Sentenza del 26/04/2021 n. 59 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione (imposta di registro, anno 2008) ritenendo che due atti distinti — il conferimento di azienda dalla . s.n.c. alla . s.r.l. (atto 2007) e la successiva cessione di quote (atto 2008) — costituissero in realtà un unico contratto simulato di cessione di azienda, con conseguente omessa registrazione e applicazione dell'imposta proporzionale più sanzioni (Euro 42.817,72). I contribuenti contestavano: 1) la decadenza triennale prevista dall'art. 76 DPR 131/86 per gli atti registrati telematicamente (il primo atto era stato registrato il 5/1/2008 e l'avviso notificato il 3/3/2011); 2) l'illegittimità per violazione del termine di 60 giorni dall'emissione del PVC (art. 12, comma 7, L. 212/2000) prima della notifica dell'atto; 3) la nullità per mancato contraddittorio ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/73; 4) la erronea applicazione dell'art. 20 DPR 131/86 (riqualificazione extracontenutistica degli atti) e, sul merito, l'assenza di abuso/elusione poiché il conferimento era avvenuto in regime di continuità dei valori fiscali (art. 176, comma 3, DPR 917/86). L'Ufficio difendeva la legittimità della riqualificazione ex art. 20 (versione ante-riforma), la correttezza dei termini di decadenza quinquennale e la non applicabilità delle eccezioni sollevate dai contribuenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in composizione di rinvio, ha accolto l'appello dei contribuenti e ha annullato l'avviso di liquidazione. Motivazioni principali: la corretta interpretazione dell'art. 20 DPR 131/86 alla luce della riforma e della sua interpretazione autentica (applicabile anche retroattivamente), l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio nell'aver correlato e riqualificato due atti distinti posti tra soggetti diversi, l'assenza di vantaggio fiscale effettivo atteso che il conferimento era stato effettuato in regime di neutralità/funzionale continuità dei valori fiscali (quindi non elusivo ai sensi dell'art. 176, comma 3, DPR 917/86), l'applicazione del termine decadenziale triennale ex art. 76 DPR 131/86 per atti registrati telematicamente (decorrente dalla registrazione del primo atto, 5/1/2008), la nullità/illegittimità per mancato contraddittorio previsto dall'art. 37-bis DPR 600/73 e per la notifica anteriore al decorso dei 60 giorni dal PVC (art. 12, comma 7, L. 212/2000). Compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
DPR 131/1986 art. 10 e ss.
Norme di riferimento per la registrazione degli atti; sulla base di tali disposizioni l'Ufficio aveva contestato la mancata registrazione della presunta cessione d'azienda.
DPR 131/1986 art. 20
"l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati"
La riforma ha limitato l'indagine dell'Ufficio agli elementi intrinseci dell'atto; la CTR ha ritenuto applicabile retroattivamente la nuova formulazione e ha escluso che l'Ufficio potesse collegare atti diversi e soggetti differenti per riqualificarli d'ufficio.
DPR 131/1986 art. 76
Prevede termini di decadenza; la CTR ha ritenuto che, per atti presentati e registrati telematicamente, trovi applicazione la decadenza triennale decorrente dalla registrazione (nel caso, registrazione del 5/1/2008), escludendo l'operatività del termine quinquennale.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) art. 12, comma 7
Stabilisce il termine di 60 giorni dopo il PVC per consentire osservazioni all'Ufficio prima dell'emanazione dell'avviso; la CTR ha ritenuto illegittima la notifica anteriore a tale termine, con conseguente invalidità dell'atto.
DPR 600/1973 art. 37-bis
Prevede il contraddittorio preventivo in materia antielusiva; la CTR ha constatato che non è stato instaurato il contraddittorio scritto previsto e ha dichiarato la nullità dell'atto per questo vizio procedurale.
DPR 917/1986 art. 176, comma 3
Esclude la rilevanza antielusiva del conferimento dell'azienda operato in regime di continuità dei valori fiscali ai fini della successiva cessione di partecipazioni; la CTR ha ritenuto che il conferimento neutro del caso di specie non poteva essere considerato elusivo.
Sentenza Corte Costituzionale 21/07/2020
La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 20 così novellato, conferendo efficacia alla nuova formulazione e consentendone applicazione retroattiva nelle controversie pendenti.
Cassazione, sentenza n. 31413/2018
La Suprema Corte aveva cassato con rinvio la sentenza della CTR di primo giudizio per omissione di pronunce su specifiche eccezioni (tra cui decadenza triennale, mancato contraddittorio e termini del PVC), imponendo nuovo esame di tali questioni.
Massime di principio
- Non è lecito per l'Ufficio correlare e riqualificare d'ufficio atti formalmente distinti e posti tra soggetti diversi, salvo che l'atto oggetto di controllo presenti elementi intrinseci che ne giustifichino tale qualificazione (secondo la formulazione post-riforma dell'art. 20 DPR 131/86).
- Il conferimento d'azienda effettuato in regime di continuità dei valori fiscali (art. 176 DPR 917/86) non assume automaticamente rilevanza elusiva rispetto a una successiva cessione di partecipazioni; la neutralità fiscale del conferimento esclude di per sé l'abuso quando non emerga un vantaggio fiscale concreto.
- Per atti validamente registrati (anche telematicamente) trova applicazione la decadenza triennale prevista dall'art. 76 DPR 131/86: il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto, non dal giorno in cui l'Ufficio scopre l'operazione.
- In presenza di contestazioni antielusive, l'Ufficio deve rispettare le garanzie procedurali: instaurare il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 37-bis DPR 600/73 e rispettare il termine di 60 giorni dal PVC previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000; la mancata osservanza può determinare la nullità dell'atto.
- La scelta della forma negoziale e della modalità di tassazione meno onerosa, se legittimamente esercitata e conformata alle disposizioni che consentono neutralità contabile/fiscale, non costituisce di per sé abuso o elusione.
- La distinzione tra cessione di partecipazioni e cessione d'azienda è sostanziale: si devono considerare le norme civilistiche e fiscali specifiche di ciascun negozio prima di procedere a riqualificazioni d'ufficio.
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