Sentenza n. 838/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell’appalto quinquennale per il servizio integrato di igiene urbana e ambientale alla società cooperativa controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante alla gara e classificatasi con 75,099 punti rispetto agli 80 punti dell’aggiudicataria, ha dedotto un unico articolato motivo di violazione della lex specialis e carenza del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 10.3 del disciplinare. Il requisito richiedeva l’esecuzione con buon esito, negli ultimi dieci anni, di almeno un servizio analogo di igiene urbana con sistema porta a porta su un bacino di almeno 13.000 abitanti, oppure di fino a tre servizi analoghi contemporanei per un bacino complessivo equivalente. L’aggiudicataria aveva dichiarato di aver svolto il servizio di igiene urbana presso il Comune di Alghero nel periodo 1° gennaio 2022–31 dicembre 2024. La ricorrente ha sostenuto che il servizio fosse stato materialmente eseguito da società socie della cooperativa, riunite nella società consortile Alghero Ambiente scarl, e non direttamente dall’aggiudicataria. Da ciò avrebbe dovuto derivare l’inaffidabilità della dichiarazione, l’assenza del requisito e l’esclusione dalla gara. È stata inoltre contestata la sufficienza della mera imputazione formale del servizio all’aggiudicataria e la mancata verifica, da parte della stazione appaltante, delle modalità concrete di esecuzione. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondata la censura. La lex specialis richiedeva che il concorrente avesse eseguito con buon esito un servizio analogo, senza limitare le modalità organizzative con cui una società cooperativa potesse svolgere la propria attività contrattuale mediante l’apporto delle società socie. Le attestazioni rilasciate dal Comune di Alghero, acquisite anche tramite FVOE, certificavano espressamente che l’aggiudicataria aveva svolto correttamente il servizio, indicandone caratteristiche, sistema porta a porta, popolazione servita, percentuali di raccolta differenziata e continuità dell’esecuzione. Tali attestazioni, provenienti dall’amministrazione committente e non specificamente contestate quanto a genuinità o attendibilità, erano sufficienti a provare il requisito; la stazione appaltante non era tenuta a ulteriori approfondimenti sulle modalità organizzative interne. Il TAR ha escluso l’applicabilità degli artt. 67 e 68 del d.lgs. n. 36/2023, poiché l’aggiudicataria aveva partecipato come operatore economico singolo e non come consorzio stabile, consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo. Ha quindi ritenuto che l’attività esecutiva svolta dalle società socie non fosse riferibile a soggetti terzi, ma costituisse espressione dell’organizzazione interna della cooperativa. Richiamando il principio secondo cui i soci di una cooperativa sono articolazioni organiche del soggetto collettivo, il Collegio ha affermato che l’esperienza maturata nell’esecuzione di una commessa acquisita dalla cooperativa resta giuridicamente imputabile a quest’ultima, anche quando l’esecuzione materiale avvenga tramite società socie e una società consortile costituita per la specifica commessa. Non sussistevano quindi né indebita spendita di requisiti di soggetti estranei né elusione delle regole sulle forme aggregate di partecipazione. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 10.3 del disciplinare di gara
Il requisito di capacità tecnica e professionale richiedeva l’esecuzione con buon esito di almeno un servizio analogo di igiene urbana con sistema porta a porta su un bacino di almeno 13.000 abitanti, oppure di fino a tre servizi analoghi contemporanei per un bacino complessivo equivalente. La clausola non limitava le modalità organizzative interne mediante le quali una cooperativa poteva eseguire il servizio.
artt. 67 e 68 d.lgs. n. 36/2023
Le disposizioni sui meccanismi di qualificazione e imputazione dei requisiti nelle forme aggregate di partecipazione non sono applicabili a un operatore economico che partecipi alla gara come società cooperativa singola e non come consorzio o raggruppamento.
art. 122 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di subentro nel contratto, rimasta assorbita dal rigetto della domanda di annullamento.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, quando la lex specialis richiede l’esecuzione con buon esito di un servizio analogo senza prescrivere specifiche modalità organizzative, il requisito di capacità tecnica può essere comprovato dall’operatore economico mediante attestazioni dell’amministrazione committente che gli imputino lo svolgimento corretto del servizio.
- Per una società cooperativa, l’esecuzione materiale della commessa tramite società socie costituisce, in linea generale, espressione della sua organizzazione interna e non equivale all’utilizzo di esperienze maturate da soggetti terzi estranei; l’esperienza resta imputabile alla cooperativa titolare del rapporto contrattuale.
- Le regole del Codice dei contratti pubblici sull’imputazione dei requisiti nelle forme aggregate di partecipazione non si applicano automaticamente a una società cooperativa che partecipi individualmente alla gara, quando il requisito sia riferito a una commessa contrattualmente acquisita e imputata alla cooperativa stessa.
- Le attestazioni provenienti dall’amministrazione committente, acquisite anche tramite FVOE, che certifichino lo svolgimento corretto del servizio e ne descrivano le caratteristiche essenziali sono idonee a comprovare il requisito di capacità tecnica, salvo specifiche contestazioni sulla loro genuinità o attendibilità; la stazione appaltante non deve svolgere ulteriori indagini sulle modalità organizzative interne dell’operatore.
- L’interpretazione dei requisiti di capacità tecnica non può disconoscere il modello organizzativo fisiologico delle società cooperative, poiché ciò impedirebbe loro di valorizzare esperienze maturate nell’ambito di appalti acquisiti ed eseguiti secondo la propria struttura mutualistica.
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