante nell’oggetto proprio della professione esercitata dal contribuente, svolta senza vincolo di subordinazione, in modo unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
Tra gli esempi indicati figurano:
- i compensi corrisposti a un avvocato o a un dipendente di ente pubblico per l’ufficio di sindaco o revisore;
- i compensi per attività di amministratore svolte da professionisti quali dottori commercialisti e ragionieri, poiché l’attività non coincide con l’oggetto proprio della professione.
Viceversa, non costituiscono base imponibile IRAP i redditi di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, TUIR derivanti da collaborazioni coordinate e continuative che presuppongono attività rientranti nell’oggetto proprio della professione, come i compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore in società o enti.
Lavoro autonomo non esercitato abitualmente
Sono imponibili i compensi relativi ad attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, disciplinate dall’art. 81, comma 1, lett. l), TUIR. La circolare chiarisce che vi rientrano in particolare le prestazioni occasionali, intese come attività non professionali diverse da quelle svolte con una certa reiterazione nell’ambito di arti o professioni per le quali è prevista l’iscrizione in albi.
Aliquote e criteri di calcolo
Per gli enti pubblici, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali, si applicano le seguenti aliquote:
- 9,6% fino a 40 milioni di lire e 3,8% fino a 150 milioni di lire sull’ammontare della retribuzione annua spettante a ciascun dipendente;
- 6,6% e 4,6%, con riferimento ai medesimi limiti, sugli importi relativi a redditi assimilati al lavoro dipendente, compensi per collaborazione coordinata e continuativa e compensi per lavoro autonomo occasionale.
Per le retribuzioni del personale dipendente, l’imposta va calcolata su base mensile, ragguagliando a mese gli importi annui. La circolare riporta tre esempi applicativi:
- retribuzione annua di 35 milioni: divisione per 12 e applicazione dell’aliquota del 9,6% sull’importo mensile;
- retribuzione annua di 95 milioni: suddivisione in 40 milioni al 9,6% e 45 milioni al 3,8%, con ragguaglio mensile dei due scaglioni;
- retribuzione annua di 180 milioni: primo scaglione di 40 milioni al 9,6%, secondo scaglione di 110 milioni al 3,8%, mentre la quota eccedente 150 milioni non è soggetta a imposta.
Modalità di versamento
L’art. 5, comma 5, del decreto prevede che gli enti pubblici versino l’acconto mensilmente secondo le modalità fissate dal decreto ministeriale 24 marzo 1998. Per l’INPS, quale ente previdenziale, il versamento dell’acconto va eseguito entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione delle retribuzioni e dei compensi, mediante operazioni di giroconto dal conto ordinario presso la Tesoreria centrale ai conti correnti intestati alle Regioni e alle Province autonome.
Il saldo deve essere versato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto degli acconti già corrisposti mensilmente. Gli adempimenti sono svolti dalla Direzione centrale ragioneria e finanza, Ufficio normativa fiscale, sulla base dei dati trasmessi dalle strutture interessate.
Istruzioni operative interne e flussi informativi
L’applicazione della nuova imposta comporta specifici adempimenti operativi già disciplinati da vari messaggi interni richiamati dalla circolare:
- messaggio n. 10165 del 4 marzo 1998;
- messaggio n. 21831 del 2 giugno 1998;
- messaggio n. 21879 del 2 giugno 1998;
- messaggio n. 22195 del 4 giugno 1998.
Per agevolare i rapporti tra le strutture periferiche e l’Ufficio normativa fiscale, ciascuna struttura interessata deve individuare un unico referente incaricato di:
- raccogliere tutti gli elaborati mensili;
- riepilogare i dati nel prospetto allegato;
- trasmettere il prospetto via fax al numero 06/59057110 entro il termine improrogabile del giorno 7 di ciascun mese.
Per i dati relativi alle retribuzioni viene confermato l’attuale sistema di comunicazione adottato dalla Direzione centrale risorse umane.
Punti principali
Istituzione dell’IRAP e ambito soggettivo
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha istituito, dal 1° gennaio 1998, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per le attività esercitate nel territorio delle Regioni. La circolare precisa che, a seguito dei chiarimenti ministeriali, le disposizioni interessano anche gli enti pubblici non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR, tra cui rientra l’INPS.
Base imponibile dell’imposta
La base imponibile è determinata con criterio di cassa e comprende: retribuzioni del personale dipendente, redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 47 TUIR, compensi per collaborazioni coordinate e continuative ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, e compensi per lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l), TUIR.
Retribuzioni del personale dipendente
Per la qualificazione dei redditi di lavoro dipendente si rinvia alla circolare INPS n. 12/1998 e alla circolare contributi n. 263 del 24 dicembre 1997. Ai fini IRAP si considera la retribuzione rilevante ai fini previdenziali, determinata ai sensi dell’art. 12 del DPR 153/1969, come sostituito dal D.Lgs. 314/1997. Non è deducibile il contributo INAIL, deduzione ammessa solo per eventuali attività commerciali svolte dagli enti pubblici.
Redditi assimilati al lavoro dipendente
Sono imponibili le tipologie di redditi assimilati previste dall’art. 47 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 314/1997. La circolare chiarisce, tra l’altro, che rientrano nella base imponibile le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi per incarichi connessi alla funzione rivestita presso l’ente di provenienza, le borse di studio corrisposte a soggetti non legati da rapporto di lavoro dipendente, gli assegni periodici senza concorso di capitale o lavoro e, con rinvio a precedenti messaggi, i lavori socialmente utili e l’attività libero-professionale intramuraria del personale medico.
Collaborazioni coordinate e continuative
Rientrano nella base imponibile i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, inclusi gli uffici di amministratore, sindaco o revisore e le collaborazioni a giornali e riviste. La circolare distingue tali compensi da quelli che costituiscono reddito di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, TUIR quando l’attività svolta rientra nell’oggetto proprio della professione, per i quali non si applica l’IRAP.
Lavoro autonomo occasionale
Sono imponibili i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l), TUIR, in particolare le prestazioni occasionali. La circolare le descrive come attività non professionali, diverse da quelle svolte con reiterazione nell’ambito di arti e professioni per cui è prevista l’iscrizione in albi.
Aliquote applicabili
Per gli enti pubblici, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali, si applicano: 9,6% fino a 40 milioni e 3,8% fino a 150 milioni sull’ammontare della retribuzione annua di ciascun dipendente; 6,6% e 4,6%, con riferimento ai medesimi limiti, sui redditi assimilati al lavoro dipendente, sui compensi da collaborazione coordinata e continuativa e sui compensi da lavoro autonomo occasionale.
Criteri di calcolo mensile
L’imposta sulle retribuzioni del personale dipendente va calcolata ragguagliando a mese gli importi annui. La circolare fornisce esempi: una retribuzione annua di 35 milioni va divisa per 12 e tassata al 9,6%; una di 95 milioni va scissa in due scaglioni (40 milioni al 9,6% e 45 milioni al 3,8%); una di 180 milioni va divisa in 40 milioni al 9,6%, 110 milioni al 3,8% e la quota eccedente 150 milioni non è tassata.
Versamento dell’acconto e del saldo
Gli enti pubblici devono versare l’acconto mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione delle retribuzioni e dei compensi, mediante giroconto dai conti presso la Tesoreria centrale ai conti intestati alle Regioni e Province autonome. Il saldo va versato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto degli acconti già pagati.
Istruzioni operative interne
L’attuazione della normativa è accompagnata da specifici messaggi interni richiamati dalla circolare. Ogni struttura interessata deve individuare un unico referente incaricato di raccogliere gli elaborati mensili e riepilogare i dati in un prospetto da trasmettere via fax al n. 06/59057110 entro il giorno 7 di ogni mese. Per i dati relativi alle retribuzioni resta confermato l’attuale sistema di comunicazione della Direzione centrale risorse umane.
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