R.R. Lombardia 8/2025
Modifiche al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 (Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il r.r. Lombardia 8 aprile 2014, n. 2 sul servizio taxi del bacino aeroportuale lombardo, semplificando le comunicazioni per collaborazione familiare, sostituzione temporanea e secondo conducente, ampliando le deroghe per utenti con disabilità e imponendo l’uso del SUAP per le istanze al comune. Le modifiche si applicano dal 31 dicembre 2025.
Modifiche al regolamento lombardo sul bacino aeroportuale del servizio taxi
Modifiche al regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
Il provvedimento interviene sul regolamento regionale Lombardia 8 aprile 2014, n. 2, aggiornandone alcuni profili procedurali e operativi. La disciplina continua a valere nel solo ambito regionale lombardo e, in particolare, per il bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi.
Collaborazione familiare
Viene semplificata la procedura per l’utilizzo della collaborazione familiare da parte del titolare della licenza taxi. La comunicazione di inizio attività deve essere presentata al comune competente entro il giorno precedente l’avvio del servizio, con allegata una dichiarazione sostitutiva del collaboratore che attesti il possesso dei requisiti richiesti.
La comunicazione e la ricevuta di presentazione devono essere tenute a bordo del veicolo insieme alla licenza. È inoltre previsto un obbligo di comunicazione annuale del permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Se viene meno anche uno solo dei presupposti, il comune deve adottare provvedimenti di cessazione dell’attività del collaboratore.
Sostituzione temporanea alla guida
Per la sostituzione temporanea alla guida, il titolare della licenza deve comunicare al comune, entro il giorno precedente l’avvio del servizio, l’inizio dell’attività sostitutiva indicando durata e nominativo del sostituto. Alla comunicazione vanno allegati:
- dichiarazione sostitutiva del sostituto sui requisiti prescritti e sul rispetto delle condizioni previste, con indicazione delle posizioni INAIL e INPS se si tratta di lavoro subordinato;
- copia del contratto di assunzione o di gestione sottoscritto da titolare e sostituto;
- copia della comunicazione alla compagnia di assicurazione relativa alla guida del veicolo da parte del sostituto. Anche in questo caso comunicazione e ricevuta devono essere conservate a bordo del veicolo con la licenza.
Secondo conducente e turnazione aggiuntiva
Per l’esercizio del servizio mediante secondo conducente, il titolare presenta al comune competente, entro il giorno precedente l’avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, una comunicazione di inizio attività contenente i dati del titolare, del secondo conducente, del veicolo e del turno integrativo. Devono essere allegati:
- dichiarazione sostitutiva del secondo conducente sui requisiti e sul rispetto delle condizioni previste, con indicazione di INAIL e INPS se il rapporto è subordinato;
- copia del contratto di assunzione o di gestione sottoscritto da entrambe le parti;
- copia della comunicazione alla compagnia di assicurazione sulla guida del veicolo da parte del secondo conducente. Anche qui la comunicazione e la ricevuta vanno conservate a bordo del veicolo insieme alla licenza.
Accesso al servizio per persone con disabilità o mobilità ridotta
Vengono introdotte specifiche previsioni a favore di utenti a mobilità ridotta o con disabilità quando il trasporto non è compatibile con la capacità di carico del taxi disponibile e occorre un veicolo classificato SH. In questi casi tali utenti possono ottenere il servizio tramite centrali radiotaxi, altri organismi economici di lavoro e di servizi o nuove tecnologie di chiamata, in deroga alla regola generale.
È inoltre adeguata la disciplina delle fattispecie di rilascio/uso del servizio in ambito aeroportuale e ferroviario, richiamando espressamente la deroga per i casi di necessità di veicolo SH.
Presentazione delle istanze tramite SUAP
È introdotto un principio generale secondo cui, quando il regolamento prevede la presentazione al comune di istanze, domande, segnalazioni, comunicazioni o dichiarazioni per l’esercizio del servizio taxi, tali atti devono essere inoltrati dal soggetto interessato tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente. La documentazione deve essere predisposta in formato elettronico e trasmessa in modalità telematica, con i relativi allegati.
Decorrenza e portata pratica
Le modifiche risultano inserite nel testo consolidato del regolamento regionale n. 2/2014 e operano nell’ordinamento lombardo. Il provvedimento ha natura modificativa e non contiene un regime transitorio autonomo diverso da quello derivante dall’aggiornamento del testo regolamentare.
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