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Sentenza

Sentenza del 26/04/2021 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Riscossione - Intimazione di pagamento - Motivazione - Richiamo agli atti prodromici - Legittimità - Sussiste;

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e sollevava questioni sulla prescrizione del credito erariale (IVA, IRPEF, IRES, IRAP). In sostanza si discuteva se l'intimazione dovesse motivare compiutamente i presupposti del credito oppure fosse sufficiente il richiamo al titolo esecutivo sottostante, e quale fosse il termine di prescrizione applicabile ai crediti fiscali in assenza di norma speciale.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento sia atto prodromico all'esecuzione forzata e che l'obbligo di motivazione sia soddisfatto mediante il richiamo al titolo esecutivo sottostante; pertanto l'intimazione non è nulla per mera mancanza di esauriente motivazione se rimanda al titolo che contiene le ragioni del credito. Inoltre la Corte ha affermato che, in mancanza di una previsione espressa diversa, il credito erariale relativo a IVA, IRPEF, IRES, IRAP è soggetto alla prescrizione decennale e si applica l'art. 2946 c.c., con la conseguenza che crediti anteriori al termine decennale sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Il termine generale di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. si applica ai crediti erariali (IVA, IRPEF, IRES, IRAP) in assenza di una disciplina speciale che stabilisca un diverso termine.

  • principio sul valore dell'intimazione di pagamento come atto prodromico

    L'intimazione di pagamento è considerata atto prodromico all'esecuzione forzata: l'obbligo di motivazione dell'atto è assolto con il rinvio al titolo esecutivo sottostante che contiene la specifica della pretesa.

Massime di principio

  • Un'intimazione di pagamento non deve necessariamente riprodurre integralmente le motivazioni contenute nel titolo esecutivo: è sufficiente il richiamo al titolo stesso, purché il titolo sia disponibile e consultabile per consentire al destinatario di conoscere la pretesa.
  • Verificare sempre il contenuto e la data del titolo esecutivo richiamato nell'intimazione: la legittimità dell'intimazione dipende dalla regolarità e dall'esistenza del titolo sottostante.
  • I crediti tributari (IVA, IRPEF, IRES, IRAP) sono, in mancanza di diversa norma, soggetti alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; pertanto il contribuente deve controllare le scadenze e gli atti interruttivi per valutare eventuali eccezioni di prescrizione.
  • Se si contesta un'intimazione per motivazione insufficiente, è opportuno prima esaminare il titolo esecutivo richiamato: l'azione difensiva deve mirare sia alla nullità/invalidità del titolo sia alla eventuale prescrizione del credito.
  • In presenza di fattispecie analoghe, l'azione del contribuente può avere più chance se si dimostra che il titolo esecutivo è inesistente, inesatto o il credito è prescritto; la mera insufficienza formale dell'intimazione, se supportata da un titolo valido, difficilmente determinerà l'annullamento.

Testo integrale

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