Cassazione Penale, Ordinanza n. 32673/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'imputato avverso un'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli. Dal testo emerge che il motivo decisivo attiene alla forma dell'impugnazione: la notificazione del provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso era stato comunque depositato tramite un difensore, ma la Corte lo ha qualificato come ricorso personale, poiché non sottoscritto nei modi richiesti dalla disciplina vigente. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità de plano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente il ricorso per cassazione
art. 613, comma 1, c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
il ricorso personale privo dei requisiti di legge è dichiarato inammissibile de plano
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della cassa delle ammende
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione per gli atti successivi al 4 agosto 2017
Massime di principio
- Nel regime successivo alla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato non può essere validamente proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Se il ricorso per cassazione è personale e non rispetta il requisito della sottoscrizione da parte del difensore abilitato, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano.
- La verifica sulla ritualità soggettiva e formale dell'impugnazione è preliminare e assorbente rispetto a ogni esame del merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche cause di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32596/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32609/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32611/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32616/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32617/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32618/2025 del 03/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →