Ordinanza n. 295/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della voltura di una concessione permanente di occupazione di suolo pubblico relativa al dehor di un esercizio di ristorazione, unitamente agli atti presupposti e ai regolamenti comunali richiamati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale di voltura della concessione permanente di occupazione di suolo pubblico, nonché i pareri negativi della Polizia Municipale e del SUAP-Ufficio tecnico e, per quanto di interesse, i regolamenti comunali in materia di canone patrimoniale e di regolarità contributiva e le relative deliberazioni. In sede cautelare ha dedotto il periculum in mora connesso alla necessità di utilizzare, durante la stagione estiva già iniziata, il preesistente dehor dell’attività di ristorazione, indicato come parte di particolare pregio dell’azienda e attrattiva per la clientela.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza procedere a ulteriori valutazioni sul fumus boni iuris. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato, consistente nella mancata possibilità di utilizzare il dehor durante la stagione estiva, fosse riconducibile a profili esclusivamente economici e, in quanto tale, integralmente risarcibile nell’eventualità di un esito favorevole del giudizio di merito. La ricorrente non aveva fornito specifiche allegazioni idonee a dimostrare l’irreparabilità del danno economico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, ma il giudice ha ritenuto insussistente il periculum in mora.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Il pregiudizio cautelare derivante dalla mancata disponibilità di un bene o di uno spazio funzionale all’esercizio di un’attività economica non integra, di regola, un danno grave e irreparabile quando sia riconducibile a conseguenze meramente patrimoniali integralmente risarcibili all’esito del giudizio di merito.
- La parte che invoca il periculum in mora per un danno economico deve allegare specifici elementi idonei a dimostrarne l’irreparabilità; la mera deduzione della perdita di utilità commerciali o della riduzione degli incassi non è sufficiente.
- Il giudice può respingere la domanda cautelare per carenza del periculum in mora senza procedere a ulteriori valutazioni sul fumus boni iuris.
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