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Legge

L.R. Lombardia 19/2025

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026

Normativa regionaleL.R. Lombardia 19/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale lombarda reca disposizioni collegate alla programmazione economico-finanziaria 2026, intervenendo su numerose leggi settoriali: contributi e sanzioni in agricoltura e fauna, accreditamento degli enti formativi, maggiorazioni tariffarie sanitarie, permute di alloggi pubblici, aiuti a vittime di reati e viabilità. Molte misure hanno copertura e applicazione limitate al triennio 2026-2028 o a specifici eventi/procedure.

Collegato 2026 della Regione Lombardia: modifiche a norme su agricoltura, sanità, servizi abitativi, legalità, viabilità, energia e formazione

Collegato 2026 della Regione Lombardia

La legge regionale interviene come provvedimento di coordinamento e adeguamento della programmazione economico-finanziaria 2026 della Regione Lombardia, modificando numerose discipline settoriali già vigenti. Molte previsioni introducono regole applicabili solo a procedure, bandi, eventi o annualità determinate, con diversi stanziamenti limitati al triennio 2026-2028.

Agricoltura, foreste e gestione del bosco

La disciplina forestale viene aggiornata in più punti. In tema di compensazione forestale, in assenza di piani di indirizzo forestale non è dovuta la compensazione per interventi di recupero agronomico in montagna o collina tramite eliminazione della colonizzazione boschiva, se autorizzati su richiesta di imprenditori agricoli e se ricorrono congiuntamente specifiche condizioni: colonizzazione in atto da non oltre trent'anni; assenza di precedenti contributi pubblici per il miglioramento forestale e di classificazione come area forestale importante o di protezione diretta; prosecuzione dell’attività agricola o pastorale per almeno trent’anni; assenza di nuove costruzioni o opere civili, salvo quelle di pubblica utilità e di edilizia libera strettamente connesse all’attività ripristinata. Se l’attività agricola cessa prima del termine, l’area è assimilata a bosco con obbligo di rimboschimento.

Sempre in materia forestale, le regole sull’esonero dagli interventi compensativi vengono coordinate con le linee guida ministeriali del 7 ottobre 2020, mentre risultano abrogati i commi 8 bis e 8 ter dell’articolo 43 della l.r. 31/2008.

Sostegno alle unioni di comuni e alle forme associative

Nell’ambito degli interventi regionali a supporto del riordino e dell’esercizio associato di funzioni, la legge estende alcuni benefici anche alle unioni di comuni lombarde iscritte al registro regionale previsto dalla l.r. 19/2008. Inoltre, nelle misure per favorire lo strumento associativo, possono essere finanziate anche iniziative delle comunità montane, dei comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette.

Sanzioni in materia forestale e venatoria

Vengono aggiornati numerosi importi sanzionatori previsti dal testo unico agricolo-forestale e dalla normativa faunistico-venatoria regionale, con riallineamento delle fasce pecuniarie e della tabella relativa al danneggiamento di piante. Sono inoltre adeguate le sanzioni dell’articolo 51 della l.r. 26/1993, con importi rivisti per le diverse fattispecie.

Cinghiale e emergenza peste suina africana

Per tutta la durata dello stato di emergenza legato alla peste suina africana, i soggetti che svolgono prelievo venatorio e controllo del cinghiale devono usare l’applicativo gestionale regionale per annotare sia i capi abbattuti sia quelli rinvenuti morti, fermo restando l’obbligo di annotazione sul tesserino venatorio. La violazione è punita con la sanzione prevista dall’articolo 51, comma 1, della l.r. 26/1993.

Nutria: nuova sanzione per ostacolo alle attività di contenimento

Viene introdotta una sanzione amministrativa specifica da 100 a 500 euro per chi ostacola o interferisce con attività regolarmente autorizzate di contenimento ed eradicazione della nutria, incluse apertura non autorizzata o danneggiamento delle gabbie. Le attività sono qualificate di pubblica utilità; l’accertamento e l’irrogazione seguono la legge n. 689/1981 e i proventi spettano alla Regione.

Formazione professionale: accreditamento, sospensione, revoca e commissariamento

La disciplina dell’accreditamento degli enti di formazione viene rafforzata. In caso di perdita dei requisiti, carenze nei livelli essenziali delle prestazioni o gravi irregolarità amministrative e contabili, la direzione generale competente contesta formalmente le violazioni e può disporre la sospensione dell’accreditamento fino a 180 giorni, prorogabili di altri 180. Se le irregolarità non sono sanabili o non viene rimosso quanto contestato, si procede alla revoca.

Nei casi di revoca, per consentire la conclusione delle attività formative in corso può essere nominato un commissario, soprattutto per enti iscritti alla sezione A dell’albo o enti di sezione B che erogano percorsi abilitanti o comunque regolamentati. Il commissario è scelto tramite procedura pubblica tra soggetti iscritti in un elenco regionale, con requisiti professionali specifici; il compenso non può superare 60.000 euro annui ed è in linea generale a carico dell’ente, con possibile anticipazione regionale e diritto di rivalsa. La Giunta deve definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge le modalità di selezione e le regole per l’elenco. Le spese correnti sono quantificate in 300.000 euro annui per il 2026-2028.

Sanità: maggiorazioni tariffarie per didattica e ricerca

La legge sostituisce la disciplina delle maggiorazioni tariffarie per le prestazioni di ricovero e cura a favore degli enti sanitari che svolgono funzioni di didattica e ricerca. Possono accedervi le fondazioni IRCCS pubbliche e private accreditate e a contratto e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate a contratto convenzionate con università dotate di facoltà di medicina e chirurgia e firmatarie del protocollo d’intesa previsto dalla l.r. 33/2009.

La Giunta regionale definisce ogni tre anni i criteri di riconoscimento e gli obblighi informativi; la domanda deve includere l’impegno a pubblicare il bilancio di esercizio sul sito istituzionale e a trasmettere la documentazione richiesta. Per la prima applicazione la deliberazione deve essere adottata entro 90 giorni. I procedimenti pendenti restano regolati dalla disciplina previgente. Le spese sono stimate fino a 273 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028.

Servizi abitativi pubblici: permuta di alloggi

Negli specifici programmi di riqualificazione o rigenerazione urbana, il programma regionale può includere la permuta tra alloggi di proprietà di persone fisiche in condomìni che necessitano di interventi e in cui la proprietà pubblica sia maggioritaria, e alloggi di proprietà dell’ente pubblico. Il valore è determinato con perizia asseverata secondo criteri fissati dalla Giunta, considerando anche le quotazioni OMI e i benefici per il ripristino della proprietà piena pubblica. Il conguaglio non può superare un quinto del valore del bene pubblico e la permuta non è ammessa se il valore dei beni differisce di oltre il 20%.

L’alloggio acquisito entra nel patrimonio pubblico con vincolo a servizio abitativo pubblico; quello ceduto al privato resta soggetto al divieto di alienazione e alla prelazione previsti dalla disciplina dell’articolo 28.

Legalità e contrasto alla criminalità: contributi a familiari di vittime

La Regione amplia i contributi di assistenza legale e di sostegno alle emergenze economiche per i familiari degli esercenti attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o comunque economiche con sede effettiva in Lombardia deceduti per azioni criminose, nonché per i familiari di altri soggetti deceduti nelle medesime circostanze.

Dal 1° gennaio 2026 i contributi sono riconosciuti anche ai familiari di residenti in Lombardia vittime di omicidio doloso commesso nel territorio regionale, purché sia stata esercitata l’azione penale. I contributi sono cumulabili con altri benefici, salvo diversa previsione, e la Giunta regionale definirà criteri, modalità di erogazione e trattamento dei dati personali.

La legge introduce anche un sostegno economico per gli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia vittime di reato doloso nello svolgimento del servizio, quando subiscano danni permanenti o inabilità temporanea assoluta; in caso di decesso il contributo spetta ai familiari. Anche in questo caso gli importi sono cumulabili con provvidenze analoghe e la Giunta deve definire importi, modalità, termini e condizioni.

Viabilità comunale e rete stradale

La Regione può destinare risorse per la riqualificazione della rete viaria comunale non appartenente alla rete regionale di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 9/2001, al fine di garantire sicurezza ed efficienza delle infrastrutture, tenendo conto del degrado, dei volumi di traffico e dell’assenza di itinerari alternativi. La Giunta definisce modalità di assegnazione delle risorse.

Sono previste spese correnti per il 2026 e spese in conto capitale per il 2027-2030, con copertura attraverso il bilancio regionale e, per gli anni successivi al 2028, anche mediante accensione di mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine.

Energia, rinnovabili e grandi derivazioni idroelettriche

Per supportare le procedure relative agli impianti da fonti energetiche rinnovabili, la Regione può avvalersi di esperti esterni specializzati in energia, ambiente, pianificazione territoriale, diritto ambientale e innovazione tecnologica. La Giunta deve fissare entro 30 giorni numero massimo, oggetto delle prestazioni, durata, revoca e compensi. La spesa è contenuta entro 150.000 euro annui per il triennio 2026-2028.

Per le grandi derivazioni idroelettriche, viene coordinata la procedura di valutazione ambientale nel procedimento unico di riassegnazione delle concessioni: l’autorità competente dispone, se necessario, la pubblicazione degli elaborati sul sistema SILVIA, con tutela della riservatezza; l’ufficio VIA esprime l’esito delle valutazioni anche in conferenza di servizi. Gli oneri per tali valutazioni sono compresi negli oneri istruttori della procedura, che la Giunta deve aggiornare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. La nuova disciplina si applica ai procedimenti avviati dopo la pubblicazione della relativa deliberazione sul BURL.

Inoltre, per gli impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il controvalore dell’energia da fornire gratuitamente alla Regione si calcola sulla base dei dati effettivi dell’energia elettrica prodotta netta. La modifica si applica dalla data di entrata in vigore della legge e per i conguagli riferiti alla produzione dal 2025 in avanti.

Rigenerazione urbana: rimessione in termini per interventi finanziati

I comuni e le loro forme aggregative già beneficiari dei contributi del bando regionale per “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana”, e decaduti dal beneficio, sono rimessi in termini per completare i lavori e presentare il certificato di regolare esecuzione o collaudo entro il 30 aprile 2026, purché i lavori siano stati avviati entro il 15 maggio 2024. La rimessione opera anche per chi aveva già ottenuto proroghe scadute prima di tale termine.

Interventi puntuali su leggi precedenti e decorrenza

La legge modifica anche la destinazione di un finanziamento già previsto a favore del Comune di Sarezzo, riducendo l’importo complessivo triennale e ridefinendo l’opera finanziata. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Regime temporale complessivo

Molte disposizioni hanno efficacia strettamente connessa a specifici periodi:

  • triennio 2026-2028 per numerosi stanziamenti e coperture finanziarie;
  • durata dello stato di emergenza per peste suina africana per gli obblighi di annotazione sul cinghiale;
  • applicazione dal 1° gennaio 2026 per i contributi ai familiari di vittime di omicidio doloso;
  • termine del 30 aprile 2026 per la rimessione in termini dei progetti di rigenerazione urbana;
  • applicazione dal 2025 per il nuovo criterio di calcolo del controvalore dell’energia idroelettrica.

Obsolescenza

La legge non appare obsoleta, perché introduce o aggiorna discipline operative e finanziarie riferite a procedure e stanziamenti recenti, con impatto concreto sul periodo 2026-2028 e su alcuni procedimenti ancora in corso.

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