Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 134 del 23-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando sorge l’obbligo contributivo sul compenso sostitutivo delle ferie non godute. Se il CCNL o un accordo collettivo prevede un termine per il godimento delle ferie, la contribuzione va collocata nel mese in cui scade tale termine. In mancanza di una previsione collettiva, l’INPS assume come criterio il termine di diciotto mesi successivo alla fine dell’anno solare di maturazione, richiamando la convenzione OIL n. 132/1970.

Compenso per ferie non godute: obblighi contributivi

Compenso per ferie non godute: obblighi contributivi

La circolare fornisce indicazioni sul momento in cui deve considerarsi sussistente l’obbligazione contributiva relativa al compenso sostitutivo delle ferie non godute. Il chiarimento nasce da questioni emerse in sede di vigilanza e si fonda sul principio costituzionale del diritto alle ferie annuali retribuite, non rinunciabili dal lavoratore.

Quadro normativo di riferimento

L’Istituto richiama l’art. 36 della Costituzione, evidenziando che la disciplina del godimento delle ferie è affidata, in concreto, alla contrattazione collettiva, alla prassi e ai regolamenti aziendali. Vengono inoltre richiamati l’art. 2109 del codice civile e la direttiva CEE n. 93/104 del 23.11.1993, quali riferimenti del quadro normativo generale.

Termine previsto dalla contrattazione collettiva

Qualora il CCNL applicabile o un accordo collettivo, anche aziendale, stabiliscano espressamente un termine entro il quale le ferie devono essere godute, il momento impositivo ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale va individuato nel mese in cui tale termine scade. In tale ipotesi, la collocazione temporale dell’obbligo contributivo segue direttamente la previsione collettiva.

Criterio in mancanza di disciplina collettiva

Se non esiste una specifica previsione collettiva, la circolare afferma la necessità di un criterio oggettivo e univoco, evitando che l’obbligazione contributiva, avendo natura pubblicistica, resti differita per tempo indeterminato. A sostegno di tale soluzione viene richiamata la convenzione OIL n. 132 del 24.6.1970, pubblicata in G.U. il 29.4.1981 n. 116, suppl. ord., il cui art. 9, comma 1, indica un termine massimo di un anno per fruire della parte ininterrotta di ferie e di diciotto mesi per il pagamento della restante parte.

Scadenza dell’obbligo contributivo

Sulla base di tale parametro, e in assenza di diversa regolamentazione collettiva, la circolare stabilisce che la scadenza dell’obbligazione contributiva per le ferie non godute riferite a ciascun anno solare coincide con il diciottesimo mese successivo alla fine di quell’anno.

Punti principali

Oggetto del chiarimento

La circolare affronta il problema, emerso in attività di vigilanza, di stabilire il momento in cui deve considerarsi sorto l’obbligo contributivo sul compenso spettante per ferie non godute.

Principio generale sul diritto alle ferie

Viene richiamato l’art. 36 della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi. La concreta disciplina del godimento è rimessa alla contrattazione collettiva, alla prassi e ai regolamenti aziendali.

Ipotesi in cui il CCNL o l’accordo collettivo fissano un termine

Se il contratto collettivo nazionale o un accordo collettivo, anche aziendale, prevede espressamente un termine per il godimento delle ferie, il momento impositivo ai fini contributivi e assistenziali coincide con il mese in cui cade la scadenza prevista.

Criterio in assenza di disciplina collettiva

Quando manca una specifica previsione collettiva, l’INPS individua un criterio oggettivo per evitare che l’obbligazione contributiva, di natura pubblicistica, resti differita sine die. A tal fine richiama l’art. 2109 c.c. e la direttiva CEE n. 93/104 del 23.11.1993.

Riferimento alla convenzione OIL n. 132/1970

La circolare richiama la convenzione OIL n. 132 del 24.6.1970, pubblicata in G.U. il 29.4.1981 n. 116, suppl. ord., che all’art. 9, comma 1, prevede un termine massimo di un anno per usufruire della parte ininterrotta di ferie e di diciotto mesi per il pagamento della restante parte, come utile parametro di riferimento.

Termine finale per l’obbligazione contributiva

In assenza di una diversa regolamentazione collettiva, la scadenza dell’obbligazione contributiva relativa alle ferie non godute in ciascun anno solare viene fissata al diciottesimo mese successivo alla fine di quell’anno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.