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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40094/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Laezza impugnava la sentenza di conferma della condanna per ricettazione di un assegno ritenuto 'clonato'. Ha dedotto: (1) violazione dell'art. 420‑ter c.p.p. e vizio di motivazione perché il processo si è svolto in assenza dell'imputato che si trovava agli arresti domiciliari per altra causa (legittimo impedimento comunicato tardivamente), per cui andava disposto il rinvio; (2) errata qualificazione giuridica del fatto, che a suo avviso rientrerebbe nella fattispecie dell'art. 485 c.p. (depenalizzata) e non in quella di cui all'art. 648 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso sul primo motivo: ha affermato che la detenzione dell'imputato per altra causa (anche domiciliare), comunicata o documentata in qualunque tempo, integra un legittimo impedimento che preclude la celebrazione del giudizio in contumacia e impone il rinvio e la traduzione dell'imputato. Richiamata la giurisprudenza di Sezioni Unite, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Non è intervenuta una decisione di merito sulla eventuale diversa qualificazione giuridica (art. 485 vs art. 648).

Norme richiamate

  • art. 420‑ter c.p.p.

    art. 420 ter cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che la celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato è vietata quando quest'ultimo si trovi in stato di detenzione per altra causa (anche domiciliare) comunicata o documentata in qualunque momento: tale condizione costituisce legittimo impedimento e impone il rinvio e la traduzione dell'imputato.

  • art. 485 c.p.

    Richiamata dal ricorrente come possibile causa di depenalizzazione della condotta contestata; la Corte di Cassazione nel provvedimento non si è pronunciata sul merito della qualificazione, limitandosi a risolvere il vizio procedurale.

  • art. 648 c.p.

    Norma nella quale è stata originariamente inquadrata la fattispecie (ricettazione); la decisione impugnata aveva confermato tale qualificazione, ma la Cassazione ha annullato per vizio procedurale senza decidere sulla corretta qualificazione.

Massime di principio

  • La detenzione dell'imputato per altra causa, anche se agli arresti domiciliari, costituisce legittimo impedimento comprovato o comunicato in qualsiasi momento e impedisce la celebrazione del processo in sua assenza; il giudice deve rinviare e disporre la traduzione dell'imputato.
  • Non grava sull'imputato l'onere di comunicare tempestivamente lo stato di detenzione: a differenza del difensore, la tardiva informazione non giustifica lo svolgimento del processo in contumacia.
  • Se il giudice celebra l'udienza nonostante la sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato, la sentenza che ne deriva può essere annullata dalla Cassazione, con rinvio per nuovo giudizio.
  • Le questioni di qualificazione giuridica del fatto (es. possibile depenalizzazione) possono essere sollevate ma la Corte di legittimità può decidere il ricorso anche per soli profili procedurali senza entrare nel merito della qualificazione; per ottenere l'annullamento sul punto sostanziale occorre motivare e provare la rilevanza della depenalizzazione.
  • In situazioni simili la difesa deve chiedere tempestivamente il rinvio e documentare lo stato di detenzione; il giudice deve verificare l'esistenza dell'impedimento prima di procedere.

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