Sentenza del 20/04/2018 n. 836 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
notifica postale - affidamento a poste private da parte di poste italiane- notifica - validità .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità di una notificazione a mezzo posta quando il plico, pur essendo stato consegnato inizialmente all'ufficio postale, era stato materialmente recapitato al destinatario da un'agenzia privata incaricata da Poste Italiane. Il punto centrale era stabilire se l'intervento del vettore privato comportasse l'inesistenza o la nullità della notificazione, considerando che il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 riserva a Poste Italiane gli invii raccomandati relativi a procedure amministrative e giudiziarie.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta validamente eseguita. È sufficiente che il notificante si sia rivolto all'ufficio postale; il successivo affidamento del plico a un'agenzia privata, se deciso autonomamente da Poste Italiane, rimane nell'ambito del rapporto organizzativo tra Poste Italiane e l'agenzia. La responsabilità per il corretto espletamento del servizio resta quindi in capo a Poste Italiane. La decisione è conforme a Cass. Civ., Sez. V, n. 9111 del 6 giugno 2006.
Norme richiamate
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Riserva in via esclusiva a Poste Italiane gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
La riserva riguarda il rapporto con il notificante e l'organizzazione del servizio postale. Non impedisce a Poste Italiane di avvalersi, per il materiale recapito, di un'agenzia privata, purché l'affidamento derivi da una scelta autonoma di Poste Italiane e la responsabilità del servizio resti a suo carico.
Massime di principio
- Una notificazione postale non è invalida per il solo fatto che la consegna materiale sia stata effettuata da un'agenzia privata, se il notificante ha consegnato il plico all'ufficio postale competente.
- Occorre distinguere tra l'affidamento originario del servizio da parte del notificante e la successiva organizzazione interna adottata da Poste Italiane: solo il primo deve rispettare direttamente le formalità previste per le notificazioni.
- L'intervento di un corriere privato è compatibile con la validità della notifica quando opera come incaricato di Poste Italiane e non come soggetto scelto direttamente dal notificante.
- La responsabilità per eventuali irregolarità del recapito resta in capo a Poste Italiane, nei cui confronti devono essere valutate le modalità di espletamento del servizio.
- In casi analoghi è quindi essenziale verificare chi abbia ricevuto il plico dal notificante, chi abbia disposto l'eventuale sub-affidamento e se la documentazione consenta di ricondurre il recapito all'organizzazione di Poste Italiane.
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