Cassazione Penale, Ordinanza n. 39229/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di detenzione illecita di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la Corte d'appello avesse ritenuto un'aggravante ex art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 non adeguatamente contestata; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) censura sulla dosimetria della pena; 4) mancata riduzione della sanzione di un terzo in relazione all'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. e al giudizio di prevalenza di tale attenuante sull'aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura sulla violazione del principio di correlazione non era stata specificamente dedotta in appello ed era comunque generica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che affermava la contestazione in fatto dell'aggravante. Le ulteriori doglianze sono state ritenute inammissibili perché, in parte, riproduttive di questioni già esaminate dai giudici di merito e, in parte, aspecifiche, poiché non si confrontavano con la motivazione della decisione impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per reato in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990
aggravante richiamata dal ricorrente come oggetto di contestazione non corretta; la Corte ne valorizza la contestazione in fatto già ritenuta dai giudici di merito.
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità invocata dal ricorrente e non riconosciuta; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 62, n. 4, c.p.
attenuante invocata dal ricorrente ai fini della riduzione della pena e del giudizio di bilanciamento.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura sul difetto di correlazione tra accusa e sentenza se non risulta specificamente dedotta in appello e se si risolve in una critica generica alla motivazione della decisione di merito.
- Le doglianze che ripropongono in sede di legittimità questioni già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per aspecificità.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto e le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere sorrette da argomentazioni specifiche e correlate alla motivazione di merito; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla Corte.
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