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Legge

L.R. Lombardia 18/2025

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025

Normativa regionaleL.R. Lombardia 18/2025Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge regionale di manutenzione ordinamentale che modifica numerose leggi lombarde in materia di agricoltura, caccia, commercio, cooperazione, formazione, lavoro, sanità, edilizia residenziale, energia, rifiuti, cave, viabilità e clima. Alcune disposizioni hanno decorrenze o regimi transitori specifici, in particolare per il 2025, per istanze di subentro e per i procedimenti autorizzativi in corso.

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025 della Regione Lombardia

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025

La legge interviene in modo trasversale su numerose norme regionali della Lombardia, aggiornando definizioni, procedure, termini, competenze amministrative e alcuni regimi speciali. Molte modifiche si coordinano con testi unici e leggi settoriali già vigenti, con effetti solo nell’ambito del territorio regionale lombardo.

Agricoltura, pesca, fauna selvatica e commercio

In materia agricola e ittica, la legge estende la possibilità di applicare talune disposizioni della l.r. 31/2008 anche all’Associazione di cui all’articolo 78, comma 7 bis, previa intesa tra le Regioni interessate e ratifica secondo i rispettivi ordinamenti. Sempre nella l.r. 31/2008, vengono precisate le misure per la tutela della fauna ittica: la Giunta regionale deve stabilire, con proprio provvedimento, gli oneri a carico del concessionario per l’immissione annuale di specie ittiche, le modalità di risalita dei pesci, le cautele ai punti di presa, lo scarico delle acque di lavaggio degli impianti estrattivi e i criteri dei deflussi ecologicamente compatibili. Il concessionario può adempiere all’obbligo ittiogenico versando denaro, effettuando semine di fauna ittica o finanziando progetti per specie autoctone.

Nella l.r. 26/1993, gli ungulati poligastrici abbattuti nell’ambito delle attività di controllo possono essere lasciati nella disponibilità di operatori abilitati, proprietari o conduttori dei fondi per autoconsumo, fino a un massimo di quattro capi per soggetto e per anno solare, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Nel testo unico del commercio e fiere (l.r. 6/2010) viene soppresso, nel comma 6 bis dell’articolo 27, il riferimento alle “attrezzature”.

Cooperazione, formazione e lavoro

Per la l.r. 36/2015 sulla cooperazione, la clausola valutativa è riscritta in modo più articolato: il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e valuta i risultati delle azioni per diffondere e sviluppare il sistema cooperativo in Lombardia; la Giunta deve trasmettere ogni due anni una relazione dettagliata su interventi, beneficiari, risorse impiegate, partecipazione, criticità e risultati. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione può formulare ulteriori quesiti e la Giunta deve rendere accessibili i dati raccolti e pubblicare la relazione.

Nel sistema educativo e formativo (l.r. 19/2007), la competenza regolatoria è affidata alla direzione generale competente in materia di formazione e l’accreditamento deve essere disciplinato anche quanto a rilascio, revoca e tenuta dell’albo. Nel mercato del lavoro (l.r. 22/2006) si chiarisce che la disciplina dell’albo concerne la sua tenuta; inoltre province e Città metropolitana di Milano devono attuare gli indirizzi regionali garantendo erogazione omogenea e standard minimi dei servizi, anche recependoli nei propri atti organizzativi.

Sanità, registri regionali e dolore pelvico cronico

La parte sanitaria della l.r. 33/2009 è ampiamente aggiornata. Le unità operative di supporto comprendono, oltre ad ATS e ASST, anche le fondazioni IRCCS di diritto pubblico, e supportano la direzione generale regionale in attività di sorveglianza, audit, monitoraggio, verifica delle prestazioni, analisi dei dati e formazione. Vengono inoltre depurati alcuni riferimenti alle attività trasfusionali.

Il dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale viene dettagliato in modo puntuale, con funzioni in materia di sanità animale, igiene degli alimenti di origine animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche: anagrafi, prevenzione e controllo delle malattie, gestione delle emergenze epidemiche, certificazioni, autorizzazioni, controlli, benessere animale, filiere mangimi, sottoprodotti, latte e sperimentazione animale, oltre a informazione e formazione dell’utenza.

Vengono istituiti nuovi registri regionali nella l.r. 33/2009: registro delle lesioni midollari di origine traumatica e non traumatica, registro diabete e registro del dolore pelvico cronico. Per il registro delle lesioni midollari, la l.r. 27/2022 viene sostituita con una norma che ne definisce il contenuto, relativo a insorgenza, incidenza, prevalenza e bisogni della popolazione interessata.

La l.r. 9/2025 sul dolore pelvico cronico è integrata prevedendo anche competenze fisioterapiche nelle attività infermieristiche e una nuova funzione regionale di promozione di programmi, percorsi multidisciplinari, protocolli evidence-based e accesso tempestivo alle terapie avanzate.

Barriere architettoniche e servizi abitativi pubblici

Nella l.r. 6/1989 sulla rimozione delle barriere architettoniche, la relazione prevista dall’articolo 11 bis passa da annuale a biennale. La disposizione è però oggi priva di utilità pratica perché l’articolo risulta abrogato dal 2026.

Più articolate le modifiche alla disciplina dei servizi abitativi pubblici (l.r. 16/2016). I comuni e le ALER devono informare l’utenza sui doveri connessi all’assegnazione, anche tramite il manuale d’uso degli alloggi e il regolamento condominiale; al primo rinnovo utile, il contratto di locazione deve essere sottoscritto anche dai componenti maggiorenni del nucleo familiare che non lo avevano firmato all’assegnazione, con responsabilità solidale dalla sottoscrizione.

Gli alloggi destinati a interventi di ristrutturazione possono essere assegnati solo a nuclei familiari in grado di sostenere i costi stimati dei lavori. Il subentro è ammesso solo se il richiedente assume le obbligazioni del contratto di locazione. Comuni e ALER devono inoltre valutare la sostenibilità di azioni legali all’estero per il recupero dei crediti da morosità.

È introdotto un nuovo articolo 27 ter sulla decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico e contestuale apposizione del vincolo su altre unità abitative di proprietà dell’ente. La Giunta regionale deve definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge le modalità di istanza e i criteri di accoglimento; in caso di accoglimento decide il dirigente regionale competente e l’ente aggiorna l’anagrafe regionale.

Per la locazione a soggetti intermedi, viene ampliata la disciplina del comma 2 dell’articolo 31, includendo i progetti di welfare aziendale per la mobilità dei lavoratori e consentendo la locazione a soggetti intermedi pubblici anche per alloggi immediatamente disponibili. Inoltre, l’individuazione dei destinatari finali degli alloggi deve avvenire con avviso pubblico, oppure, secondo criteri fissati dalla Giunta, tra i nuclei presenti nell’ultima graduatoria non assegnataria.

La norma precisa infine che le modifiche al subentro si applicano solo alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore della legge.

Anticriminalità, sovraindebitamento e CER

Nella l.r. 17/2015 sulla prevenzione della criminalità organizzata, la Giunta regionale deve trasmettere la relazione con cadenza biennale anziché annuale entro il 30 aprile.

Nella l.r. 4/2025 sul sovraindebitamento è soppressa una lettera del comma 2 dell’articolo 7 e, nell’articolo 4 della medesima legge, si aggiunge il richiamo al rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Per le comunità energetiche rinnovabili (l.r. 2/2022), il termine per una comunicazione prevista dall’articolo 5 passa dal 30 aprile al 15 luglio; la modifica si applica a decorrere dalle comunicazioni relative all’anno di esercizio 2025.

Rifiuti, cave, acque ed ecosistemi

Nella l.r. 26/2003 è abrogato il comma 2 dell’articolo 16. All’articolo 43, lettera e), si specifica che gli interventi finanziabili riguardano programmi, progetti e interventi per la tutela degli ecosistemi lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o eventi naturali, con esclusione di quelli rientranti nella parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006.

Per i procedimenti autorizzativi regionali relativi a nuove discariche o ampliamenti posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale, la legge dispone la sospensione fino alla sottoscrizione di un’intesa tra Regioni confinanti sui criteri localizzativi e sulla verifica dei fabbisogni.

Nella disciplina delle cave e del trattamento dei rifiuti inerti (l.r. 20/2021) si chiarisce che le due procedure autorizzative sono distinte, autonome e non confliggenti: nessuna può essere subordinata all’avvio o al rilascio dell’altra.

La l.r. 10/2008 sulla tutela della piccola fauna, flora e vegetazione spontanea viene integrata includendo gli interventi di rinaturazione dei fondali lacustri, compresa la piantumazione di essenze autoctone.

Viabilità e salvaguardie urbanistiche

Nella l.r. 9/2001 sulla programmazione della rete viaria regionale, il vincolo di salvaguardia urbanistica sui corridoi infrastrutturali decade se il progetto definitivo o esecutivo non viene approvato entro cinque anni dall’approvazione del progetto preliminare o di fattibilità tecnico-economica, salvo proroga motivata per interesse pubblico e con copertura finanziaria garantita. La decadenza comporta il recepimento nei vari livelli di pianificazione; la regola si applica anche ai progetti già dotati di progetto preliminare o di fattibilità al momento di entrata in vigore della legge, se non ancora approvati nella fase successiva.

Organizzazione amministrativa e personale

La l.r. 15/2017 di semplificazione estende da novanta a centottanta giorni il termine previsto dall’articolo 17, comma 4.

Nella l.r. 20/2008, i commi 12 bis e 12 ter dell’articolo 66 sono abrogati.

Edilizia, soppalchi e clima

Nella l.r. 12/2005 sul governo del territorio sono riviste le norme sui soppalchi: si richiama espressamente il rispetto del d.p.r. 380/2001, si richiede il previo titolo abilitativo edilizio adeguato alla tipologia di intervento e si elimina una specifica previsione del comma 3; per le altezze interne si rinvia alle pertinenti regole statali.

Nella l.r. 11/2025 sul clima si precisa che, in ambito nucleare, le attività considerate lo sono solo ove consentite dalla normativa statale.

Aspetti finanziari ed efficacia

La legge dichiara la neutralità finanziaria, escludendo nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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