Sentenza del 26/04/2021 n. 481 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2010 (Euro 11.059,13) relativo all'imposta unica sulle scommesse. La ricorrente contestava: 1) l'inesistenza del presupposto soggettivo (la ricevitoria/CTD non svolgerebbe attività di gestione ai sensi dell'art.3 D.Lgs.504/1998); 2) l'inesistenza del presupposto territoriale (la scommessa si perfezionerebbe all'estero); 3) discriminazione e violazione della libertà di prestazione dei servizi (artt.56 ss TFUE) poiché l'imposizione danneggerebbe competitività del bookmaker estero e del CTD; 4) violazione della direttiva IVA (divieto di imposte sulla cifra d'affari diverse dall'IVA).
La decisione
L'appello proposto dall'Agenzia è stato accolto. Il Collegio ha seguito la Cassazione (sent. n.8757/2021) ritenendo che: il bookmaker estero è soggetto al presupposto impositivo per tutti i periodi d'imposta; il titolare del CTD (S. M. L.) è soggetto d'imposta per i periodi a decorrere dal 2011 in forza della normativa interpretativa (solidarietà paritetica tra CTD e bookmaker). Sono state rigettate le censure sulla violazione del diritto UE e della direttiva IVA; la controversia penale richiamata non incide sulla soggettività passiva dell'imposta. Sono compensate le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 dicembre 1998 n.504, art.3
Individua come soggetto d'imposta chiunque, con o senza concessione, 'gestisca' concorsi pronostici o scommesse: la Corte e il Collegio interpretano questa nozione in senso ampio includendo anche i CTD che svolgono attività di raccolta/gestione per conto terzi.
Legge 23 dicembre 2010 n.220, art.1 comma 66
L'art.1 comma 66 interpreta/amplia l'art.3 D.Lgs.504/1998 precisando che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse anche in assenza o inefficacia di concessione e stabilendo la solidarietà dell'obbligazione tra chi gestisce per conto di terzi e il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata; applicazione operativa dal 2011.
Legge 3 agosto 1998 n.288, art.1 comma 2 lett. b
Indica la territorialità dell'imposta: l'imposta si applica alle 'scommesse accettate nel territorio italiano'. Il Collegio interpreta il luogo di accettazione come il luogo in cui la scommessa viene accettata/si rilascia la ricevuta (quindi in Italia, se l'accettazione avviene tramite CTD).
L. 13 dicembre 1989 n.401, art.4 (norma penale)
La questione di rilevanza penale (esercizio abusivo) è distinta dalla soggettività passiva fiscale: l'assenza di responsabilità penale non esclude l'applicazione dell'imposta civile/tributaria.
Direttiva IVA (art.401 direttiva vigente, ex art.33 VI Direttiva)
Il Collegio ritiene che l'imposta unica sulle scommesse non costituisca una imposta sulla cifra d'affari vietata dalla direttiva IVA, perché: riguarda operazioni esenti da IVA, non è una imposta generale proporzionale sul valore aggiunto e manca il meccanismo di detrazione tipico dell'IVA.
Corte Costituzionale, sentenza 23 gennaio 2018, n.27
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della disciplina che assoggettavano, per annualità anteriori al 2011, le ricevitorie operative per conto di soggetti privi di concessione all'imposta; la sentenza però non ha esteso automaticamente l'esenzione al bookmaker estero né risolve il caso dei CTD per i periodi successivi al 2011.
Corte di Cassazione, sentenza n.8757 del 30 marzo 2021
Ha affermato che il presupposto impositivo sussiste per il bookmaker estero per tutti i periodi e per i ricevitori/CTD a decorrere dal 2011, sancendo l'applicabilità della solidarietà paritetica fra CTD e bookmaker.
Corte di Giustizia UE, sentenza del 26 febbraio 2020
Ha stabilito che l'art.56 TFUE non ostacola una normativa nazionale che assoggetti ad imposta i CTD stabiliti nello Stato membro e, solidarmente, gli operatori di scommesse stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede e dall'assenza di concessione.
Corte di Giustizia UE, sentenza Costa Cifone (C-72/10, C-77/10)
Riconosce la natura gestionale dell'attività dei CTD (punti fisici dove si accedono server esteri, si ricevono puntate e si pagano vincite), dunque idonea a configurare il presupposto d'imposta.
Massime di principio
- I CTD (centri di trasmissione dati / ricevitorie) possono essere considerati soggetti passivi dell'imposta quando svolgono un'attività di raccolta/gestione per conto di operatori esteri, in particolare se esistono punti di vendita fisici in Italia dove avviene l'accettazione e il rilascio della ricevuta.
- La territorialità dell'imposta si valuta in base al luogo di 'accettazione' della scommessa: se l'accettazione/conclusione formale (rilascio ricevuta) avviene in Italia, l'imposta italiana è dovuta.
- A decorrere dal 2011 la legge interpretiativa (L.220/2010) ha esteso chiaramente l'obbligo fiscale anche alle ricevitorie che operano per conto di operatori privi di concessione; per periodi anteriori al 2011 va valutato l'effetto delle pronunce costituzionali e della giurisprudenza superiore, ma il bookmaker estero può comunque essere considerato soggetto d'imposta per tutti i periodi.
- La solidarietà tra CTD e bookmaker è stata qualificata come solidarietà paritetica: entrambi possono essere considerati obbligati in via autonoma e solidale, non mera dipendenza del debitore secondario dal principale.
- Le censure fondate sul principio di libertà di prestazione dei servizi (art.56 TFUE) e sul divieto di imposte sulla cifra d'affari (direttiva IVA) sono difficilmente vincenti ove lo Stato membro legittimamente giustifichi la normativa con obiettivi di tutela dell'ordine pubblico/consumatori e in assenza di armonizzazione europea nel settore dei giochi.
- In situazioni simili, è cruciale verificare: data del fatto (pre o post 2011), natura effettiva dell'attività svolta dal CTD (gestione attiva vs mera messa a disposizione di strumenti), luogo concreto di accettazione della scommessa e la giurisprudenza più recente (Cassazione e CGUE) applicabile al caso.
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