Cassazione Civile, Ordinanza n. 21313/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto in sede monitoria un decreto che le liquidava euro 1.200,00 a titolo di equo indennizzo per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare nella quale era stata ammessa al passivo per un credito di euro 82.869,38. Il Ministero della Giustizia aveva proposto opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 e la Corte d'appello di Napoli aveva revocato il decreto, ritenendo applicabile la presunzione di insussistenza del pregiudizio di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001, sulla base dell'irrisorietà della pretesa valutata però in rapporto al fatturato e agli utili della società. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato tale interpretazione, deducendo violazione della norma sull'equa riparazione, dell'art. 6 CEDU, dell'art. 1 del Primo Protocollo, degli artt. 111 e 117 Cost. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la nozione di irrisorietà richiede un duplice parametro, oggettivo e soggettivo, ma non può essere desunta solo dalla sproporzione tra credito azionato e situazione economico-patrimoniale del richiedente; ha inoltre richiamato la giurisprudenza CEDU e di legittimità sulla soglia bagatellare e sul danno non patrimoniale delle persone giuridiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la lettura dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001 adottata dalla Corte territoriale. Ha affermato che l'irrisorietà della pretesa deve essere valutata tenendo conto sia del valore oggettivo del bene della lite sia delle condizioni della parte, ma non può essere individuata esclusivamente in base alla sproporzione tra il credito e il patrimonio/fatturato del creditore quando la pretesa non sia di per sé bagatellare. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001
La presunzione di insussistenza del pregiudizio per irragionevole durata opera solo in presenza di una pretesa o di un valore della causa realmente irrisorio/bagatellare; la valutazione deve essere anche soggettiva, ma non può ridursi alla sola relazione tra valore della domanda e situazione economica della parte.
art. 5-ter, l. n. 89 del 2001
Norma processuale che disciplina l'opposizione nel procedimento di equa riparazione, richiamata quale base dell'opposizione ministeriale.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
La nozione di irrisorietà deve essere letta in coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU sulla ricevibilità delle domande e sull'abuso del diritto di ricorso.
art. 1 del Primo Protocollo alla CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale a tutela del credito/posizione patrimoniale oggetto del giudizio presupposto.
art. 111 Cost.
Richiamato tra le norme costituzionali invocate per censurare l'interpretazione adottata dal giudice di merito.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro di conformità della disciplina interna alla CEDU.
art. 112 c.p.c.
Invocato nel ricorso, ma la Corte non sviluppa un autonomo principio sul punto nel dispositivo motivazionale rilevante.
artt. 115 e 135 c.p.c.
Richiamati nel secondo motivo, dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, l'irrisorietà della pretesa va valutata con criterio misto: oggettivo, in relazione al valore del bene della lite, e soggettivo, in relazione alle condizioni della parte.
- La nozione di irrisorietà non coincide con la mera sproporzione tra il valore della domanda e il patrimonio o il fatturato del richiedente; ciò che rileva è che la pretesa sia in sé bagatellare o comunque priva di reale consistenza economica.
- La presunzione di insussistenza del danno previsto dalla l. n. 89 del 2001 deve essere interpretata in armonia con la giurisprudenza della Corte EDU, alla quale il giudice nazionale non può discostarsi nell'applicazione dell'art. 6 CEDU.
- In presenza di una pretesa non bagatellare, la condizione economica del richiedente può integrare solo un elemento correttivo, non sostituire il requisito oggettivo dell'esiguità della causa.
- Nei giudizi di equa riparazione, il giudice di merito che fondi il rigetto esclusivamente sul rapporto tra credito azionato e dimensioni economiche della parte incorre in falsa applicazione della disciplina sulla presunzione di insussistenza del pregiudizio.
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