Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/04/2021 n. 2173 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Agevolazione per l'acquisto della prima casa - Condizioni - Residenza anagrafica - Decorrenza dalla formale richiesta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'agevolazione per l'acquisto della 'prima casa' sostenendo che la decorrenza della residenza anagrafica dovesse considerarsi dalla data in cui aveva rilasciato la dichiarazione di trasferimento presso il Comune di nuova residenza. L'ufficio resisteva sostenendo che, in assenza della conclusione formale della pratica anagrafica, la residenza non poteva ritenersi decorrenza e quindi l'agevolazione andava negata.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, ai fini delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (imposta di registro), la decorrenza della residenza anagrafica va ancorata alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune, anche se la relativa pratica amministrativa non è ancora conclusa. Ne consegue che il contribuente che abbia formalmente dichiarato il trasferimento al Comune può far valere la decorrenza della nuova residenza dalla data della dichiarazione e beneficiare dell'agevolazione se ricorrono gli altri presupposti legali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 131/1986 (Testo unico in materia di imposte sui trasferimenti di beni immobili)

    Nota II-bis, art. 1, Tariffa, parte prima

    La normativa sulle agevolazioni 'prima casa' è interpretata in modo da ancorare la decorrenza della residenza alla dichiarazione dell'interessato al Comune; non è necessario che l'iter amministrativo anagrafico sia concluso perché la dichiarazione formale produce effetto ai fini dell'agevolazione

  • Giurisprudenza

    Cass. sent. n. 18187/2015

    Precedente della Corte di Cassazione confermante il principio secondo cui la dichiarazione di trasferimento resa al Comune è idonea a determinare la decorrenza della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni 'prima casa'

Massime di principio

  • La decorrenza della residenza anagrafica, ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, può essere fissata alla data in cui l'interessato dichiara il trasferimento presso il Comune; non è determinante il completamento amministrativo della pratica
  • In situazioni analoghe è fondamentale conservare la prova della dichiarazione di trasferimento (ricevute, protocolli, copia della istanza protocollata) perché è quella la fattispecie che produce effetti ai fini dell'agevolazione
  • Ritardi o lentezze del servizio anagrafico non dovrebbero precludere al cittadino il beneficio fiscale se la dichiarazione formale è stata tempestivamente resa
  • Occorre comunque verificare il rispetto degli altri presupposti normativi per l'agevolazione (es. condizioni soggettive e oggettive previste dalla Tariffa/Nota II-bis); la decorrenza della residenza è solo uno degli elementi rilevanti
  • In caso di contestazione amministrativa, la strategia difensiva del contribuente dovrebbe puntare sulla dimostrazione della tempestiva dichiarazione al Comune e sull'appoggio della giurisprudenza consolidata (es. Cass. 18187/2015)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.