Cassazione Civile, Ordinanza n. 31652/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Gli odierni ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 21244/2018, che aveva dichiarato improcedibile il loro ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. La precedente improcedibilità era stata pronunciata perché, pur risultando che la sentenza impugnata era stata notificata, non era stata depositata in Cassazione la copia autentica della sentenza con la relata di notifica, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Nel ricorso per revocazione essi hanno dedotto un presunto errore di fatto: la Corte avrebbe applicato in modo non corretto il principio di diritto richiamato, ritenendo decisiva una situazione di doppia istanza di trasmissione del fascicolo, mentre nel caso concreto vi sarebbe stata una sola istanza e la sentenza notificata sarebbe stata comunque depositata nel fascicolo di secondo grado; inoltre, avrebbero erroneamente ritenuto mancante la certificazione della cancelleria sull'avvenuto deposito, benché tale deposito risultasse dal fascicolo telematico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non integrassero un errore revocatorio di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., ma si risolvessero in contestazioni di giudizio e nella critica alla valutazione giuridica già compiuta nella precedente ordinanza. È stato ribadito che, quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il deposito della sola copia autentica priva della relata comporta improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e che la mera richiesta di trasmissione del fascicolo non sana tale omissione, salvo ipotesi particolari non ricorrenti nel caso di termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione delle intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
la revocazione delle ordinanze/sentenze della Cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio, non per contestare valutazioni di diritto o di giudizio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto rilevante deve essere un errore percettivo, oggettivo e decisivo, risultante dagli atti; non comprende errori di giudizio, né la mancata considerazione o la cattiva valutazione di argomentazioni difensive.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente per cassazione deve depositarne copia autentica con la relata di notifica entro il termine perentorio; la mancanza determina improcedibilità.
art. 369 c.p.c.
la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non sostituisce, di regola, l'onere di deposito della relata di notifica della sentenza impugnata.
art. 325 c.p.c.
il richiamo serve a distinguere il termine breve per impugnare, rilevante quando decorre dalla notificazione della sentenza.
art. 326 c.p.c.
la notifica della sentenza fa decorrere il termine breve per l'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
individua il contributo unificato dovuto per l'impugnazione, richiamato quale parametro per l'ulteriore importo.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore è meramente percettivo, oggettivamente riscontrabile dagli atti e decisivo; non può essere usata per rimettere in discussione la correttezza della valutazione giuridica compiuta nella decisione revocanda.
- Ai fini del ricorso per cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notifica entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; l'omissione comporta improcedibilità anche se il ricorso sia stato proposto nel termine breve.
- La mera richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non supplisce, di regola, al mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, perché la presenza di tale relata nel fascicolo d'ufficio non è normalmente presunta né necessaria, salvo ipotesi eccezionali previste dal sistema.
- L'errore revocatorio non può essere fondato sull'assunto che il giudice abbia male interpretato o male applicato un precedente giurisprudenziale: tale doglianza attiene al giudizio e non alla percezione del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →