Cassazione Civile, Ordinanza n. 17360/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero, dopo l'ingresso in Italia e la collocazione in quarantena, era stato trattenuto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri e sottoposto a proroga del trattenimento con decreto del Giudice di Pace di Bari. Nel corso del trattenimento aveva formalmente trasmesso, anche via PEC, domanda di protezione internazionale agli uffici competenti, sostenendo di aver manifestato la volontà di chiedere asilo sin dall'inizio della privazione della libertà, ma senza poter completare la formalizzazione tramite modulo C3. In sede di udienza sulla proroga il giudice aveva disposto la proroga con formula prestampata, senza confutare le eccezioni difensive sulla competenza del giudice adito e sulla legittimità della proroga. Con il ricorso per cassazione il trattenuto ha dedotto, in particolare, la nullità del provvedimento per motivazione inesistente o apparente, la violazione delle norme sul trattenimento degli stranieri e dell'art. 13 Cost., nonché ulteriori censure assorbite, relative alla competenza del giudice e alla rilevanza della domanda di protezione internazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il decreto di proroga del trattenimento era motivato in modo solo apparente mediante clausola di stile su modulo prestampato, senza alcun accertamento specifico delle condizioni di legge richieste per la proroga e senza risposta alle articolate difese svolte dall'interessato. Ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., osservando che il processo non poteva proseguire poiché erano ormai decorsi i termini per disporre legittimamente la proroga. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una regolazione nel dispositivo, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nei casi di soccombenza di un'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della motivazione e violazione di norme processuali e costituzionali.
art. 14, commi 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998
La proroga del trattenimento dello straniero è legittima solo nei casi e nei limiti temporali rigidamente previsti dalla legge; il giudice deve verificare specificamente i presupposti addotti a sostegno della proroga.
art. 135, comma 4, c.p.c.
È invocato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza della motivazione del decreto impugnato.
art. 13 Cost.
È richiamato a fondamento del principio per cui la privazione della libertà personale richiede una rigorosa base legale e una motivazione effettiva del provvedimento che la dispone o proroga.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito, come nel caso in cui siano ormai decorsi i termini per la proroga del trattenimento.
art. 112 c.p.c.
È evocato nel secondo motivo, assorbito, in relazione alla dedotta omissione di pronuncia sulla questione di competenza.
art. 25, primo comma, Cost.
È richiamato nel terzo motivo, assorbito, in tema di precostituzione del giudice naturale e competenza.
art. 6 CEDU
È invocato nel terzo motivo, assorbito, a sostegno delle garanzie del giusto processo.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato nel terzo motivo, assorbito, quale parametro di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 1 d.l. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017
È richiamato nel terzo motivo in relazione alla competenza del tribunale specializzato in materia di immigrazione e asilo.
art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017
È richiamato nel terzo motivo, assorbito, sempre sul tema della competenza del giudice specializzato.
art. 6, d.lgs. n. 142/2015
È richiamato nel terzo motivo, assorbito, in relazione alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato mediante istanza al giudice competente.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione va chiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato in ipotesi di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Non si applica, secondo la Corte, all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale contro parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il provvedimento che dispone o proroga il trattenimento amministrativo dello straniero deve contenere una motivazione specifica e non può risolversi in una formula di stile o in un modulo prestampato, perché deve consentire il controllo effettivo sulla sussistenza dei presupposti di legge.
- La proroga del trattenimento, incidendo sulla libertà personale, è ammissibile solo entro i limiti temporali e sostanziali rigidamente previsti dalla legge; il giudice deve verificare la concreta congruenza tra i motivi addotti dall'amministrazione e la finalità del rimpatrio.
- Se il termine massimo entro cui la proroga poteva essere legittimamente disposta è già decorso, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio il provvedimento, poiché il processo non è più utilmente proseguibile.
- Le censure ulteriori restano assorbite quando il ricorso è accolto per vizio decisivo e assorbente che travolge il provvedimento impugnato nel suo nucleo essenziale.
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